DEPOSITI
TELEMATICI: ISTRUZIONI PER L’USO
di Francesco Isola - avvocato
Indice:
esclusività
del deposito telematico nel giudizio civile
la
richiesta di visibilità
inammissibilità
del deposito cartaceo
requisiti:
1 – un collegamento internet
requisiti:
2 – la “smart card”
requisiti:
3 - la posta elettronica certificata (P.E.C.)
segue:
adempimenti e attenzioni relativi all'indirizzo PEC
requisiti:
4 - formato di atti e documenti
segue:
l'atto giudiziario evoluto
segue:
scansione di documenti e dimensione della busta
requisiti:
5 - il software per la creazione della "busta"
pagamento
del contributo unificato
termini
di scadenza dei depositi telematici
adempimenti
relativi allo scambio
la
verifica del buon fine del nostro deposito
Per effetto del nuovo art. 196 quater delle disposizioni di attuazione del c.p.c., in vigore dal 30 giugno 2023 anche per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, non è più consentito (con la conseguenza della sua inammissibilità) il deposito cartaceo degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.
Costituiscono le uniche eccezioni:
- i depositi cartacei di atti e documenti disposti
dal Giudice, per ragioni specifiche (co.1);
- i casi in cui, ove
sussista una situazione di urgenza a causa del mancato funzionamento
dei sistemi informatici, il capo di uno specifico ufficio autorizzi
il deposito con modalità non telematiche; sia l'autorizzazione che
l'avvenuta riattivazione del sistema verranno, in tali casi,
comunicati attraverso il sito istituzionale dell'ufficio.
L'accesso ai fascicoli processuali
telematici, contenenti dati sensibili, è ovviamente consentito
soltanto alle parti ed ai difensori costituiti.
L'avvocato
incaricato di valutare una eventuale opposizione a decreto
ingiuntivo, o di costituirsi in un giudizio, avrà quindi necessità
di richiedere una temporanea autorizzazione per la visibilità del
fascicolo: depositando telematicamente, attraverso il software
“redattore atti”, la procura conferitagli dal Cliente per quello
specifico procedimento, ed un apposito “atto di richiesta
visibilità”, indicando il numero di ruolo del procedimento;
l'autorizzazione, che ha durata limitata a pochi giorni, viene
normalmente concessa in tempi rapidi.
Non è invece possibile
inviare tale richiesta attraverso un messaggio e-mail, ancorché
certificato, né attraverso il servizio Polis-Web.
esempio:
TRIBUNALE DI CATANIA - Istanza per la consultazione di fascicolo
telematico
Il
sottoscritto avv. Marco Tullio Cicerone, cod. fisc. CCRMCT07A03A433I,
avendo ricevuto mandato da Aulo Augerio, cod. fisc. GRALAU43T27C351U,
giusta allegata procura, di esaminare il fascicolo
telematico del giudizio pendente avanti codesto Tribunale, promosso
da Numerio Negidio ed iscritto al n. 2345-2024 RG, per la valutazione
delle eventuali attività difensive da svolgere,
chiede
di
essere abilitato alla consultazione telematica del fascicolo n.
2345-2024 RG.
Allega procura alle liti.
Catania, 26
settembre 2024 (avv. Marco Tullio Cicerone)
Sarà utile sapere che il Punto di Accesso realizzato dalla regione Toscana (LINK) consente - previa registrazione gratuita e con accesso tramite SPID, CIE o CNS (smart-card) - di effettuare il download dell'intero contenuto di un fascicolo al quale si ha accesso, con un unica operazione, ottenendo un file ZIP.
inammissibilità del deposito cartaceo
A
meno della citata autorizzazione "emergenziale" del capo
dell'ufficio, non è possibile effettuare – nemmeno in caso di
personale difficoltà od emergenza – il deposito cartaceo degli
atti processuali.
E poiché - come vedremo - ben potremmo venire
a conoscenza dell’esito negativo di un deposito dopo la scadenza
del relativo termine, diverrà imprudente e assolutamente
sconsigliabile l'abitudine di depositare una comparsa o una memoria -
per esempio, per motivi di strategia difensiva - nell'ultimo giorno
utile: tenendo conto - ad esempio - che il nostro messaggio di posta
certificata potrebbe risultare "non consegnabile", ciò di
cui - ai sensi dell'art. 8 del DPR 68-2005 - riceveremo comunicazione
non necessariamente immediata, essendo previsto che il relativo
messaggio debba pervenire entro le ventiquattro ore successive
all'invio.
Vero è che l’Avvocato potrà richiedere di essere rimesso in termini (sempre che ne ricorrano i presupposti, e che il Giudice lo conceda): ma in alcuni casi (in cui, ad esempio, l’avvocato non potrà provare di aver effettivamente tentato il deposito - ad esempio - per averlo inviato da un indirizzo di posta elettronica non certificata, o dall'indirizzo di posta certificata di altro Avvocato), il Cliente subirà un pregiudizio conseguente all'errore del difensore, e l’Avvocato rimarrà esposto a richieste di risarcimento danni, oltre che a procedimenti disciplinari.
requisiti:
1 - un collegamento internet
Benchè chi scrive abbia conosciuto
l'era in cui gli avvocati erano gravemente allergici alle tecnologie
moderne, le connessioni internet (comprese quelle su smartphone)
costituiscono ormai da diversi anni una normale dotazione di qualunque studio e perfino delle abitazioni.
Ciò nonostante non è ancora diffusa tra tutti gli avvocati la cultura e l'abitudine di utilizzare gli accorgimenti necessari, e perfino obbligatori (per ogni operatore che gestisca dati sensibili di clienti), volti a proteggere i propri sistemi informatici da attacchi di ignoti malfattori: i quali ci potranno essere suggeriti e forniti da vari operatori commerciali, anche a tutela della nostra posta elettronica ordinaria (p.es. i certificati S/MIME, ottenibili gratuitamente, i quali consentono di escludere che un messaggio email venga alterato, durante la trasmissione, da ignoti malfattori).
requisiti:
2 - la "smart card", lo SPID e la Carta di Identità
Elettronica
Mentre per accedere ai registri di cancelleria è
possibile utilizzare anche il comodo SPID, di amplissima diffusione, oppure la Carta di Identità
Elettronica, per poter eseguire i depositi telematici occorre essere
dotati della c.d Smart Card (avente le caratteristiche della Carta
Nazionale dei Servizi) oppure, in alternativa, di una "firma digitale
remota".
La “smart card” (con il relativo PIN) è
infatti dotata di due distinte funzioni: quella (espletata dal c.d.
certificato di autenticazione), che analogamente allo SPID ed alla
CIE consente la nostra identificazione informatica per
l'accesso a servizi informatici riservati, allo stesso modo di come
un bancomat (con il relativo PIN) ci abilita a prelevare denaro dal
nostro conto corrente, e quella (espletata dal c.d. certificato di
sottoscrizione) che permette la sottoscrizione di un documento
informatico (o apposizione della firma digitale).
Solo
attraverso la firma digitale (la più sofisticata tra le firme
elettroniche qualificate), il documento informatico acquisisce
caratteristiche di sicurezza:
- consentendo la certezza della
sua paternità, ancor più efficacemente della sottoscrizione
autografa di un documento cartaceo (attraverso la presunzione - iuris
tantum, ma praticamente impossibile da superare - posta dall'art. 21
co. 2 e co. 2 bis del D..L.vo 82-2005);
- garantendo la
genuinità del suo contenuto, in quanto la verifica dell'integrità
denuncia la corruzione del file, sol che esso abbia subito la modifica di
uno solo dei "byte" (o caratteri) che lo compongono.
Il
risultato di tale autenticazione è che il documento sottoscritto con
firma digitale assume il valore legale di cui all’art. 2702 cod.
civ.: la firma digitale ci consente, quindi, di effettuare il
deposito dei nostri atti giudiziari, le notifiche telematiche, ma
anche tutti gli atti per i quali è necessaria la forma scritta (p.
es., proposta ed accettazione in una compravendita immobiliare).
La
“smart card” può essere acquistata - perfino on line - in
diversi modi: o presso i Consigli dell’Ordine che la forniscono ai
propri iscritti, mediante la stipula di convenzioni con un fornitore, o
rivolgendosi alla Camera di Commercio o ad altri “enti
certificatori”: l’importante è assicurarsi che la smart card sia
conforme alla caratteristiche C.N.S. (carta nazionale dei
servizi).
La smart card – o meglio, i certificati in essa
contenuti – ha una durata limitata nel tempo: occorrerà pertanto
tenere presente la sua scadenza, e procedere per tempo al suo
rinnovo, per non rimanere (temporaneamente) privi della possibilità di effettuare
depositi telematici.
Un buon consiglio è quello di acquistare
almeno due dispositivi di firma (p. es., una smart card e una firma
remota), possibilmente a distanza di qualche mese (così che i
rispettivi certificati abbiano scadenze differite): in modo da poter
continuare ad esercitare la professione anche in caso di smarrimento,
di scadenza o di avaria di un dispositivo.
Il rinnovo dei
certificati presenti sulla smart card (certificato di sottoscrizione,
e certificato di autenticazione CNS), eseguibile normalmente una sola volta, deve necessariamente
essere effettuato prima della loro scadenza, altrimenti la smart card
non sarà più utilizzabile e bisognerà acquistarne un'altra, con un
costo maggiore.
Il rinnovo è una procedura eseguibile on line sul sito dell'originario fornitore, ricordando che non è sufficiente il pagamento del relativo corrispettivo: è indispensabile infatti completare il rinnovo (sempre anteriormente alla scadenza), seguendo le istruzioni del fornitore, installando i nuovi certificati sulla smart card.
requisiti:
3 - la posta elettronica certificata (P.E.C.)
Il
mezzo
attraverso il quale eseguiremo i depositi telematici nel processo
civile (cosi' come le notifiche in proprio, in alternativa alla
classica posta raccomandata) è lo stesso indirizzo di P.E.C.
(posta
elettronica certificata) attraverso cui riceviamo le comunicazioni di
cancelleria senza la necessità di alcuna "dichiarazione" (da
molti anni non più necessaria) di volerle ricevere con tale
mezzo.
Si tratta di una particolare casella di posta elettronica della quale – per legge – debbono essere dotati tutti i professionisti iscritti in albi, tutte le imprese in forma societaria (e le nuove imprese individuali), e tutte le pubbliche amministrazioni.
L'avvocato è infatti identificato, oggi,
attraverso il suo codice fiscale (da indicare obbligatoriamente negli
atti giudiziali); il codice fiscale è correlato all'indirizzo
PEC da utilizzare nel processo telematico (che non va più obbligatoriamente indicato
negli atti giudiziari) che ogni avvocato ha l'obbligo di
comunicare al proprio Ordine professionale, il quale periodicamente
aggiorna il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
(ReGIndE).
La posta elettronica certificata, a differenza
della e-mail “ordinaria” che non offre nessuna garanzia
dell’effettivo recapito, e nessuna ricevuta giuridicamente valida
(similmente a quanto avviene nel caso della posta cartacea
ordinaria), consente non solo la prova legale dell’invio (e perfino
del suo contenuto), ma addirittura il messaggio si ha per ricevuto
(ad ogni effetto di legge) semplicemente quando è posto a
disposizione del gestore del servizio PEC del destinatario,
indipendentemente dal fatto che il destinatario ne legga
effettivamente il contenuto (art. 45 D.L.vo 82-2005 comma 2).
E’
importante tenere presente che l’utilizzo della PEC non richiede
l’uso della smart card, nemmeno per identificare il suo
utilizzatore, essendo sufficiente la conoscenza della relativa
password: sicché per la giuridica riferibilità del messaggio al suo
mittente appare necessario che esso sia sottoscritto con firma
digitale (“La semplice mail non costituisce documento informatico
sottoscritto con firma elettronica, seppure leggera, poiché non
sussiste alcun collegamento logico tra l'immissione di userid e
password nella fase iniziale di accesso al server e gli altri dati
elettronici che costituiscono il messaggio mail. La fattispecie
rientra, piuttosto, nella previsione normativa dell'art. 2712 c.c.,
che regola le riproduzioni meccaniche di fatti o cose” (Tribunale
Roma 27-05-2010, in Dir. informatica 2011, 3, 513)).
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adempimenti
e attenzioni relativi all'indirizzo PEC
L'indirizzo di posta certificata, per poter essere utilizzato per l'invio di un deposito telematico, per eseguire le notifiche in proprio, e per poter ricevere le comunicazioni di cancelleria, deve essere presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Re.G.Ind.E.);
per l'invio di altra posta certificata potremo invece utilizzare un diverso indirizzo a noi riferibile.
Va
ricordato però che l'abbonamento ad una casella PEC – a differenza
della e-mail ordinaria, che è normalmente gratuita - ha durata
normalmente annuale e si rinnova previo pagamento del relativo
canone; in conseguenza, nel caso che il nostro contratto non venga
rinnovato alla scadenza, od anche qualora i messaggi ricevuti (ed
inviati) superino la sua capienza, la casella smetterà di ricevere
messaggi (determinando un avviso di mancata consegna) e - soprattutto
- le comunicazioni di cancelleria, con gravissime conseguenze a
nostro esclusivo carico, perché comunque i provvedimenti si
intenderanno legalmente comunicati al momento del deposito in
cancelleria (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/12/2022, n.36318).
E'
infatti obbligo dell'avvocato (cfr. DM 44-2011, art. 20 co. 5)
dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente
saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e,
comunque, verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a
disposizione.
Ciascuno è libero di rivolgersi ad uno
qualunque dei fornitori di tale servizio: alcuni Ordini (come quello
di Catania) offrono ai propri iscritti una casella PEC gratuita,
provvedendo automaticamente al suo rinnovo.
Non tutti
sanno che l'Ordine degli Avvocati di Catania offre, pure, a chi ne
abbia necessità, la possibilità di aumentare gratuitamente la
capienza della casella a 2 Gigabyte, a semplice richiesta: un
ulteriore aumento della capienza è possibile, versando però la
relativa quota suppletiva.
Qualunque
sia la capienza della casella, essa è destinata ad esaurirsi:
occorrerà pertanto procedere periodicamente a cancellare i messaggi
più datati, NON PRIMA di aver provveduto alla loro
archiviazione.
L'archiviazione sicura delle “ricevute di
accettazione" e delle "ricevute di avvenuta consegna”
(queste ultime contenenti anche l'intero messaggio ed i suoi
allegati) è obbligatoria (cfr.
art. 20, co. 3, DM 44-2011) ed indispensabile:
sia perché la cancellazione dei messaggi più vecchi eviterà la
saturazione della casella, sia perché potrebbe ricorrere la
necessità – anche a distanza di anni – di provare la
tempestività di un deposito, o l'effettivo contenuto di un
invio;
sarà quindi opportuno archiviare periodicamente i
messaggi (possibilmente ordinandoli nelle cartelle relative a
ciascuna pratica) su più supporti o cloud, facendone copia anche su
un supporto come il vecchio DVD-Rom, che sembra offrire maggiore
affidabilità rispetto ad altre unità di memorizzazione
portatili.
Potremo anche utilizzare un disco esterno
(oppure una più evoluta unità NAS): tenendo però presente che tali
unità, se rimangono connesse al nostro computer, sono soggette ai
gravissimi ed irrimediabili danni causati da virus (ad es.
Cryptolocker); e che nemmeno l'utilizzo di un "cloud" tipo
"google drive" ci mette al sicuro, in quanto tale sistema
non fa che aggiornare - in tempo reale - solo i files presenti
nella corrispondente cartella del nostro computer: sicchè
l'eventuale cancellazione o crittografia dei nostri files si
rifletterà immediatamente anche sulla copia presente sui server
"cloud".
Poiché i messaggi di posta
certificata, come detto, si intendono da noi legalmente conosciuti
per il solo fatto di essere posti a nostra disposizione, sarà
necessario consultare quotidianamente tale casella di posta:
utilissima risulterà comunque la funzione (opzionale) che consente
di informarci – attraverso un messaggio automatico alla nostra
e-mail ordinaria – del recapito di ogni nuovo messaggio.
Mentre
saremo liberi di dotarci di vari indirizzi di posta certificata (ad
esempio, uno per ciascun fallimento, nel caso dei curatori
fallimentari), per il
Ministero della Giustizia avremo uno ed un solo indirizzo, che
comunicheremo al nostro Ordine e che verrà da questo trasmesso periodicamente –
con l'invio dell'intero Albo - al Re.G.Ind.E. (registro degli indirizzi
elettronici): sarà quindi solo ed esclusivamente tale casella che ci
consentirà di ricevere le comunicazioni di cancelleria, e che ci
permetterà di effettuare i depositi telematici.
Attenzione:
se dovessimo erroneamente utilizzare, per l’invio di un deposito
telematico, un indirizzo di posta ordinaria, od uno di posta
certificata diverso da quello risultante nel Re.G.Ind.E., il nostro
deposito sarà automaticamente scartato.
segue:
impostazione della casella P.E.C.
Oltre
ad impostare la funzione che trasmette un messaggio email ad una
casella di posta elettronica "ordinaria" ogni volta che
riceviamo un messaggio PEC, gli avvocati dovrebbero evitare che
la propria casella non venga riempita - come talvolta accade con le
caselle ordinarie - di messaggi-spazzatura o SPAM (nota),
ossia di quei messaggi non richiesti contenenti pubblicità, catene
di S. Antonio, tentativi di truffa o phishing, ecc., che possono
pervenirci a decine o centinaia ogni giorno, con il rischio -
gravissimo - di saturare la capienza della nostra casella PEC ed
impedirci la conoscenza di comunicazioni di cancelleria, che
legalmente si intenderanno comunque come ricevute.
Per
evitare che la nostra casella PEC possa essere inondata da messaggi
SPAM, ogni gestore offre dei servizi "antispam" (che
occorre attivare, specificando le impostazioni scelte) e consente
altresì di configurare la casella in modo che respinga
automaticamente i messaggi provenienti non da un'altra PEC ma da una
casella ordinaria.
Per fare ciò occorre (ad es. per le
caselle ArubaPec fornite gratuitamente ai propri iscritti dall'Ordine
di Catania):
- collegarsi all'indirizzo http:gestionemail.pec.it
;
- inserire il nostro indirizzo PEC e la relativa password;
-
selezionare (nel menu) la sezione "casella";
-
impostare il comportamento in caso di messaggi non certificati
"accetta solo messaggi di posta certificata";
-
decidere se i messaggi di posta non certificata dovranno essere
rifiutati oppure se dovranno essere inoltrati ad una nostra casella
di posta non certificata;
- confermare la scelta, e uscire dalla
pagina (logout).
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requisiti:
4 - formato di atti e documenti
A
differenza degli allegati, gli atti da depositare non possono essere
costituiti da una copia per immagine (o scansione), ma devono essere
in formato "PDF nativo", ossia quello generato mediante
esportazione da parte del programma di scrittura (word, office
writer, ecc.).
Oggi
tutti i programmi di video scrittura dispongono della necessaria
funzione "esporta in formato pdf": ma nel caso in cui il
nostro software fosse obsoleto, e che non intendessimo (neppure
approfittando della gratuità del software LibreOffice) aggiornarlo,
potremo utilizzare una “stampante virtuale” (realizzata da
programmi gratuiti tipo Pdf-Creator, o DoPdf, ecc.) che ci consentirà
di generare il “documento informatico” da depositare.
In
entrambi i casi, si tratterà di un c.d. “formato PDF nativo”
(quello, per intenderci, che consente di eseguire ricerche testuali
al suo interno, o di copiare i caratteri alfanumerici che lo
compongono), ben diverso da un formato PDF “immagine”, ottenuto
mediante la scansione di un documento, di un disegno o di una
fotografia.
Cio' vale - si badi - anche nel caso in cui il
nostro deposito telematico riguardi la iscrizione a ruolo di una
citazione, già notificata in formato cartaceo alla parte convenuta:
come "atto" depositeremo l'esportazione “nativa PDF”
della citazione, mentre come "allegato" (per provare
l'avvenuta notifica) depositeremo la scansione dell'atto notificato,
comprensivo della relata di notifica cartacea dell'Ufficiale
Giudiziario e dell'eventuale avviso di ricevimento postale (oppure le
ricevute di accettazione e di avvenuta consegna qualora avessimo
eseguito la notifica in proprio, ai sensi della Legge 53-1994, a
mezzo PEC).
Un particolare documento, da allegare
obbligatoriamente nel caso di iscrizione a ruolo o di costituzione in
giudizio, è la procura alle liti: alla quale sarà bene prestare
particolare attenzione.
Qualora la procura ci venga
rilasciata da un evoluto cliente, dotato di firma digitale (che
autenticheremo apponendo, in aggiunta, la nostra sottoscrizione
digitale), o venga autenticata in formato digitale da un Notaio
aggiornatissimo, essa ben potrà essere costituita da un documento
informatico, che allegheremo semplicemente (contrassegnando tale
allegato come “procura”): secondo alcuni autori, non sarebbe
necessaria alcuna "autentica" da parte dell'Avvocato, ma
ciò non sembra esatto se - come riteniamo - il documento
sottoscritto digitalmente ha il valore di una scrittura privata, e
non quello di atto pubblico: e comunque, aggiungere la nostra firma
digitale a quella del cliente non costerà nulla.
Se
invece la procura sarà originariamente costituita da un documento
cartaceo, dovremo provvedere a ricavare una copia per immagine della
procura notarile (generale o speciale) o della solita procura
speciale apposta a margine od in calce dell'atto, e ad allegarla con
la relativa attestazione di conformità.
Sempre a
proposito della procura, è da segnalare che – in base ad una
interpretazione (troppo) letterale del disposto dell'art. 83 cpc,
secondo cui la procura può essere contenuta in “un documento
informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici (...)” -
si è detta inammissibile una procura posta a margine della prima
pagina, come usiamo normalmente negli atti cartacei, pretendendo che
essa sia contenuta in un foglio separato; ciò che sarebbe
confermato, secondo alcuni, dal fatto che le norme tecniche fanno
specifico riferimento alla procura come documento separato che va
“allegato” alla busta informatica (tant’é che é previsto uno
specifico identificativo nel relativo indice informatico,
“PL”).
Sarebbe questa una interpretazione pedante ed
erronea: sia perché la forma "separata" è una delle
possibili forme (e non l'unica), prescritta dall'art. 83 cpc, sia
perché il fatto che la procura vada allegata come documento
"separato" significa soltanto che l'atto (ove contenga la
procura a margine ovvero in calce) va depositato due volte:
- in
formato PDF nativo, come atto;
- come file immagine, ricavato
dalla sua scansione, come "file procura", sottoscritto
digitalmente.
Non vi è poi alcuna ragione logica per
distinguere tra documento cartaceo che contenga la sola procura e
quello che contenga la procura insieme alla prima pagina dell'atto
(il che, peraltro, rende sicuramente riferibile la procura a
quell'atto): si tratta comunque di documento cartaceo conservato
obbligatoriamente dall'avvocato, il quale attesterà ai sensi di
legge la conformità della sua copia per immagine all'originale.
Il
suggerimento di adottare sempre e comunque una procura redatta su un
foglio separato - se elimina ogni tipo di rischio astrattamente
configurabile - appare pertanto eccessivamente prudente.
Secondo
una tesi risalente, la procura su documento separato
avrebbe richiesto necessariamente un esplicito riferimento al
giudizio al quale si riferisce (ad es.: "l'avv. Tizio mi difenda
nel giudizio da instaurare contro Numerio Negidio avanti il Tribunale
di Roma, avente ad oggetto risoluzione di contratto di locazione",
oppure "mi rappresenti l'avv. Tizio nel giudizio promosso da
Aulo Augerio avanti il Tribunale di Roma iscritto al numero
12345-2014 RG”).
Invece, la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V 10 settembre 2014 n. 4589;
Cassazione civile sez. I 27 dicembre 2011 n. 28839; Cassazione civile
sez. I 19 dicembre 2008 n. 29785), aveva più volte affermato
che per poter correlare la procura separata all'atto è sufficiente
che i due documenti siano notificati insieme, specificando (Cass.
26-02-2008 n.5033) che "Ai fini della validità della
procura rilasciata su foglio separato è irrilevante la mancanza di
un'espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata
rilasciata, qualora essa sia stata notificata unitamente all'atto cui
accede, in quanto la collocazione della procura, anche se rilasciata
su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la
provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo
alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui
l'atto stesso fa riferimento" .
Da
ultimo, Cassazione civile sez. un., 09/12/2022, n.36057 ha confermato
tale impostazione, persino in relazione al più formalistico
procedimento in Cassazione, enunciando il seguente principio di
diritto:
"A seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c.
disposta dalla L. n. 141 del 1997, il requisito della specialità
della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la
proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli
atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla
sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica
apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto
all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in
calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la
procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione
anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da
impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti,
in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di
cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di
conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c.,
che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte
conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi
effetti".
Per quanto riguarda gli altri
allegati, dal 30-09-2024 (cfr. specifiche tecniche agosto 2024) è consentita la produzione di
registrazioni audio o video.
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segue:
l'atto giudiziario evoluto (e i maggiori compensi per
l'avvocato)
Diversi
anni addietro nel corso di un interessante incontro di formazione per
i Magistrati tenutosi a Catania, la (competente) dott.ssa Rossella
Masi, magistrato del Tribunale di Roma, auspicava che gli atti
giudiziari si evolvessero in senso informatico, rendendo più
"leggibili" i documenti del processo, ed individuava nella
maggiore liquidazione delle spese un possibile incentivo per gli
avvocati.
L'auspicio veniva, successivamente, recepito
dalla normativa: i parametri ministeriali, infatti, prevedono
oggi che i compensi liquidabili in sede giudiziale possano essere aumentati
del 30%, quando la redazione degli atti sia realizzata con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione (art. 4, comma 1
bis).
Facendo
seguito ai numerosi protocolli, stipulati tra le Corti d'Appello
(compresa quello di Catania, del 10-07-2019) e i Consigli dell'Ordine,
il D.M. 07-08-2023 (vedi) - che stabilisce fra l'altro i limiti dimensionali degli atti giudiziari - prescrive la «i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione
e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento
ipertestuale».
Benchè gli atti telematici non possano contenere
alcuni "elementi attivi" (quelli che, in sostanza,
vanificano le caratteristiche di sicurezza ed immutabilità degli
strumenti telematici), dotare un ricorso per ingiunzione di pagamento,
fondato su una documentazione complessa, dei "collegamenti
ipertestuali" che consentono al Giudice di visualizzare con un semplice
"clic" i vari
documenti via via richiamati nel corpo dell'atto, anziché
doverseli
andare a cercare tra i numerosi allegati, ha una utilità
evidente e - peraltro - ci rende più facile esporre al
Magistrato le ragioni del nostro assistito;
- del
pari, una citazione, una memoria istruttoria o una conclusionale, che
consenta di richiamare con la pressione di un tasto il documento
(facente parte del fascicolo telematico) che conferma i nostri assunti
difensivi, rafforzerà le nostre argomentazioni.
L'idea - già
proposta da diversi siti e da alcuni Colleghi tra i più esperti, a
livello nazionale - è affascinante: ed è di facile realizzazione,
considerando:
- che sia il nostro atto che i documenti allegati
al medesimo deposito (ma non quelli relativi al deposito di un
precedente atto) si troveranno nella medesima "cartella"
del Giudice;
- che gli allegati dovranno pertanto essere previamente inseriti nella
stessa "cartella" che contiene il nostro atto, ed il collegamento
ipertestuale dovrà essere di tipo "relativo" e non
"assoluto";
-
che il collegamento si realizza agevolmente evidenziando, ad esempio,
la frase "vedi contratto, doc. 2" (che apparirà, quindi,
sottolineata e colorata in azzurro, per indicare la possibilità di
cliccarci sopra), e poi selezionando "inserisci collegamento ipertestuale" ed indicando il
collegamento cliccando sul nome del documento interessato, ad es.
"contratto_01_12_2014.pdf", o
"ccnl_edili_2012_art_22.pdf").
L'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (parametri forensi), come inserito dal D.M. 36/2018, prevede poi che «Il
compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al
comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando
gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con
tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la
fruizione e, in
particolare, quando esse consentono
la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati,
nonché la navigazione all'interno dell'atto»: così premiando l'attività dell'avvocato che utilizzi dei
"segnalibri" ed i relativi collegamenti ipertestuali, che
consentiranno al Magistrato una più comoda consultazione del
documento (il quale, p.es., potrebbe contenere - come questa pagina -
un indice, da utilizzare per spostarsi rapidamente tra i vari
paragrafi del documento, o tornare all'inizio del testo).
Per
consultare gli atti "evoluti" contenenti tali riferimenti
ipertestuali, l'Avvocato dovrà memorizzare l'atto, ed i relativi
documenti, nella medesima cartella del proprio computer.
segue:
scansione di documenti e dimensione della busta
Per
il deposito dei documenti, qualora essi non siano già in formato
digitale, occorrerà utilizzare uno “scanner”: un dispositivo –
dal funzionamento analogo ad una fotocopiatrice – in grado di
prelevare l'immagine “fotografica” di un documento cartaceo, e di
trasformarla in documento digitale.
Esistono in commercio
diversi modelli di scanner, dai costi spesso notevoli (e con
prestazioni del tutto superflue per un normale studio legale): la
soluzione più economica sembra essere l'acquisto di una stampante
c.d. multifunzione, preferendone una dotata di alimentatore
automatico dei documenti (ADF: automatic document feeder), che ci
eviterà la noia di dover caricare una alla volta le diverse pagine
di un documento.
E’ utile, in proposito, sapere:
-
che qualunque copisteria è attrezzata per digitalizzare velocemente
e bene i documenti (compresi quelli stampati anche nel retro) al
costo – con qualche riprovevole eccezione - delle normali
fotocopie, riversando i corrispondenti documenti digitali in formato
PDF nella vostra “chiavetta” o “pennino” USB, e che pertanto
– nel caso di documenti molto voluminosi – è sempre possibile
avvalersi di tali servizi;
- che quasi tutte le moderne
fotocopiatrici, anche economiche, di cui ogni studio è oggi dotato,
dispongono della funzione scanner.
E' evidente la
scorrettezza ed inutilità di produrre i documenti "alla
rinfusa", racchiudendoli in un unico file PDF: la consultazione
degli allegati sarà agevole, da parte del Giudice, solo se ciascun
documento sarà contenuto in un singolo file "pdf" (o,
quanto meno, ciascun file potrà accorpare documenti della medesima
specie, come ad es. "fatture di acquisto" o "documenti
di trasporto"); ove necessario scorporare una o più pagine da
un unico file, potremo eseguire una operazione di divisione,
utilizzando appositi programmi (p. es., il gratuito "PDFsam (pdf
split and merge)", reperibile
all'indirizzo https://pdfsam.org/it/download-pdfsam-basic/),
o il servizio gratuito on line sul sito "www.ilovepdf.com".
Ogni
allegato, poi, dovrà avere un nome che ne consenta una agevole
identificazione: eviteremo, pertanto, di denominarli "documento1"
o "scan0001", ma li chiameremo "procura", o
"fattura 01 del 21-01-2013", o "contratto di
somministrazione".
E' poi importante tenere presente
che i nomi (e per alcuni programmi perfino i nomi delle directories
in cui abbiamo archiviato i files) non devono contenere - a pena di
rifiuto del deposito - i cosiddetti "caratteri speciali":
lettere accentate, apostrofi, altri simboli ( !°”£$%&()=?)
non sono ammessi, e sarà bene utilizzare il trattino basso ("_")
per separare le varie parole che compongono la descrizione.
Le nuove disposizioni (cfr. specifiche tecniche agosto 2024)
hanno rideterminato la dimensione massima di ciascun deposito
telematico: che oggi non si riferisce più alla "busta"
bensì al solo file "atto.enc", ed è stata fissata in 60
megabyte. Quindi, se limiteremo opportunamente le dimensioni di
ciascun allegato, dovremmo avere solo eccezionalmente la
necessità di uno o più depositi complementari.
A tal fine occorrerà eseguire correttamente le nostre scansioni:
- in
bianco e nero (riservando la scansione in toni di grigio o - peggio -
a colori solo ai casi in cui ciò sia assolutamente indispensabile
per la leggibilità del documento);
- con una risoluzione non
superiore (a meno di eccezionali esigenze di definizione - p.es.,
immagini satellitari) a 150/200 dpi (punti per pollice);
- evitando di sottoscrivere digitalmente
tutti i documenti per i quali ciò non sia prescritto (in quanto la firma digitale aumenta la dimensione del file)..
Nei
(rari) casi in cui il file "atto.enc" – ciò nonostante – dovesse superare
la dimensione di 60 megabyte, l'art. 51 del DL 90/2014 prevede
che "Quando il messaggio di posta elettronica certificata
eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero
della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere
eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica
certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la
fine del giorno di scadenza.".
Ciò comporta che
tutti gli invii frazionati debbono essere eseguiti entro il termine
(cfr. Tribunale di Padova, sez. I Civile, decreto n. 4070_17 del
10-05-2017), a pena di inammissibilità dei documenti inviati dopo la
sua scadenza.
Qualora si tratti di documenti già
digitalizzati, in molti casi sarà comunque utile sottoporre i
nostri files PDF ad una "cura dimagrante": ciò che può
ottenersi con uno dei diversi servizi online gratuiti,
(ad esempio, quello reperibile all'indirizzo www.ilovepdf.com).
Per
eseguire depositi multipli, occorrerà inserire, nel primo degli
invii, l'avvertenza che seguiranno ulteriori invii a causa della
dimensione del deposito, e l'indice completo di tutti i documenti, ed
allegare i soli documenti (nello stesso ordine dell'indice) che
faranno raggiungere al file "atto.enc" una dimensione vicina a quella massima
di 60 Megabytes;
ed effettuare quindi gli ulteriori invii
necessari (possibilmente denominandoli come secondo, terzo (e via
dicendo) invio.
Nel caso di deposito di un ricorso per
ingiunzione (o di una iscrizione a ruolo) sarà necessario, prima di
eseguire gli invii successivi al primo, attendere l'accettazione del
primo deposito, e la conseguente assegnazione del numero di ruolo del
fascicolo; i successivi invii, quindi, andranno effettuati indicando
tale numero di ruolo.
La indicazione del numero di
ruolo - per l'esattezza - è contenuta nel file EsitoAtto.xml
allegato alla quarta ricevuta del nostro deposito, quando riguarda
una iscrizione a ruolo: tale numero ci consentirà sia di effettuare
gli invii successivi, che di consultare il fascicolo telematico.
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requisiti:
5 - il software per la creazione della "busta"
Una
volta che abbiamo:
- verificato che l'ufficio destinatario sia
abilitato per il deposito telematico della tipologia di atti in cui
rientra il nostro deposito;
- redatto l’atto giudiziario
(citazione o ricorso, comparsa di risposta o memoria difensiva,
memoria ex art. 183, comparsa conclusionale) ed esportato lo stesso
in formato PDF nativo;
- acquisito la scansione della procura
alle liti (nel caso di iscrizione a ruolo o di costituzione in
giudizio) in uno dei formati digitali ammessi;
- acquisito la
scansione dei documenti da allegare, in uno dei formati digitali
ammessi, e denominato gli allegati nella maniera corretta;
-
provveduto all’eventuale pagamento del contributo unificato e della
marca di cui all’art. 30 DPR 115_2002, nonchè all’acquisizione
della ricevuta telematica di pagamento (o della scansione delle
marche lottomatica, o del mod. f23 o del bollettino postale, ancora
temporaneamente ammessi, e che dovremo consegnare in Cancelleria in
occasione del primo accesso);
siamo a buon punto: non ci
resta che creare la “busta telematica” relativa al nostro
deposito (che è in realtà un file crittografato con estensione
"enc" e non va confuso con la busta di trasporto di cui
all'art. 1, lett. P, DM 02-11-2005), ed inviarla.
La
creazione della “busta” richiede una rigida strutturazione dei
dati contenuti negli atti giudiziari informatici (al fine di
consentire l’automatica annotazione del deposito nei registri di
cancelleria informatici, e l’automatica inserzione dell’atto nel
fascicolo telematico): questo è il motivo per cui la "busta"
deve essere confezionata da un apposito software, che, tra l’altro,
ci accompagnerà nella creazione del deposito, indicandoci i passi da
compiere e segnalandoci gli eventuali errori.
Il software
necessario allo scopo è impropriamente chiamato “redattore” (ciò
perchè, agli albori del PCT, l'atto doveva essere “redatto” in
formato XML); ma esso, in realtà, non ha nulla a che vedere con la
redazione dell'atto, che viene creato con un normale programma di
scrittura e poi esportato in formato PDF, occupandosi solo di
incapsulare in un file XML i dati relativi al procedimento ed alle
parti, nonchè a creare un file crittografato con estensione .enc
(decifrabile solo dall'ufficio destinatario) chiamato “busta”.
I
software disponibili sono normalmente a pagamento: in cambio,
l'utente dovrebbe poter contare sull'assistenza del fornitore
(telefonica, o attraverso un collegamento via internet del consulente
al nostro computer), che sarà importantissima – se non
indispensabile – per i meno esperti di informatica: alcuni
fornitori garantiscono, tuttavia, assistenza gratuita solo per
l'installazione, offrendo assistenza successiva solo a pagamento.
La
scelta del software – ovviamente – è libera: e condizionata,
semmai, dall’eventuale abitudine all’utilizzo di un programma
“gestionale”, al quale il relativo modulo “redattore” si
colleghera', prelevando utilmente i dati già presenti in
archivio.
Una particolare menzione merita SLPCT, un
programma assai diffuso, e del tutto gratuito (in quanto
commissionato a suo tempo dalla Regione Toscana), liberamente
scaricabile (richiede java), nelle versioni per WINDOWS, per MAC o
per LINUX, dal sito www.slpct.it <https:www.slpct.it>, del
quale vengono costantemente rilasciati aggiornamenti per
l'adeguamento alle nuove regole legislative o tecniche.
Altri
programmi gratuiti sono citati sul portale ministeriale.
Un’altra
opportunità notevole – per i colleghi che hanno poche cause,
oppure in caso di emergenza - è quella di utilizzare il servizio
“Quadra on demand”, messo a disposizione da Lextel: con un canone
annuo di € 20,00 oltre iva (gratuito per
gli iscritti agli ordini forensi convenzionati, come quello di
Catania), è possibile attivare il servizio pagando € 2,40 all'anno
per ogni singolo fascicolo (LINK).
L’utilizzo
dei “redattori” non è complicato: ciascun programma ci
accompagna in un percorso obbligato, nel corso del quale effettuerà
una sorta di controllo sul nostro operato, chiedendoci via via: - di
indicare l’ufficio giudiziario al quale l’atto è destinato ed il
tipo di procedimento; - di inserire i dati anagrafici delle parti, ed
il numero di ruolo del procedimento; - di specificare il tipo di atto
che intendiamo depositare, e di inserire gli allegati.
Alla
fine, il programma ci inviterà a sottoscrivere tutti gli allegati (o
quanto meno solo quelli che vanno obbligatoriamente sottoscritti) ed
infine a provvedere all’invio della busta. Occorre a questo punto,
con alcuni programmi (come SLPCT ) che provvedono ad "aprire"
automaticamente il nostro programma di posta, verificare che la busta
venga inviata utilizzando la nostra casella PEC e non – invece –
la casella e-mail ordinaria, normalmente configurata come
predefinita: un simile errore cagionerà il respingimento del
deposito.
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pagamento
del contributo unificato e della marca per
Quando
l'atto da depositare comporta il versamento del contributo unificato
di cui all'art. 9 del DPR 115-2001 (ed eventualmente della marca da €
27,00 di cui all'art. 30) è necessario effettuarne
il pagamento telematico attraverso il canale PagoPA.
Soprattutto per chi si avvale del regime forfettario (che non consente di dedurre le spese vive) sarà utile predisporre - nella sezione "Pagamenti online tramite pagoPA - utenti non registrati" del sito pst.giustizia.it, il relativo avviso di pagamento, e consegnarlo al Cliente perché provveda al pagamento (online o anche presso una tabaccheria); quindi l'avvocato potrà, indicando il codice fiscale del cliente e il numero dell'avviso, scaricare la ricevuta telematica ed inserirla nel relativo deposito telematico.
Con la legge finanziaria 2025 (Legge 30-12-2024 n. 207) è stato inserito, all'art. 14 del DPR 115/2002 (spese di giustizia) il comma «3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».
Tale nuova norma si affianca (in modo poco organico) a quella già contenuta nell'art. 285 del detto DPR 115/2002, che imponeva al funzionario di rifiutare la ricezione degli atti nel caso di mancato deposito della marca di cui all'art. 30 dello stesso DPR per il pagamento forgettario delle spese relative ai diritti, le indennità di trasferta ele spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio.
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termini
di scadenza dei depositi telematici
Il
momento del deposito non coincide - a rigore - con l'invio della
busta, bensì con il momento (quasi immediatamente) successivo in cui
viene "generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del Ministero della
giustizia"; ne consegue che un deposito effettuato all'ultimo
minuto – magari in un momento di particolare affollamento della
rete - potrebbe benissimo risultare tardivo.
Mentre le
Cancellerie hanno un orario di chiusura, i depositi telematici
possono essere effettuati anche di notte, o nei giorni festivi,
tenendo però presenti le regole che seguono.
Superando il
discusso disposto dell'art. 13 del D.M. n°44 del 21-02-2011 (commi 2
e 3), secondo cui il deposito effettuato dopo le ore 14 si
considerava effettuato il giorno feriale immediatamente successivo,
l'art. 51 del DL 90-2014 ha previsto, modificando il citato art.
16-bis DL 179-2012, che «Il deposito è tempestivamente
eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la
fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura
civile.»
A tale ultimo proposito – ossia l'art. 155 cpc
- i termini con scadenza “in avanti” (p. es., il deposito delle
memorie ex art. 183 cpc), non creano problemi, in quanto un termine
scadente il sabato, la domenica o in un giorno festivo (o durante il
mese di agosto, nelle materie soggette alla sospensione feriale) si
intenderà automaticamente differito al giorno lavorativo
successivo.
Occorre invece prestare attenzione ai termini
con scadenza “a ritroso” (p. es., la costituzione da effettuarsi
venti giorni prima della data della citazione), in quanto un termine
scadente il sabato, la domenica, in un giorno festivo o durante il
periodo della sospensione feriale, viene automaticamente anticipato
al giorno lavorativo precedente.
Tale modalità di computo
– che non costituisce una novità ed ha sempre riguardato i vecchi
depositi cartacei – è stata ribadita recentemente da Cassazione
civile sez. VI, 14/09/2017, n. 21335 e da Consiglio di Stato sez. IV
11 luglio 2016 n. 3081, e ricordata dalla circolare ministeriale
23-10-2015 (vedi).
In
pratica, qualora (per esempio, nel rito del lavoro) si debba
depositare delle note almeno dieci giorni prima di mercoledì 30
novembre 2022 il termine scadrebbe domenica 20 novembre 2022: ed
invece, per effetto dell'art. 155 cpc, il termine scadrà
venerdì 18 novembre 2022, ed il deposito sarà tempestivo se
effettuato entro il giorno di scadenza (ossia se la ricevuta di
accettazione verrà generata entro le 23:59 del 18-11-2022.
Qualcuno
ha sostenuto in passato che, grazie alla modalità telematica, un
simile deposito sarebbe tempestivo anche se eseguito nella giornata
di sabato od in quella di domenica, in quanto l'art. 155 cpc si
applicherebbe solo ai depositi cartacei: ma si tratta di una opinione
priva di fondamento, ove si consideri che un termine già
perento non è suscettibile di rivivere grazie ad un miracolo
telematico.
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adempimenti
relativi allo scambio
L'art.
13 del DM 21-02-2011 prescriveva che l'atto depositato, insieme agli
eventuali allegati, dovesse essere inviato a mezzo posta elettronica
certificata ai difensori delle parti costituite.
Con DM
15-10-2012 tale obbligo superfluo (visto che il nostro avversario
potrà visionare ciò che abbiamo depositato, e farne copia,
attraverso il servizio PolisWeb) è stato eliminato: avremo pertanto
cura di verificare l'avvenuto deposito di controparte, ad esempio
utilizzando l'APP ministeriale "giustizia civile", sulla
quale avremo "salvato" i fascicoli di nostro interesse.
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la
verifica del buon fine del nostro deposito
Come
ogni messaggio PEC, il nostro deposito sarà riscontrato:
1 -
dalla ricevuta di accettazione (che attesta che il messaggio è
pervenuto al nostro gestore di posta certificata, e
2 - dalla
successiva ricevuta di consegna (che attesta che il messaggio è
pervenuto al gestore di posta certificata del destinatario).
Tale
seconda ricevuta è quella che determina la data e l’orario del
deposito, e che rileva ai fini della sua tempestività (purché
il deposito venga poi effettivamente accettato).
Come per
tutti i messaggi di PEC può accadere - anche se raramente - che il
nostro messaggio relativo al deposito non venga inoltrato dal
sistema: in tal caso la relativa notizia potrà giungerci anche dopo
24 ore: ai sensi dell'art. 8 del DPR 68-2005, infatti, se il nostro
messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile,
il nostro gestore ci darà comunicazione entro le ventiquattro ore
successive all'invio.
Perchè il nostro deposito possa
dirsi andato a buon fine, occorrono pero' altri due passi, ciascuno
dei quali ci verrà comunicato a mezzo PEC:
3 - l’esito dei
controlli automatici (che, se positivo, non esclude ogni rischio, e se negativo
significa che il deposito presenta dei problemi, alcuni dei quali -
ma non tutti - rimediabili dal cancelliere);
4 - l’avvenuta accettazione del deposito, ad opera della cancelleria.
Solo a seguito
di tale accettazione il deposito potrà considerarsi effettivamente
eseguito con successo: ma i suoi effetti retroagiranno al momento
della generazione della seconda ricevuta.
Mentre i primi
tre messaggi PEC, in quanto generati automaticamente, ci giungeranno
- salvo congestionamenti o malfunzionamenti del sistema - a pochi
minuti dall’invio, l’ultima (e piu' importante) conferma potrebbe
giungere anche
uno o due giorni dopo.
Nessuna norma – infatti – fissa
un termine entro il quale il Cancelliere deve procedere
all'accettazione manuale dei depositi telematici, e l’unica cosa
che possiamo aspettarci – in conformità alle linee guida adottate
a livello distrettuale, nonché della circolare ministeriale
27-06-2014 - è che il Cancelliere provveda alla verifica dei
depositi entro il giorno successivo all'invio.
Cio'
significa che dovremmo abbandonare la diffusa abitudine (motivata,
talora, da strategia difensiva) di depositare gli atti nell’ultimo
giorno utile, per evitare il rischio di non poter ripetere un
eventuale deposito non pervenuto o rifiutato.
Tra l'altro,
l'unica cosa che ci verrà comunicata è un "codice.esito"
che potrà avere valore 1 (esito positivo del controllo automatico),
2 (esito positivo del controllo manuale del cancelliere) o -1 (esito
negativo del controllo automatico o del controllo manuale del
cancelliere), o al più scarne informazioni che non sempre ci
consentiranno di comprendere il motivo del rigetto del deposito, e di
individuare il modo di ripeterlo correttamente.
Le linee
guida sull’interpretazione delle norme e sulle prassi del Processo
Civile Telematico, adottate nel distretto di Catania, "consigliano"
che il cancelliere dia avviso telefonico del rigetto e - quindi - del
motivo del rifiuto.
Per avere la possibilità di
poter ripetere il deposito, in caso di errore, sarà quindi opportuno
anticipare di diversi giorni le nostre scadenze.
Il
deposito rigettato – si noti – non comporta alcuna consumazione
del relativo potere: giacchè “Il rigetto del deposito da
parte dell’ufficio non impedisce il successivo deposito entro i
termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale”,
ai sensi dell'art 13 co. 4 del DM 21-02-2011 n. 44: in caso di
(fondato) dubbio di aver commesso un errore – per esempio, in
conseguenza dell'esito negativo del controllo automatico – sarà
utile effettuare subito, prima della scadenza del termine, un
ulteriore deposito riveduto e corretto.
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NOTE
[1]
SPAM ® è lo storico marchio di una carne in scatola prodotta sin
dal 1937 dalla statunitense Hormel Foods Corporation, che costituì
in tempo di guerra il principale aiuto alimentare fornito dagli USA
ai propri alleati (compresa Gran Bretagna e Unione Sovietica) a
partire dal marzo 1941, in base al Lend-Lease Act. Divenuto
l'unico alimento nutriente, reperibile nel periodo di
emergenza bellica, probabilmente esso divenne indicativo di
qualcosa di onnipresente ma inevitabile.
Negli anni
'70, in uno sketch comico del Monty Python's Flying Circus (vedi), lo
“spam” era un ingrediente ossessivamente incluso in ognuno dei
piatti di un singolare ristorante frequentato da improbabili
vichinghi;
nella successiva era dell'informatizzazione di massa,
il nome "spam" - indicante qualcosa di onnipresente benchè
non desiderato - venne usato per etichettare i messaggi di posta
indesiderati o molesti.
Nelle FAQ del
sito
https://www.spam.com/faq della
produttrice della carne SPAM, Hormel Foods Corporation (vedi), alla
voce "What does the SPAM® brand name mean (cosa significa il
nome del marchio SPAM)?" viene spiegato scherzosamente:
"Ci
sono alcune domande che affliggono l'uomo sin dall'antichità.
Domande come "Esistono altre forme di vita intelligente sugli
altri pianeti?" , oppure "Qual è il significato del
marchio SPAM®?"
Sfortunatamente, entrambe le domande sono
senza risposta.
Il significato del marchio SPAM® è stato a
lungo oggetto di speculazioni. Una credenza popolare dice che derivi
dalle parole "prosciutto speziato", ma la vera soluzione
del mistero è nota solo a una ristretta cerchia di ex dirigenti
della Hormel Foods, e - probabilmente - a Nostradamus” .
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