Le notificazioni eseguite dall'avvocato ai sensi della Legge 21-01-1994 n. 53

di Francesco Isola - avvocato



indice (cliccare su un argomento per visualizzarne il testo)

- cenni storici
- l'autorizzazione conferita dall'Ordine degli Avvocati
- doveri dell'avvocato notificatore e sanzioni disciplinari
- quali atti si possono notificare
- la notificazione a mezzo del servizio postale
- la notificazione per consegna diretta
- la notificazione a mezzo della posta elettronica certificata:
1 - validità - ai fini della notifica eseguita dall'avvocato - dell'indirizzo PEC del destinatario
2 - la effettiva funzionalità dell'indirizzo di posta elettronica certificata

3 - notificazione di duplicati informatici
4 - notificazione di documenti digitali nativi
5 - la notificazione di copie informatiche di documenti informatici o di copie informatiche (p. es. scansioni) di documenti cartacei
6 - la relazione di notifica a mezzo PEC
7 - la sottoscrizione con firma digitale
8 - il messaggio di PEC
9 - la conservazione delle ricevute PEC
- il momento perfezionativo della notificazione
- necessità di ripetere immediatamente, senza attendere l'udienza, la notificazione (di una impugnazione) non andata a buon fine
- la prova della notificazione
- gli oneri del ricorrente in Cassazione
- la comunicazione di avvenuta impugnazione
- l'integrazione della notifica di uno sfratto o licenza
- le copie per la trascrizione e copie esecutive
- l'adempimento fiscale
- il registro cronologico
- le nullità 

- i doveri del destinatario in caso di notifica non leggibile


CENNI STORICI


Tradizionalmente, l'unica autenticazione consentita all'Avvocato era quella della procura, rilasciata dal proprio cliente, se contenuta (a margine o in calce) in uno degli atti indicati dall'art. 83 co.3 cpc.

Senonché, attraverso una progressiva valorizzazione della sua figura professionale, oggi viene riconosciuto all'Avvocato non soltanto il potere di autenticare una procura rilasciata su foglio separato (da unire all'atto difensivo), ma addirittura un (delimitato) potere di autenticazione delle copie degli atti processuali, anche in funzione del (delimitato) potere di notificazione.

Un primo, timido, passo veniva compiuto dalla Legge 07-06-1983 n. 183: la quale, nell'epoca in cui la massima evoluzione telematica era costituita dal telefax, attribuiva valore legale alla copia telefax inviata da un codifensore ad un altro, contenente l'attestazione di conformità redatta dal codifensore mittente ed autenticata dal codifensore destinatario.

Si trattava di una vera e propria innovazione, giacché in precedenza occorreva necessariamente, per la trasmissione di un atto, utilizzare il servizio postale o i più veloci (ed affidabili) corrieri privati.

Dopo molti anni, la legge 21-01-1994 n. 53 introduceva la innovativa facoltà - per gli avvocati ed i procuratori legali previamente autorizzati dal proprio Ordine - di eseguire in proprio la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali a mezzo del servizio postale, od anche (nel solo caso che il destinatario fosse un altro avvocato, iscritto nel medesimo albo del notificante) mediante consegna diretta "salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente".

Tale normativa, in effetti, non aveva grande fortuna: pochissimi avvocati richiedevano la necessaria autorizzazione, ed eseguivano rarissime notifiche, utilizzando il servizio postale.

Solo a distanza di molti anni l'art. 25 della Legge n. 183 del 12-11-2011, l'art. 1 co. 19 della Legge n. 228 del 24-12-2012 e l'art. 46 del D.L 24-06-2014 n. 90, rivoluzionando la materia, introducevano la modalità di notifica a mezzo della posta elettronica certificata: e questa innovazione, trovando gli Avvocati ormai sempre più consapevoli dei vantaggi derivanti dalla posta elettronica, determinava una generalizzata diffusione delle c.d. notifiche in proprio.

Grazie alla nuova normativa gli Avvocati possono notificare da sé, evitando le consuete file negli uffici notificazioni o negli uffici postali, e con il vantaggio di conoscere in tempo (quasi) reale l'esito della notifica:
- duplicati informatici di provvedimenti giudiziali, tratti dal fascicolo telematico;
- copie tratte dal fascicolo telematico e perfino dai messaggi PEC relativi alle comunicazioni di cancelleria (oggi contenenti il testo integrale dei provvedimenti, a seguito della novella dell'art. 45 disp.att.c.p.c. introdotta con DL 179/2012) (con la esclusione dei provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice): copie che dovranno essere autenticate dallo stesso avvocato notificante, in esenzione dai diritti di copia e conformità.

Per le (sole) notifiche a mezzo PEC non occorre - a differenza dalle notifiche a mezzo posta - alcuna previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, e non è dovuto il pagamento degli importi previsti dall'art. 10 (tuttora richiesti per le sole notifiche a mezzo posta o per consegna diretta - vedi infra).

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DOVERI DELL'AVVOCATO NOTIFICATORE E SANZIONI DISCIPLINARI

L'avvocato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 53/1994, assume - nell'esecuzione delle notifiche in proprio e nell'esercizio della potestà di autenticazione - la qualifica di pubblico ufficiale e - come è giusto che sia - le correlate responsabilità penali.
La stessa norma prevede che ogni irregolarità od abuso commesso nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge n. 53/1994, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme, costituisce grave illecito disciplinare: e conseguentemente il codice deontologico forense, all'art. 58, sanziona ogni abuso con la serissima sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

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L'AUTORIZZAZIONE CONFERITA DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Per avvalersi della facoltà di notificazione (esclusa quella a mezzo PEC) occorre, preliminarmente, che l'avvocato si munisca dell'autorizzazione del proprio Consiglio dell'Ordine: per ottenere la quale è sufficiente una semplice domanda, alla quale dovrà allegarsi l'apposito registro cronologico, conforme al Decreto ministeriale 27/05/1994, G.U. 07/06/1994 n. 131, in vendita presso le cartolerie specializzate, le cui pagine l'Ordine provvederà a vidimare preventivamente.

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 53/1994 "potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione";
e, una volta concessa, "dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge."

Si tenga presente che la delibera di autorizzazione, i cui estremi andranno riportati sulle relate di notifica (e perfino sulle buste utilizzate per la spedizione a mezzo posta, benché i nuovi modelli non prevedano più l'apposito spazio), costituisce presupposto indispensabile per eseguire le notificazioni (escluse quelle via PEC): e che è stata ritenuta nulla la notifica in proprio di un ricorso per cassazione, laddove non risulti prodotta in giudizio la delibera autorizzativa (Cassazione civile sez. trib. 19 febbraio 2014 n. 3934).

Le notifiche a mezzo PEC (e solo queste) non richiedono invece nessuna autorizzazione.
Tale differente previsione sembra giustificata dalla inalterabilità dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale, e dall'utilizzo della ricevuta di consegna "completa" nel messaggio di posta elettronica certificata: ciò in quanto tale ricevuta di consegna, recante la sottoscrizione digitale del gestore di posta certificata del destinatario (e quindi non falsificabile), contiene al proprio interno l'intero contenuto del messaggio originale.

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QUALI ATTI SI POSSONO NOTIFICARE

E' indubbio che l'avvocato possa notificare soltanto - ai sensi dell'art. 1 della Legge 53/1994 - atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale afferenti allo svolgimento di un proprio  incarico professionale (per il quale, cioè, gli sia stata formalizzata la procura ad litem): è stata ritenuta inesistente, per esempio, la notifica eseguita dal semplice domiciliatario (Cassazione civile, sez. II 12 gennaio 2015 n. 218, Cassazione civile, sez. III 10 ottobre 2014 n. 21414).

Restando esclusi, ovviamente, gli atti riguardanti attività proprie dell'Ufficiale Giudiziario (p. es., atto di avviso ex art. 608 cpc, od atto di pignoramento), l'Avvocato potrà notificare, ad esempio:
- un precetto di pagamento, purché esso non contenga la trascrizione di cambiali od assegni (della quale solo l'Ufficiale Giudiziario può certificare la conformità);
- una licenza od uno sfratto per morosità o per finita locazione (che consiste in una intimazione ed una citazione);
- una ordinanza (per es., quella ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto contumace) od una sentenza (per es., a fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, od ai fini della esecuzione), emessa in un giudizio nel quale l'avvocato notificatore sia costituito ovvero unitamente ad un atto di precetto contenente la procura;
- un atto stragiudiziale, ma solo nel caso in cui l'avvocato notificante sia munito di procura relativa all'atto stesso: e poiché l'atto stragiudiziale non è compreso tra gli atti indicati nell'art. 83 co. 3 cpc (citazione, ricorso, controricorso, comparsa, ecc.), sembra necessaria in tal caso una procura notarile, i cui estremi andranno indicati nel corpo dell'atto stragiudiziale.

Un indubbio vantaggio delle notifiche in proprio (postali e a mezzo PEC)  è costituito dal fatto che la Legge 53/1994 non pone per l'avvocato notificatore alcuna limitazione territoriale (prevista, viceversa, per gli Ufficiali Giudiziari:cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III 15 giugno 2016 n. 12290): pertanto la notifica di una citazione avanti il Tribunale di Milano, da eseguirsi nei confronti di un destinatario residente a Torino, ben può essere eseguita da un avvocato con studio in Catania.

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LA NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

Benché meno comodo rispetto alla notifica a mezzo PEC, tale metodo di notifica non può considerarsi superato:
- perché non tutti i destinatari possiedono un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nei pubblici elenchi di cui infra;
- perché, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine (per es., perché la casella del destinatario è piena, o perché il relativo contratto è scaduto), ci permetterà di rimediare con una notifica a mezzo posta, che possiamo eseguire anche di pomeriggio (quando gli uffici UNEP sono già chiusi);
-perché la congestione endemica dei vari UNEP si traduce spesso in attese ben più lunghe di quelle che troveremo negli uffici postali.

Per la esecuzione di tali notifiche (per le quali è indispensabile la previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine) l'avvocato notificatore deve dotarsi - acquistandoli alle Poste - delle apposite buste verdi per avvocati (codice MDV00020V), nonché degli avvisi di ricevimento verdi (mod. 23L, codice MDV04100BV) e delle ricevute di accettazione per "raccomandata descritta" (mod. 22AG, codice MDV04001AV), oltre che del registro cronologico.

Prendendo a modello le dettagliate prescrizioni relative alle notificazioni a mezzo PEC (art. 3 bis), la relazione di notifica dovrà contenere:
- il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Quindi, per esempio, la relata potrà essere redatta nella forma seguente: "io sottoscritto avv. Marco Tullio Cicerone, cod. fisc. CCRMCT07A03A433I, quale difensore di Aulo Augerio, cod. fisc. GRALAU43T27C351U, per procura a margine dell'atto di citazione di cui infra, autorizzato dal Consiglio dell’Ordine di Vattelapesca con delibera del 21-01-2012 alla notifica ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al numero ventitre (23) del mio registro cronologico, ho notificato il superiore atto di citazione al sig. Numerio Negidio, residente in 90134 Palermo, cortile dei Pellegrini n. 1, ivi inoltrandone copia conforme in piego raccomandato con avviso di ricevimento numero 76410023456-7, spedito dall’Ufficio Postale di Catania 8 in data 18-07-2012, corrispondente a quella del timbro postale di vidimazione. f.to Avv. Marco Tullio Cicerone".

E' importante ricordare:
- di indicare nella relata il numero della raccomandata (quello indicato sotto il codice a barre della ricevuta di accettazione);
- di incollare sulla busta il codice a barre, con il numero di raccomandata, che si trova sulla ricevuta di accettazione;
- di indicare nella relata la data di spedizione del plico;
- di sottoscrivere la relata (in originale e copia) nonché la busta;
- di far apporre dall'ufficio postale il timbro di vidimazione, sia sulla copia - prima di inserirla nella busta - sia sull'originale.

E' poi necessario:
- indicare come mittente, nell'avviso di ricevimento, "per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura", la parte istante e il suo procuratore (p. es.: avv. Marco T. Cicerone, quale difensore di Aulo Augerio;
- indicare nell'avviso di ricevimento, "per le notificazioni effettuate in corso di procedimento" anche l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

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LA NOTIFICAZIONE PER CONSEGNA DIRETTA

Tale modalità, esperibile esclusivamente per la notifica ad un Avvocato appartenente al medesimo Ordine del notificante, deve ritenersi obsoleta, a seguito della introduzione della notifica a mezzo posta elettronica certificata, ed eccessivamente macchinosa, in quanto:
- l'atto (originale e copie) deve essere previamente datato e vidimato dall'Ordine di appartenenza;
- la notifica va eseguita nel domicilio del destinatario (portandosi appresso il registro cronologico, per ivi raccogliere la firma del ricevente - segretaria, collaboratore, collega di studio - se diverso dal destinatario).
Si ritiene, pertanto, di ometterne la trattazione.

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LA NOTIFICAZIONE A MEZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Quella a mezzo PEC costituisce indubbiamente la modalità di notifica più agevole, economica e celere, atta a raggiungere immediatamente (la notifica si considera eseguita quando il messaggio è posto a disposizione del ricevente - ossia quando, entro pochi secondi dall'invio, viene generata la ricevuta di avvenuta consegna - indipendente dalla sua materiale apertura):
- avvocati (per esempio, per la notificazione di un appello, o di un ricorso per cassazione) e professionisti iscritti ad un albo;
- società e ditte individuali;
- pubbliche amministrazioni (se l'indirizzo PEC è quello risultante dai registri di cui infra).

E' da qualche tempo operativo il “domicilio digitale del cittadino”, nel quale si può verificare se ogni persona fisica o giuridica ha un domicilio digitale utilizzabile per le notificazioni a mezzo PEC.

Con la c.d riforma Cartabia  gli avvocati non possono richiedere la notificazione cartacea, a meno che non dichiarino, sotto la propria responsabilità, che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario

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1 - VALIDITA' - AI FINI DELLA NOTIFICA ESEGUITA DALL'AVVOCATO- DELL'INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO

La notificazione a mezzo PEC, se effettuata da un Avvocato, può essere validamente eseguita soltanto nei confronti di persone fisiche e giuridiche, e di Pubbliche Amministrazioni, il cui indirizzo PEC sia risultante da (alcuni) pubblici elenchi (art. 3-bis L. 53/1994);
mentre quella effettuata (in un indeterminato futuro) dall'Ufficiale Giudiziario, a norma dell'art. 149-bis cpc, può invece essere eseguita a qualunque indirizzo risultante da elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Quali siano i pubblici elenchi utilizzabili dall'avvocato notificatore (anche per le notifiche relative al processo amministrativo) viene specificato dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 (come aggiornato dall'art. 28 del DL 76/2020), che dispone testualmente: 

«1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione  e comunicazione degli atti in materia civile,  penale,  amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli
previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto  legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dall'articolo  16,  comma  12,  del  presente decreto, dall'articolo 16, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
  1-bis. Le disposizioni ((dei commi 1 e 1-ter)) si  applicano  anche alla giustizia amministrativa.
  1-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  regio  decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, in  materia  di  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco  di
cui all'articolo  16,  comma  12,  la  notificazione  alle  pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente  effettuata,  a  tutti  gli effetti,  al  domicilio  digitale   indicato   nell'elenco   previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e, ove  nel  predetto  elenco  risultino   indicati,   per   la   stessa
amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata  presso  l'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida  di  AgID,
nella sezione ente dell'amministrazione  pubblica  destinataria.  Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio  in  relazione  a  specifiche  materie   presso   organi   o articolazioni, anche territoriali, delle  pubbliche  amministrazioni, la  notificazione  puo'  essere  eseguita  all'indirizzo   di   posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell'elenco  di  cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  per detti organi o articolazioni.»
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In dettaglio:

a) sono oggi attivi il registro INI - PEC (art. 6 bis) ed il registro dei domicili digitali (art. 6 quater);

b) per le Pubbliche Amministrazioni le notifiche a mezzo PEC possono essere eseguite solo agli indirizzi risultanti sul Registro P.A., consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni e dagli avvocati (attraverso il portale PST giustizia); 

tuttavia, ai sensi dell'art. 16-ter co. 1-ter del D.L. n. 179/2012, in mancanza di un indirizzo risultante dal Registro PA è oggi possibile procedere alle notifiche utilizzando gli indirizzi risultanti dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (istituito dall'art. 6-ter D.Lgs. 82/2005).

c) il registro delle imprese, in virtù dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che contiene oggi gli indirizzo PEC di quasi tutte le imprese esistenti;

d) è attivo il registro generale degli indirizzi elettronici (Re.G.Ind.E), consultabile solo previa autenticazione.

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2 - LA EFFETTIVA FUNZIONALITÀ DELL'INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA DEL DESTINATARIO


A mio parere, dovremmo tenere presente che la PEC non è uno strumento esente da errori.

Può infatti accadere raramente - per come si desume dall'art 8 del DPR 68/2005 - che il nostro messaggio contenente una notificazione in proprio  non venga inoltrato dal sistema: in tal caso la relativa notizia potrà giungerci anche dopo 24 ore: ai sensi della citata norma, infatti, se il nostro messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile, il nostro gestore ce ne darà comunicazione entro le ventiquattro ore successive all'invio.

Qualora tale errore del sistema colpisca una notificazione eseguita l'ultimo giorno utile, la ricevuta di accettazione, e la comunicazione del nostro gestore di PEC, costituiranno il giusto presupposto per (immediatamente) riprendere il procedimento notificatorio (vedi, in generale, infra).

Ancorché l'indirizzo di PEC del destinatario risulti contenuto in uno dei pubblici elenchi sopra indicati, potrebbe invece accadere (e talvolta accade):
- che la casella di PEC, avendo raggiunto la propria capienza massima, non sia in grado di accettare messaggi;
- che la casella di PEC non sia più funzionante, per esempio per il mancato pagamento del rinnovo annuale.

In entrambi i casi il mittente sarà avvertito da un messaggio di mancata consegna, dal quale dovrà desumere che la notifica a mezzo PEC non è stata possibile, e che dovrà quindi ripetere la notifica in modo tradizionale.

E' probabile che gli avvocati abbiano sempre un indirizzo di posta elettronica funzionante: essendo "costretti" dalla normativa vigente a mantenere efficiente la casella di PEC della quale debbono obbligatoriamente munirsi, giacché il DM 44/2011 pone a loro carico (e solo a loro carico) l'obbligo di verificare la funzionalità della propria casella, prevedendo in caso diverso il perfezionamento della comunicazione mediante deposito in cancelleria (da ultimo, Cass. 12451/2018).

Per quanto riguarda le imprese individuali e societarie, l'art. 16 del D.L. 185/2009, come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, prevede l'assegnazione d'ufficio - con piena validità ai fini delle notificazioni - di un indirizzo di posta elettronica certificata alle imprese che non abbiano comunicato un indirizzo valido ovvero il cui indirizzo sia stato cancellato perché inattivo (anche a seguito di segnalazione pervenuta al Conservatore del Registro delle imprese).

Tale innovazione - di cui forse alcune imprese non hanno compreso la portata -  consentirà quindi notifiche perfettamente valide,  indipendentemente dalla conoscenza di esse da parte del destinatario.

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3 - LA NOTIFICAZIONE DI DUPLICATI INFORMATICI DI DOCUMENTI INFORMATICI

Il termine "duplicato", per i documenti informatici, ha un significato diverso rispetto ai documenti cartacei (nei quali esiste un solo originale, ed eventuali molteplici copie).
A differenza del documento cartaceo (costituito dal supporto cartaceo che lo contiene unitamente all'eventuale timbro e firma di un pubblico ufficiale), il documento informatico non si distingue per la sua materialità, bensì per una determinata sequenza di cifre binarie (bytes).
E poiché ogni documento informatico composto dalla medesima sequenza di bytes equivale ad ogni sua replica, non è possibile parlare di un vero e proprio "originale", ma di infinite "repliche" (o "duplicati"): che gli artt. 23 bis CAD e 5 del DPCM 13-11-2014 definiscono come i documenti informatici aventi “la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”.
Nel caso di documento sottoscritto digitalmente dal Giudice, il duplicato conterrà ovviamente anche la sottoscrizione digitale del Giudice, la cui esistenza ed integrità potrà verificarsi mediante i software DIKE o ARUBASIGN o equivalenti.

Essendo il duplicato di un provvedimento giudiziario  esattamente uguale (bit per bit) all'originale, e per di più essendo sottoscritto dal Giudice con firma digitale (con la conseguente verificabilità della firma, nonché della eventuale corruzione o falsificazione del documento, mediante i programmi DIKE, ARUBASIGN o equivalenti), esso non richiede alcuna attestazione di conformità da parte dell'Avvocato, avendo il medesimo valore giuridico dell'originale (art. 23 bis CAD).

Occorre però distinguere il "duplicato" (che non richiede alcuna attestazione di conformità) dalla "copia" (che invece la richiede): proprio perché la "copia informatica di documento informatico", per come definita dall'art. 1 del D. L.vo 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), è il documento informatico avente contenuto identico (quanto al testo) a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico, ma una diversa sequenza di valori binari (così come ha contenuto identico, ma forma differente, la trascrizione dattilografica di un documento vergato a mano).

Si ricorda come siano copie (e non duplicati) quei documenti, estraibili dal fascicolo telematico, che contengono a margine la c.d. "coccardina": la quale ha l'unico valore di ricordare che tale documento è una copia di un documento informatico originale sottoscritto digitalmente.

Può darsi - però - che un determinato atto del Giudice (o del processo) sia costituito da un documento cartaceo: che la Cancelleria ha diligentemente provveduto a digitalizzare, inserendolo nel fascicolo telematico;
oppure che la Cancelleria abbia semplicemente allegato tale copia telematica di un provvedimento cartaceo alla comunicazione inviata al difensore.

Anche per tali documenti, che per questa via entrano a far parte del fascicolo telematico, vale la regola secondo cui la copia può ben essere "scaricata" dall'Avvocato, che provvederà ad attestarne la conformità all'originale contenuto nel fascicolo telematico, e potrà quindi notificarla (a mezzo PEC, a mezzo posta, e perfino a mezzo Ufficiale Giudiziario): nel primo caso (copia non contenente la firma digitale del Cancelliere), ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del DL 179/2012, e nel secondo caso (copia comunicata al difensore) giusta quanto chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2016, n. 3386.

Ovviamente, la possibilità - per l'avvocato - di scaricare un documento informatico dal fascicolo telematico, e di attestarne (nel caso di copia informatica) la conformità al contenuto del fascicolo telematico, presuppone l'esistenza di un vero e proprio fascicolo telematico.
Tale caso non ricorre - o meglio, non ricorre ancora - nei procedimenti innanzi il Giudice di Pace o la Corte di Cassazione: sicché per i relativi procedimenti è necessario richiedere alla Cancelleria la tradizionale copia cartacea, che l'avvocato potrà notificare a mezzo PEC ricavandone una copia per immagine, ed attestandola conforme all'originale.

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4 - LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DI DOCUMENTI DIGITALI NATIVI

Nel caso in cui l'avvocato debba notificare - ad esempio - una citazione, un reclamo od un atto di appello, destinato ad essere poi depositato nel fascicolo telematico - l'atto da depositare non dovrà essere costituito da una scansione dell'originale di notifica, ma da un documento digitale  c.d. "nativo", ossia generato dalla esportazione del testo dal programma di scrittura al formato PDF.

Un simile documento costituisce un “documento originale informatico”, ai sensi dell'art. 19 bis delle regole tecniche aggiornate il 28-12-2015 e quindi – non essendo una “copia” - non richiede alcuna attestazione di conformità: esso deve soltanto essere sottoscritto dall'Avvocato notificatore con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 CAD (D.L.vo n. 82/2005) e dell'art. 3 co. 4 DPCM 13-11-2014, assicurando così la sua immodificabilità ed integrità ed attestando la sua provenienza.

Ovviamente, il documento cartaceo, utilizzato per la notificazione, costituirà un semplice "originale di notifica", costituente prova della notificazione.

Quando, invece, l'atto da notificare non debba essere depositato telematicamente (p.es. citazione avanti il Giudice di Pace, o ricorso per Cassazione), non sarà necessario (e nemmeno ammissibile) un atto nativo: basterà ricavare (mediante scanner) una copia per immagine dell'atto, la cui conformità all'originale verrà attestata con apposita asseverazione contenuta nella relata di notifica, ed allegarla al messaggio PEC.


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5 - LA NOTIFICAZIONE DI COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI O DI COPIE INFORMATICHE (p.es., scansioni) DI DOCUMENTI CARTACEI

Con la pubblicazione (sulla G.U. 07-01-2016 n. 4) delle regole tecniche previste dalla L. 132/2015, sono stati del tutto risolti i problemi nati con il DPCM 13-11-2004 (e quindi non occorre più preoccuparsi di "hash" e di "riferimento temporale").

L'art. 16 undecies del DL 179/2012, come modificato dalla L. 132/2015, ed entrato in vigore il 21-08-2015, prevede infatti:
co. 2: “2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.”
co. 3: “Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità' può' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”

Per quanto riguarda le notifiche degli avvocati, non è possibile applicare il comma 2 (ed inserire l'attestazione di conformità nel medesimo documento da notificare), poiché la L. 53/1994 stabilisce espressamente, all'art. 3 bis co. 5, che “L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata”.

Si applica, quindi, l'art. 19 tre, intitolato "Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato", che il citato provvedimento 28-12-2015 (in vigore dal 09-01-2016) ha aggiunto al provvedimento 16-02-2014, il quale ribadisce che l'attestazione di conformità deve essere inserita nella relazione di notifica e prevede:
- che il documento “separato” contenente l'attestazione di conformità della copia informatica, anche per immagine, debba avere il formato PDF;
- che l'attestazione di conformità debba contenere una “sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file(pese. "atto_di_appello_designer);
- che il documento “separato” contenente l'attestazione di conformità debba essere sottoscritto digitalmente dall'avvocato notificatore;
- che, nel caso in cui la notifica riguardi più documenti (per esempio, sentenza esecutiva e precetto, o ricorso e decreto di fissazione di udienza) un'unica attestazione di conformità possa riferirsi a tutti i documenti notificati.

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6 - LA RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC

La relata di notifica, da sottoscrivere con firma digitale, deve contenere:
- il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- l'attestazione di conformità di cui al comma 2 dell'art. 3 bis.
Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
Esempi:
A - notifica di una citazione (documento nativo) e della relativa procura (scansione):
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Io sottoscritto avv. Marco Tullio Cicerone, cd. disc. CCRMCT07A03A433I, quale difensore - in virtù della procura speciale di cui infra - di Iulo Augurio, cd. disc. GRALAU43T27C351U, notifico alla COLOSSEO Spi, cd. disc. 12332112345:
- l'allegata citazione a comparire avanti il Tribunale di Roma per l'udienza del 26-03-2019, in formato PD nativo, da me sottoscritta con firma digitale (file_autoeccitazione_designer);
- l'allegato file “procura_designer” contenente copia per immagine della procura speciale ad litem conferita in data _____, da me sottoscritta con firma digitale e che dichiaro conforme al suo originale da me custodito,
inviando tali documenti informatici, unitamente alla presente relazione di notifica, pure da me sottoscritta digitalmente (file:notificatore_designer), a mezzo della posta elettronica certificata al suo indirizzo risultante dal Registro delle Imprese <<colosseospa@pec.affaroni.it>>
Avv. Marco Tullio Cicerone

B - notifica di una istanza per anticipazione di udienza (copia informatica) e conseguente provvedimento (duplicato informatico):
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Io sottoscritto avv. Marco Tullio Cicerone, cod. fisc. CCRMCT07A03A433I, quale difensore costituito, nel giudizio avanti il Tribunale di Vattelapesca, sezione Prima Civile, RG n. 1/2012, di Aulo Augerio, cod. fisc. GRALAU43T27C351U, notifico all'avv. Lucio Silla, quale difensore costituito del sig. Numerio Negidio,
-l'allegata istanza per anticipazione di udienza (nome_file: istanza_anticipazione_signed.pdf), in copia da me estratta dal fascicolo informatico, che dichiaro conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo telematico;
- l'allegato decreto di anticipazione di udienza (file:decretoanticipazione_signed.pdf), in duplicato informatico da me estratto dal fascicolo informatico;
ReGIndE, <<lucio.silla@pec.ordineavvocatiroma.it>>
Avv. Marco Tullio Cicerone

C - notifica di una sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione:
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Io sottoscrittoAvv. Marco Tullio Cicerone, cod. fisc. CCRMCT07A03A433I, quale difensore costituito del sig. Aulo Augerio (CF: GRALAU43T27C351U), notifico all'avv. Gaio Ateio Capitone, quale difensore costituito della sig.ra Vipsania Agrippina nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Roma, Terza sezione civile, iscritto al n. 99804/2014 RG e per gli effetti di cui all'art. 285 CPC, l'allegata sentenza n. 42394/2017 pubblicata il 21-12-2017 (file: sent_42394_2017_signed.pdf), inviandone a mezzo della posta elettronica certificata, dal mio indirizzo risultante dal ReGIndE "marcotullio.cicerone@pec.ordineavvocatiroma.it", copia informatica da me sottoscritta digitalmente, che dichiaro conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo telematico, all'indirizzo, risultante dal registro INIPEC,
"gaioateio.capitone@pec.ordineavvocatiroma.it",. Roma,22 dicembre 2018
sottoscritto digitalmente da avv. Marco Tullio Cicerone

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7 - LA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

La relazione di notifica, contenente l'eventuale attestazione di conformità, va sottoscritta digitalmente: a tal fine occorre utilizzare un apposito programma (dike, o arubasign, o diversi altri).
La sottoscrizione può essere apposta in due modi:
- con il formato CAdES, il medesimo utilizzato normalmente dai "redattori" quando si eseguono depositi telematici, in cui l'originario documento (in formato .pdf) viene trasformato in un nuovo tipo di file, avente estensione "p7m" (formato denominato CAdES-BES);
- con il formato PAdES-BES (o PAdES Part 3), che mantiene l'estensione .pdf, cui viene premessa -per distinguerlo dal file privo di sottoscrizione - la parola "signed", ossia firmato.

Il secondo (che caratterizza i provvedimenti del Giudice presenti sul fascicolo telematico), deve ritenersi preferibile in quanto più agevolmente leggibile (anche se le nuove versioni dei lettori, tipo Acrobat Reader DC o equivalente, sono oggi in grado - salvo eccezioni - di leggere anche i files con estensione P7M).

Qualora i files vengano sottoscritti nel formato CAdES, converràindicare, nel messaggio di notifica, che per la lettura del file firmato digitalmente (avente estensione .p7m) è necessario utilizzare un software di verifica della firma digitale, come quelli indicati all'indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica


Tale avvertenza sembra opportuna alla luce della ordinanza del Tribunale di Lecce in data 16-03-2016: con la quale si è rilevato che la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga le stesse a munirsi di programmi che consentano la lettura degli atti inviati con firma digitale.

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8 - IL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il mezzo di trasmissione della notifica è un messaggio email PEC, avente nell'oggetto la prescritta (ed inelegante) indicazione «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»: occorre però che anchel'indirizzo dell'avvocato notificatore (mittente) sia risultante da uno dei pubblici elenchi specificati dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.
Il testo del messaggio potrebbe - in astratto - mancare del tutto: ma sembra più utile - oltre che più elegante - che il corpo del messaggio contenga la indicazione di ciò che viene notificato, in modo da consentire al destinatario di avere immediata contezza dell'oggetto della notifica, ancor prima di leggere gli allegati.

Inoltre, come detto, sarà bene che il messaggio contenga - qualora gli allegati fossero nel formato CADES (.p7m) - le indicazioni necessarie per la agevole lettura di tali files.
Esempio:
oggetto: "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allego al presente messaggio PEC, ai fini della notificazione ai sensi della legge 53/1994 e successive modifiche, i seguenti documenti relativi al giudizio avanti il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, iscritto al n. 987654/2012, promosso da Aulo Augerio contro il Ministero dell'Interno:
1) copia informatica della sentenza n. 98765/2017;
2) relazione di notifica, contenente attestazione di conformità del documento sub 1.
Evidenzio che per la lettura dei files sottoscritti digitalmente in formato CADES (aventi estensione .p7m) è necessario utilizzare un software di verifica della firma digitale, come quelli indicati all'indirizzo: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica.
Distinti saluti.f.to Avv. Marco Tullio Cicerone"
.

Non condivisibile, e assolutamente non convincente appare - invece - l'opinione secondo cui il messaggio dovrebbe necessariamente essere privo di qualunque testo.

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9 - LA CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE DI PEC

La esecuzione di notifiche a mezzo PEC comporta la necessità che ciascun avvocato notificatore provveda autonomamente alla conservazione delle ricevute di accettazione e di consegna relative a ciascun messaggio di posta certificata, non potendo fare affidamento sulla possibilità di recuperare tali documenti probatori dal proprio gestore di posta certificata.
La conservazione obbligatoriamente eseguita dal gestore di posta, infatti, non è soltanto limitata ad un periodo di trenta mesi, ma - soprattutto - è limitata al solo "log" (elenco cronologico dei messaggi), utile solo per rintracciare le ricevute, ma privo di ogni informazione relativa al contenuto del messaggio: mentre la ricevuta "completa" di avvenuta consegna contiene, al proprio interno, l'intero messaggio inviato, compresi gli allegati.
Va innanzitutto chiarito che le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (quelle che riceviamo poco dopo l'invio di ogni messaggio di PEC) sono costituite da due files con estensione .eml o .msg, che troviamo sul nostro software gestore di posta (thunderbird o outlook, per esempio, a condizione che vi sia configurata anche la casella PEC), oltre che sulla webmail (ossia l'applicazione che, attraverso internet, permette di consultare la nostra casella di posta certificata).
Poiché la casella di posta certificata ha una capienza limitata (generalmente pari al minimo consentito, 1 Gigabyte), il rischio che essa si saturi dopo qualche tempo è concreto: e va assolutamente scongiurato per evitare, ad esempio, di non poter ricevere la comunicazione di una ordinanza (dalla quale potrebbe decorrere un termine di decadenza), che si intenderà legalmente conosciuta per effetto del suo deposito in cancelleria.
Occorrerà pertanto cancellare i messaggi più vecchi: ma poiché essi non saranno più recuperabili, sarà prima necessario farne copia, verificandone la leggibilità, prima della cancellazione.
Ovviamente, sarà opportuno procedere periodicamente anche al salvataggio dei messaggi che non intendiamo cancellare dalla casella del nostro gestore.
Tenendo presente la regola generale, per cui il disco fisso del nostro computer non rappresenta alcuna certezza (in caso di guasto, o di furto, di affezione "virale" o di crimine informatico del tipo "CryptoLocker"), sarà pertanto necessario provvedere periodicamente al salvataggio dei messaggi PEC (suddividendoli possibilmente per ciascuna pratica, in modo da consentirne un agevole reperimento, in caso di necessità, o quanto meno per mese o anno); la loro memorizzazione su più supporti (ad esempio, sia su un DVD-ROM che su un hard disk esterno, possibilmente custoditi in luoghi diversi, ed evitando la meno stabile pen drive), sarà assolutamente consigliabile per ridurre il rischio del deterioramento dell'archivio.
Solo in tal modo l'Avvocato notificatore avrà la possibilità - magari a distanza di molti anni - di fornire prova della notifica e del contenuto del relativo messaggio.

Diversi software per l'avvocato consentono il salvataggio dei messaggi PEC (e perfino il loro collegamento con la relativa pratica, per una facile reperibilità), come pure - per chi utilizza il programma di posta Thunderbird - del programma aggiuntivo Thunderpec.
Un altro semplice metodo - che ci permetterà di svuotare la nostra casella di posta, per guadagnare lo spazio necessario al suo funzionamento - è costituito dall'esportazione dell'intera cartella (di posta inviata, o di posta ricevuta) attraverso il servizio webmail, in formato mbox (facilmente importabile da outlook, da thunderbird, e da altri programmi).
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IL MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICAZIONE

In base alle norme in materia di posta certificata un qualunque messaggio PEC - compreso quello mediante il quale si esegue la notificazione di un atto giudiziario - si intende consegnato al destinatario quando è reso disponibile nella casella di posta elettronica del destinatario: ossia - per la precisione - quando viene generato, dal gestore del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna.
Non è inutile ripetere che il messaggio si intende legalmente conosciuto in quel momento, indipendentemente dal fatto che il destinatario ne prenda effettiva conoscenza: sicché le aziende, oggi obbligatoriamente dotate di un indirizzo di Posta Certificata, dovranno curare la quotidiana apertura della casella di posta, per prendere visione dei messaggi ricevuti.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 09-04-2019, non si applica alle notifiche telematiche l'art. 147 c.p.c., a mente del quale "Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21".
La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16-septies del D.L. 18-10-2012 n. 179 secondo cui la notificazione eseguita con modalità telematica dopo le ore 21 si considerava perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Di tale norma, dovuta forse ad un clima di sospetto verso le innovazioni tecnologiche, non sentiremo la mancanza.

La notificazione a mezzo del servizio postale, per effetto delle note sentenze della Corte Costituzionale 26/11/2002 n. 477 e 23/01/2004 n. 28, si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non in quella - successiva - di ricezione dell'atto da parte del destinatario.

La motivazione della Corte Costituzionale sottolinea come non possa addebitarsi al notificante l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso, e che la soluzione del problema deve individuarsi nel "principio della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante";

e che tale principio, avente portata generale, deve riferirsi ad ogni tipo di notificazione essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e, nel caso di notifica a mezzo posta, l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

Conseguentemente, secondo la Corte Costituzionale, "gli effetti della notificazione (...) devono essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo".

La giurisprudenza sembra del tutto costante nel ritenere che anche per l'avvocato notificatore ex L. 53/1994 la notifica si perfezioni con la spedizione della raccomandata (cfr. Cassazione civile sez. III 03 luglio 2014 n. 15234) e tale principio è confermato anche per le notifiche telematiche da Cass. 21915/2017.

Ovviamente (e non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma nelle aule di giustizia talvolta si sente di tutto) il perfezionamento della notifica per il notificante non significa che la notifica si perfezioni nello stesso momento anche per il destinatario: ad es., se si tratta di una citazione, il termine a comparire sarà rispettato solo se l'atto perviene al destinatario (o nel caso di notifica a mezzo PEC, quando deve intendersi perfezionata la notifica) almeno novanta giorni prima della data fissata.

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NECESSITA' DI RIPETERE IMMEDIATAMENTE, SENZA ATTENDERE L'UDIENZA, LA NOTIFICAZIONE (DI UNA IMPUGNAZIONE) NON ANDATA A BUON FINE

Qualora la (tempestiva) notificazione di una impugnazione non sia andata a buon fine, è necessario - per poter validamente ripetere la notificazione anche se il termine sia nel frattempo scaduto (cioè "per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria") - ripetere immediatamente la notifica senza attendere l'udienza successiva, anziché richiedere l'autorizzazione al Giudice ed attendere il relativo provvedimento.

Per come riaffermato dalla Corte Suprema con decisione a Sezioni Unite n. 14594/2016 (a tuttora ripetutamente statuito dalle sezioni semplici, ancora con Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n.36933):

"Nel caso di errore non imputabile al notificante si ammette che la ripresa del procedimento notificatorio abbia effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, restando, pertanto, irrilevante che essa abbia luogo dopo lo spirare del termine per impugnare. Perché tale ripresa produca detto effetto, è onere della parte istante procedere alla rinotifica dell'atto, escludendosi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione al giudice; l'attività della parte interessata alla notificazione deve inoltre essere espletata con immediatezza appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione e deve svolgersi con tempestività.".

Tale regola sembra applicabile anche alle notifiche a mezzo PEC: nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'indirizzo PEC del destinatario sia risultato inattivo per la saturazione dello spazio a disposizione o per il suo mancato rinnovo: sicché la ripetizione della notifica a mezzo posta ovvero a mezzo di Ufficiale Giudiziario, se eseguita entro il detto limite di tempo, permetterà la conservazione degli effetti collegati alla prima notifica, non andata a buon fine.

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LA PROVA DELLA NOTIFICA

La prova della notifica a mezzo posta è costituita - al pari della notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario - dalla relazione di notifica posta in calce all'atto notificato, nonché dall'avviso di ricevimento del plico raccomandato.

Nel caso di notifica telematica, la prova della notifica è costituita, invece, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata: ossia da documenti informatici veri e propri.

Tali documenti devono sempre essere depositati in formato digitale.
Fa eccezione il solo caso in cui sia assolutamente impossibile depositarli con modalità telematiche (come nei giudizio innanzi al Giudice di Pace od alla Corte di Cassazione), per il quale l'art. 9 (modificato dal DL 90/2014) prevede:
(…)
- co. 1 bis: Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

- co. 1-ter: In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.”

Nel caso della notifica di una citazione in Tribunale o in Corte d'Appello, in realtà, la obbligatorietà di un deposito telematico può determinare una duplicazione: sinchè l'iscrizione a ruolo della causa sarà possibile in modalità cartacea, infatti, la iscrizione cartacea dovrà contenere la prova (cartacea) della notifica a mezzo PEC, nonostante l'obbligo di deposito telematico dei files EML contenenti le ricevute di accettazione e consegna.

Per le notifiche eseguite in corso di giudizio invece - come nel caso della notifica di un ricorso - decreto in un procedimento introdotto con ricorso, si tratterà di atto endoprocessuale, da depositarsi obbligatoriamente in modalità telematica sia in Tribunale che il Corte d'Appello.

Per procedere al deposito telematico, si potrà creare un atto generico (ossia una nota di deposito dell'atto notificato e delle relative ricevute), e selezionare - come tipo di allegato - la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna (specificando il codice fiscale del mittente e del destinatario).

Per il deposito cartaceo, l'avvocato notificatore potrà stampare su carta l'intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la conformità di tali riproduzioni cartacee ai documenti informatici originali.

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GLI ONERI DEL RICORRENTE IN CASSAZIONE:
1) NEL CASO IN CUI IL RICORSO SIA STATO NOTIFICATO A MEZZO PEC, e/o
2) NEL CASO IN CUI LA SENTENZA IMPUGNATA SIA STATA NOTIFICATA A MEZZO PEC

La questione - dopo una altalenante giurisprudenza della Suprema Corte - sembra definitivamente risolta dalle Sezioni Unite, con la decisione n. 8312/2019.

Ai sensi dell'art. 369 cpc, il ricorrente deve depositare, entro il termine per la iscrizione a ruolo del ricorso:
- il ricorso completo di relazione di notifica;
- copia autentica della decisione impugnata;
- ed ancora, se vi è stata notifica, la copia della relazione di notifica della decisione impugnata.

La citata Cass. SU 8312/2019, dopo una ecatombe di ricorsi dichiarati (pedantemente) improcedibili, ha affermato il seguente principio di diritto:

1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa  ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata;
2) i medesimi principi si applicano all'ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata - e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute - senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa;
3) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;
4) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;
5) la comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione, mentre per quanto riguarda l'autenticità del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in "ambiente digitale".


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LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA IMPUGNAZIONE

"Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento" (art. 9 Legge 53/1994).

In caso di impugnazioni - opposizione a decreto ingiuntivo, appello, ricorso per cassazione - del deposito andrà anche fatta annotazione nell'apposito spazio del registro cronologico (estremi di deposito atti notificati, art. 9).

Si ritiene che la comunicazione possa avvenire anche a mezzo posta, e che la contestualità vada contemperata con la previa verifica dell'esito positivo della notifica.

Nella pratica, sarà possibile depositare la prova della notifica nel fascicolo del procedimento afferente al provvedimento impugnato (mediante deposito di copia munita dell'attestazione di conformità, in caso di notifica cartacea, o delle ricevute PEC della notifica eseguita in modalità telematica, quali allegati di un atto generico).

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L'INTEGRAZIONE DELLA NOTIFICA DI UNO SFRATTO O LICENZA

Per quanto riguarda le notifiche (cartacee) a mezzo del servizio postale non bisogna dimenticare, allorquando si notifichi una intimazione di sfratto o di licenza per finita locazione, ed il plico postale non venga consegnato personalmente al destinatario, l'integrazione prevista dall'art. 660 cp. 7° CPC.

Pur nel silenzio della norma, sembra che la corretta modalità di invio dell'avviso sia la raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. A. Lombardi, Il procedimento per convalida di sfratto, Giuffrè 2013, p. 243).

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LE COPIE PER LA TRASCRIZIONE E LE COPIE ESECUTIVE

Il citato potere di autentica dell'avvocato consente di evitare - quasi sempre - il pagamento dei diritti di copia e conformità.

Per quanto riguarda le copie destinate alla trascrizione di una domanda giudiziale, si è affermato che l'Avvocato notificatore - a differenza dell'Ufficiale giudiziario - non ha il potere di certificare la conformità della copia rispetto all'originale, ai fini della trascrizione di una domanda giudiziale, e che pertanto deve richiedere al Cancelliere - dopo l'iscrizione della causa a ruolo - la copia per la trascrizione: nella prassi sembra che, invece, le Conservatorie ritengano sufficiente la copia munita dell'attestazione dell'Avvocato.

Tale corretto orientamento discende dalla introduzione - ad opera del D.L. 90/2014 - del comma 9-bis nell'art. 16-bis del D.L. 179/2012, il quale prevede che"Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale".

Le copie esecutive (di una sentenza, o di un decreto ingiuntivo) debbono invece essere in ogni caso rilasciate dal Cancelliere, che richiederà l'apposizione delle relative marche (cfr. circolare ministeriale 27-06-2014, aggiornata il 28-10-2014, e successivamente sostituita dalla circolare 23-10-2015);
non è invece possibile richiedere l'apposizione della formula esecutiva sulla copia (gratuita) tratta dal fascicolo informatico ed autenticata dall'avvocato: ciò in quanto, a ben guardare, l'attività del Cancelliere, ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.c. consiste nel rilascio della copia esecutiva (e non nella sola apposizione della formula su una copia autentica).

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L'ADEMPIMENTO FISCALE

L'art. 10 della legge n. 53/1994 prevede che "Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca", poi stabilita dal D.M. 27-05-1994 in G.U. 07/06/1994 n. 131 nei seguenti importi:
- fino a tre destinatari, € 2,58 (originarie Lit. 5.000);
- da tre a sei destinatari, € 7,75 (originarie Lit. 15.000);
- oltre sei destinatari, € 12,39 (originarie Lit. 24.000).

Tale marca non è stata espressamente abrogata con la istituzione del "contributo unificato", e pertanto è ancora dovuta: com'è confermato dalla esenzione riguardante le sole notifiche a mezzo PEC, espressamente prevista dal DL 90/2014.

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IL REGISTRO CRONOLOGICO

Con esclusione delle notifiche a mezzo PEC (esentate da tale formalità), l'art. 8 prevede la necessità, per procedere alle notifiche in proprio, di dotarsi di un registro cronologico, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, numerato e vidimato dal Presidente dell'Ordine o da un Consigliere da lui delegato, previa autorizzazione di cui all'art. 7;

è prescritto, altresì, che ogni notificazione venga annotata, giornalmente, sul detto registro cronologico.

Nel caso che uno stesso atto vada notificato a più destinatari, non sembra chiaro se il numero cronologico rimanga lo stesso, o debba essere progressivo per ognuna delle registrazioni: i diversi vademecum pubblicati dai vari Ordini forniscono indicazioni differenti.

Non essendo in grado di reperire alcun riferimento normativo, diremmo - basandoci sulle effettive modalità di tenuta dei registri cronologici degli Ufficiali Giudiziari - che debba assegnarsi un solo numero di cronologico per ciascun atto, indipendentemente dal numero dei destinatari, che dovranno in ogni caso essere annotati in righi diversi (per es., specificando come numeri cronologici  nn. 123/1 - 123/2 - 123/3, nel caso di un atto notificato a tre destinatari).

Per ogni notifica, quindi, si annota il numero cronologico, cognome e nome della parte istante, la natura dell'atto da notificare, l'ufficio giudiziario, cognome e nome del destinatario, ed indirizzo del destinatario.

Vanno poi indicati gli estremi della notificazione postale (numero della raccomandata, ufficio postale di spedizione, data di spedizione ed eventuale data di restituzione del plico per compiuta giacenza, importo della spesa postale).

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LE NULLITA'

In merito alle nullità, merita ricordare la decisione della Cassazione civile, sez. un., 01/12/2000, n. 1242, che ha evidenziato il disposto dell'art. 11 della Legge 53/1994: "Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle [quindi, non inesistenti] e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".

Va poi ricordata la norma, di portata generale, di cui all'art. 156 c.p.c. co. 3, secondo cui "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato": scopo che va correttamente individuato non nella effettiva instaurazione del contraddittorio, mediante costituzione della parte destinataria, ma più semplicemente nella effettiva conoscibilità dell'atto in capo al destinatario (cfr, Cass. 7665/2016, Cass. 20625/2017).

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DOVERI DEL DESTINATARIO IN CASO DI NOTIFICA NON LEGGIBILE

    Può accadere ad un Avvocato di ricevere una notifica contenente allegati non leggibili.
    Anziché fregarsi le mani ritenendo che il proprio avversario gli abbia maldestramente fatto un grosso favore (per esempio, nel caso di notificazione di un appello), il destinatario farebbe bene a sollevare il telefono (o meglio, a inviare un messaggio PEC) ed a segnalare al mittente il proprio errore, invitandolo a rimediarvi.
    La Corte di Cassazione, infatti, ha:
    - ritenuto ammissibile un ricorso per Cassazione con allegati illeggibili, accogliendolo nonostante l'eccezione di decadenza dedotta dalla controparte (Cass. 25819/2017);
    - ritenuto inammissibile il ricorso, proposto dopo la decorrenza del termine breve dalla notificazione della decisione impugnata eseguita con allegati illeggibili, dichiarando che l'inerzia del destinatario ha determinato il perfezionamento della notifica illeggibile (Cass. 4614/2020 e Cass .15001/2021).
    Poiché la recente Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2023, n. 30082 ha affermato il principio di diritto secondo cui «Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione», sarà bene che il testo del messaggio contenente ogni nostra notifica rechi i detti estremi essenziali.

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(avv. Francesco Isola - Catania) rev 2.4.3 del 07-01-2024