Le notificazioni eseguite dall'avvocato ai sensi della Legge 21-01-1994 n. 53
di Francesco Isola - avvocato
indice
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cenni storici
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l'autorizzazione conferita dall'Ordine degli Avvocati
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doveri dell'avvocato notificatore e sanzioni disciplinari
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quali atti si possono notificare
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la notificazione a mezzo del servizio postale
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la notificazione per consegna diretta
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la notificazione a mezzo della posta elettronica certificata:
1
- validità -
ai fini della notifica eseguita dall'avvocato - dell'indirizzo
PEC del destinatario
2 - la effettiva funzionalità
dell'indirizzo di posta elettronica certificata
3
- notificazione di duplicati informatici
4
- notificazione di documenti digitali nativi
5
- le copie munite di attestazione di conformità resa dall'avvocato
6
- la relazione di notifica a mezzo PEC
7
- la sottoscrizione con firma digitale
8
- il messaggio di PEC
9 - la
conservazione delle ricevute PEC
-
il momento perfezionativo della notificazione
-
necessità di ripetere immediatamente, senza attendere
l'udienza, la notificazione (di una impugnazione) non andata a buon
fine
- la prova della notificazione
-
gli oneri del ricorrente in Cassazione
-
la comunicazione di avvenuta impugnazione
-
l'integrazione della notifica di uno sfratto o licenza
-
le copie per la trascrizione e copie esecutive
-
l'adempimento fiscale
- il
registro cronologico
- le nullità
- i doveri del destinatario in caso di notifica non leggibile
CENNI STORICI
Tradizionalmente, l'unica autenticazione consentita all'Avvocato era quella della procura, rilasciata dal proprio cliente, se contenuta (a margine o in calce) in uno degli atti indicati dall'art. 83 co.3 cpc.
Senonché, attraverso una progressiva valorizzazione della sua figura professionale, oggi viene riconosciuto all'Avvocato non soltanto il potere di autenticare una procura rilasciata su foglio separato (da unire all'atto difensivo), ma addirittura il potere di autenticazione delle copie degli atti processuali, anche in funzione della (limitata) facoltà di notificazione.
Un primo, timido, passo veniva compiuto dalla Legge 07-06-1983 n. 183: la quale, nell'epoca in cui la massima evoluzione telematica era costituita dal telefax, attribuiva valore legale alla copia telefax inviata da un codifensore ad un altro, contenente l'attestazione di conformità redatta dal codifensore mittente ed autenticata dal codifensore destinatario.
Si trattava di una vera e propria innovazione, giacché in precedenza occorreva necessariamente, per la trasmissione di un atto (per esempio, di un ricorso per Cassazione), utilizzare il servizio postale o i più veloci (ed affidabili, ma costosi) corrieri privati.
Dopo molti anni, la legge 21-01-1994 n. 53 introduceva la
innovativa facoltà - per gli avvocati ed i procuratori
legali
previamente autorizzati dal proprio Ordine - di eseguire in proprio
la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali a
mezzo del servizio postale, od anche (nel solo caso che il
destinatario fosse un altro avvocato, iscritto nel medesimo albo del
notificante) mediante consegna diretta "salvo
che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia
eseguita personalmente".
Tale
normativa, in effetti, non aveva grande fortuna: pochissimi avvocati
richiedevano la necessaria autorizzazione, ed eseguivano rarissime
notifiche, utilizzando quasi esclusivamente il servizio postale.
Solo a distanza di molti anni l'art. 25 della
Legge n. 183 del 12-11-2011, l'art. 1 co. 19 della Legge n. 228 del
24-12-2012 e l'art. 46 del D.L 24-06-2014 n. 90, rivoluzionando la
materia, introducevano la modalità di notifica a mezzo della
posta elettronica certificata: e questa innovazione, trovando gli
Avvocati ormai sempre più consapevoli
dei vantaggi derivanti dalla posta elettronica,
determinava
una
generalizzata
diffusione delle c.d. notifiche in proprio.
Grazie alla
nuova normativa gli Avvocati possono notificare da sé,
evitando le consuete file negli U.N.E.P. o negli uffici
postali, e con il vantaggio di conoscere in tempo (quasi) reale
l'esito della notifica:
- duplicati informatici di provvedimenti
giudiziali, tratti dal fascicolo telematico;
- copie informatiche dei provvedimenti giudiziali, autenticate dallo stesso avvocato
notificante in esenzione dai diritti di copia e conformità, e tratte dal
fascicolo telematico e perfino dai messaggi PEC ricevuti dalla cancelleria (oggi contenenti il testo integrale dei
provvedimenti, a seguito della novella dell'art. 45 disp.att.c.p.c.
introdotta con DL 179/2012), sono esclusi, tuttavia, i
provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di
denaro vincolate all'ordine del giudice.
Per
le (sole) notifiche a mezzo PEC non occorre - a differenza dalle
notifiche a mezzo posta - alcuna previa autorizzazione del Consiglio
dell'Ordine, e non è dovuto il pagamento degli importi
previsti dall'art. 10 (tuttora richiesti per le sole notifiche a
mezzo posta o per consegna diretta - vedi infra).
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DOVERI
DELL'AVVOCATO NOTIFICATORE E SANZIONI DISCIPLINARI
L'avvocato,
ai sensi dell'art. 6 della Legge 53/1994, assume
- nell'esecuzione
delle
notifiche in proprio e nell'esercizio della potestà di
autenticazione - la qualifica di pubblico ufficiale e - come
è
giusto che sia - le correlate responsabilità penali.
La
stessa norma prevede che ogni irregolarità od abuso commesso
nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge n.
53/1994,
indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre
norme, costituisce grave illecito disciplinare: e conseguentemente il
codice deontologico forense, all'art. 58, sanziona ogni abuso con la
serissima sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio
dell’attività professionale da due a sei mesi.
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L'AUTORIZZAZIONE
CONFERITA DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Per avvalersi della
facoltà di notificazione (esclusa
quella a mezzo PEC)
occorre, preliminarmente, che l'avvocato si munisca
dell'autorizzazione del proprio Consiglio dell'Ordine: per ottenere
la quale è sufficiente una semplice domanda, alla quale
dovrà
allegarsi l'apposito registro cronologico, conforme al Decreto
ministeriale 27/05/1994, G.U. 07/06/1994 n. 131, in vendita presso le
cartolerie specializzate, le cui pagine l'Ordine provvederà
a
vidimare preventivamente.
L'autorizzazione, ai sensi
dell'art. 7 della L. 53/1994 "potrà
essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che
non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano
riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
professionale o altra più grave sanzione";
e,
una volta concessa, "dovrà
essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette
sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di
sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio
dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente
inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà
previste dalla presente legge."
Si
tenga presente che la delibera di autorizzazione, i cui estremi
andranno riportati sulle relate di notifica (e perfino sulle buste
utilizzate per la spedizione a mezzo posta, benché i nuovi
modelli non prevedano più l'apposito spazio), costituisce
presupposto
indispensabile per eseguire le notificazioni (escluse quelle via
PEC): e che è stata ritenuta nulla la notifica in proprio di
un ricorso per cassazione, laddove non risulti prodotta in giudizio
la delibera autorizzativa (Cassazione civile sez. trib. 19 febbraio
2014 n. 3934).
Le notifiche a mezzo PEC (e solo queste)
non richiedono invece nessuna autorizzazione.
Tale differente
previsione sembra giustificata dalla inalterabilità dei
documenti informatici sottoscritti con firma digitale, e
dall'utilizzo della ricevuta di consegna "completa" nel
messaggio di posta elettronica certificata: ciò in quanto
tale
ricevuta di consegna, recante la sottoscrizione digitale del gestore
di posta certificata del destinatario (e quindi non falsificabile),
contiene al proprio interno l'intero contenuto del messaggio
originale.
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QUALI
ATTI SI POSSONO NOTIFICARE
E' indubbio che l'avvocato
possa notificare soltanto - ai sensi dell'art. 1 della Legge 53/1994
- atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale afferenti
allo svolgimento di un proprio incarico professionale
(per
il quale, cioè, gli sia stata formalizzata la procura ad
litem): è stata ritenuta inesistente, per esempio, la
notifica
eseguita dal semplice domiciliatario (Cassazione civile, sez. II 12
gennaio 2015 n. 218, Cassazione civile, sez. III 10 ottobre 2014 n.
21414).
Restando esclusi, ovviamente, gli atti riguardanti
attività proprie dell'Ufficiale Giudiziario (p. es., atto di
avviso ex art. 608 cpc, od atto di pignoramento), l'Avvocato
potrà
notificare, ad esempio:
- un precetto di pagamento, purché
esso non contenga la trascrizione di cambiali od assegni (della quale
solo l'Ufficiale Giudiziario può certificare la
conformità);
-
una licenza od uno sfratto per morosità o per finita
locazione
(che consiste in una intimazione ed una citazione);
- una
ordinanza (per es., quella ammissiva dell'interrogatorio formale del
convenuto contumace) od una sentenza (per es., a fini della
decorrenza del termine breve per l'impugnazione, od ai fini della
esecuzione), emessa in un giudizio nel quale l'avvocato notificatore
sia costituito ovvero unitamente ad un atto di precetto contenente la
procura;
- un atto stragiudiziale, ma
solo nel caso in cui l'avvocato notificante sia munito di procura
relativa all'atto stesso:
e poiché l'atto stragiudiziale non è compreso tra
gli
atti indicati nell'art. 83 co. 3 cpc (citazione, ricorso,
controricorso, comparsa, ecc.), sembra necessaria in tal caso una
procura
notarile,
i cui estremi andranno indicati nel corpo dell'atto
stragiudiziale.
Un indubbio vantaggio delle notifiche in proprio (postali e a mezzo PEC) è
costituito dal fatto che la Legge 53/1994 non pone per l'avvocato
notificatore alcuna limitazione territoriale (prevista, viceversa,
per gli Ufficiali Giudiziari:cfr., ex multis, Cassazione civile sez.
III 15 giugno 2016 n. 12290): pertanto la notifica di una citazione
avanti il Tribunale di Milano, da eseguirsi nei confronti di un
destinatario residente a Torino, ben può essere eseguita da
un
avvocato con studio in Catania.
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LA
NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
Benché
meno comodo rispetto alla notifica a mezzo PEC, tale metodo di
notifica non può considerarsi superato:
- perché
non tutti i destinatari possiedono un indirizzo di posta elettronica
certificata inserito nei pubblici elenchi di cui infra;
-
perché, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a
buon fine (per es., perché la casella del destinatario
è
piena, o perché il relativo contratto è scaduto),
ci
permetterà di rimediare con una notifica a mezzo posta, che
possiamo eseguire anche di pomeriggio (quando gli uffici UNEP sono
già chiusi);
-perché la congestione endemica dei
vari UNEP si traduce spesso in attese ben più lunghe di
quelle
che troveremo negli uffici postali.
Per la esecuzione di
tali notifiche (per le quali è indispensabile la previa
autorizzazione del Consiglio dell'Ordine) l'avvocato notificatore
deve dotarsi - acquistandoli alle Poste - delle apposite buste verdi
per avvocati (codice MDV00020V), nonché degli avvisi di
ricevimento verdi (mod. 23L, codice MDV04100BV) e delle ricevute di
accettazione per "raccomandata descritta" (mod. 22AG,
codice MDV04001AV), oltre che del registro cronologico.
Prendendo
a modello le dettagliate prescrizioni relative alle notificazioni a
mezzo PEC (art. 3 bis), la relazione di notifica dovrà
contenere:
- il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
- gli estremi del provvedimento autorizzativo del
consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- il nome
e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale
della parte che ha conferito la procura alle liti;
- il nome e
cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
-
per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'ufficio
giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
Quindi,
per esempio, la relata potrà essere redatta nella forma
seguente: "io sottoscritto avv. Marco Tullio Cicerone, cod.
fisc. CCRMCT07A03A433I, quale difensore di Aulo Augerio, cod. fisc.
GRALAU43T27C351U, per procura a margine dell'atto di citazione di cui
infra, autorizzato dal Consiglio dell’Ordine di Vattelapesca
con delibera del 21-01-2012 alla notifica ai sensi della legge 21
gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al numero ventitre (23) del
mio registro cronologico, ho notificato il superiore atto di
citazione al sig. Numerio Negidio, residente in 90134 Palermo,
cortile dei Pellegrini n. 1, ivi inoltrandone copia conforme in piego
raccomandato con avviso di ricevimento numero 76410023456-7, spedito
dall’Ufficio Postale di Catania 8 in data 18-07-2012,
corrispondente a quella del timbro postale di vidimazione. f.to Avv.
Marco Tullio Cicerone".
E'
importante ricordare:
- di indicare nella relata il numero della
raccomandata (quello indicato sotto il codice a barre della ricevuta
di accettazione);
- di incollare sulla busta il codice a barre,
con il numero di raccomandata, che si trova sulla ricevuta di
accettazione;
- di indicare nella relata la data di spedizione
del plico;
- di sottoscrivere la relata (in originale e copia)
nonché la busta;
- di far apporre dall'ufficio postale il
timbro di vidimazione, sia sulla copia - prima di inserirla nella
busta - sia sull'originale.
E' poi necessario:
-
indicare come mittente, nell'avviso di ricevimento, "per
le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo
della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura",
la parte istante e il suo procuratore (p. es.: avv. Marco T.
Cicerone, quale difensore di Aulo Augerio;
- indicare
nell'avviso di ricevimento, "per
le notificazioni effettuate in corso di procedimento"
anche l'ufficio
giudiziario, la
sezione, il numero e l'anno di ruolo.
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LA
NOTIFICAZIONE PER CONSEGNA DIRETTA
Tale modalità,
esperibile esclusivamente per la notifica ad un Avvocato appartenente
al medesimo Ordine del notificante, deve ritenersi obsoleta, a
seguito della introduzione della notifica a mezzo posta elettronica
certificata, ed eccessivamente macchinosa, in quanto:
- l'atto
(originale e copie) deve essere previamente datato e vidimato
dall'Ordine di appartenenza;
- la notifica va eseguita nel
domicilio del destinatario (portandosi appresso il registro
cronologico, per ivi raccogliere la firma del ricevente - segretaria,
collaboratore, collega di studio - se diverso dal destinatario).
Si
ritiene, pertanto, di ometterne la trattazione.
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LA
NOTIFICAZIONE A MEZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Quella
a mezzo PEC costituisce indubbiamente la modalità di
notifica
più agevole, economica e celere, atta a raggiungere
immediatamente (la notifica si considera eseguita quando il messaggio
è posto a disposizione del ricevente - ossia quando, entro
pochi secondi dall'invio, viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna - indipendente dalla sua materiale apertura):
-
avvocati (per esempio, per la notificazione di un appello, o di un
ricorso per cassazione) e professionisti iscritti ad un albo;
-
società e ditte individuali;
- pubbliche
amministrazioni (se l'indirizzo PEC è quello risultante dai registri di cui infra).
E' da qualche tempo operativo il “domicilio
digitale del cittadino”,
nel quale si può verificare se ogni persona fisica o giuridica
ha un domicilio digitale utilizzabile per le notificazioni a mezzo
PEC.
La modalità telematica è divenuta obbligatoria, con la c.d riforma Cartabia: restando consentita la richiesta di notificazione cartacea solo quando l'avvocato dichiari, sotto la propria responsabilità, che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.
1
- VALIDITA' - AI FINI DELLA NOTIFICA ESEGUITA DALL'AVVOCATO-
DELL'INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO
La notificazione a
mezzo PEC, se effettuata da un Avvocato, può essere
validamente eseguita soltanto nei confronti di persone fisiche e
giuridiche, e di Pubbliche Amministrazioni, il cui indirizzo PEC sia
risultante da (alcuni) pubblici elenchi (art. 3-bis L.
53/1994);
mentre quella effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, a norma dell'art. 149-bis cpc,
può
invece essere eseguita a qualunque indirizzo risultante da elenchi
comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
Quali
siano i pubblici elenchi utilizzabili dall'avvocato notificatore
(anche per le notifiche relative al processo amministrativo) viene
specificato dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 (come aggiornato dall'art. 28 del DL 76/2020), che dispone testualmente:
«1.
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e
comunicazione degli atti in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per
pubblici elenchi quelli
previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo
16, comma 12, del presente decreto,
dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29
novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il registro generale
degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni ((dei commi 1 e 1-ter)) si applicano anche alla giustizia amministrativa.
1-ter. Fermo restando quanto
previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, in materia di rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di
cui all'articolo 16,
comma 12, la notificazione alle pubbliche
amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa,
contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata,
a tutti gli effetti,
al domicilio digitale indicato
nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove
nel predetto elenco risultino
indicati, per la stessa
amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e'
effettuata presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata primario indicato, secondo le
previsioni delle Linee guida di AgID,
nella sezione ente dell'amministrazione pubblica
destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica
degli atti introduttivi di giudizio in relazione
a specifiche materie presso
organi o articolazioni, anche territoriali, delle
pubbliche amministrazioni, la notificazione
puo' essere eseguita all'indirizzo
di posta elettronica certificata espressamente
indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o
articolazioni.».
In dettaglio:
a) sono oggi attivi il registro INI - PEC (art. 6 bis) ed il registro dei domicili digitali (art. 6 quater);
b) per le Pubbliche Amministrazioni le notifiche a mezzo PEC possono essere eseguite solo agli indirizzi risultanti sul Registro P.A., consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni e dagli avvocati (attraverso il portale PST giustizia);
tuttavia, ai sensi dell'art. 16-ter co. 1-ter del D.L. n. 179/2012, in mancanza di un indirizzo risultante dal Registro PA è oggi possibile procedere alle notifiche utilizzando gli indirizzi risultanti dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (istituito dall'art. 6-ter D.Lgs. 82/2005).
c) il registro delle imprese, in virtù dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che contiene oggi gli indirizzo PEC di quasi tutte le imprese esistenti;
d) è attivo il registro generale degli indirizzi elettronici (Re.G.Ind.E), consultabile solo previa autenticazione.
2 - LA EFFETTIVA FUNZIONALITÀ DELL'INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA DEL DESTINATARIO
A mio parere, dovremmo tenere presente che la PEC non è uno strumento esente da errori.
Può infatti accadere raramente - per come si desume dall'art 8 del DPR 68/2005 - che il nostro messaggio contenente una notificazione in proprio non venga inoltrato dal sistema: in tal caso la relativa notizia potrà giungerci anche dopo 24 ore: ai sensi della citata norma, infatti, se il nostro messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile, il nostro gestore ce ne darà comunicazione entro le ventiquattro ore successive all'invio.
Qualora tale errore del sistema colpisca una notificazione eseguita l'ultimo giorno utile, la ricevuta di accettazione, e la comunicazione del nostro gestore di PEC, costituiranno il giusto presupposto per (immediatamente) riprendere il procedimento notificatorio (vedi, in generale, infra).
Ancorché
l'indirizzo di PEC del destinatario risulti contenuto in uno dei
pubblici elenchi sopra indicati, potrebbe invece accadere (e talvolta
accade):
- che la casella di PEC, avendo raggiunto la propria
capienza massima, non sia in grado di accettare messaggi;
- che
la casella di PEC non sia più funzionante, per esempio per
il
mancato pagamento del rinnovo annuale.
In entrambi i casi
il mittente sarà avvertito da un messaggio di mancata
consegna, dal quale dovrà desumere che la notifica a mezzo
PEC
non è stata possibile, e che dovrà quindi
ripetere la
notifica in modo tradizionale.
E' probabile che gli avvocati abbiano sempre un indirizzo di posta elettronica funzionante: essendo "costretti"
dalla normativa vigente a mantenere efficiente la casella di PEC
della quale debbono obbligatoriamente munirsi, giacché il DM
44/2011 pone a loro carico (e solo a loro carico) l'obbligo di
verificare la funzionalità della propria casella, prevedendo
in caso diverso il perfezionamento della comunicazione mediante
deposito in cancelleria (da ultimo, Cass.
12451/2018).
Per
quanto riguarda le imprese individuali e societarie, l'art. 16 del D.L.
185/2009, come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, prevede
l'assegnazione d'ufficio - con piena validità ai fini delle
notificazioni - di un indirizzo di posta elettronica certificata alle
imprese che non abbiano comunicato un indirizzo valido ovvero il cui
indirizzo sia stato cancellato perché inattivo (anche a seguito
di segnalazione pervenuta al Conservatore del Registro delle imprese).
Tale
innovazione - di cui forse alcune imprese non hanno compreso la portata
- consentirà quindi notifiche perfettamente valide,
indipendentemente dalla conoscenza di esse da parte del
destinatario.
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3
- LA NOTIFICAZIONE DI DUPLICATI INFORMATICI DI DOCUMENTI
INFORMATICI
Il termine "duplicato", per i
documenti informatici, ha un significato diverso rispetto ai
documenti cartacei (nei quali esiste un solo originale, ed eventuali
molteplici copie).
A differenza del documento cartaceo
(costituito dal supporto cartaceo che lo contiene unitamente
all'eventuale timbro e firma di un pubblico ufficiale), il documento
informatico non si distingue per la sua materialità,
bensì
per una determinata sequenza di cifre binarie (bytes).
E poiché
ogni documento informatico composto dalla medesima sequenza di bytes
equivale ad ogni sua replica, non è possibile parlare di un
vero e proprio "originale", ma di infinite "repliche"
(o "duplicati"):
che gli artt. 23 bis CAD e 5 del DPCM 13-11-2014 definiscono come i
documenti informatici aventi “la
stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”.
Nel
caso di documento sottoscritto digitalmente dal Giudice, il duplicato
conterrà ovviamente anche la sottoscrizione digitale del
Giudice, la cui esistenza ed integrità potrà
verificarsi mediante i software DIKE o ARUBASIGN o
equivalenti.
Essendo il duplicato di un provvedimento giudiziario esattamente uguale (bit
per bit) all'originale, e per di più essendo sottoscritto
dal
Giudice con firma digitale (con la conseguente
verificabilità
della firma, nonché della eventuale corruzione o
falsificazione del documento, mediante i programmi DIKE, ARUBASIGN o
equivalenti), esso non richiede alcuna attestazione di
conformità
da parte dell'Avvocato, avendo il medesimo valore giuridico
dell'originale (art. 23 bis CAD).
Occorre però
distinguere il "duplicato" (che non richiede alcuna
attestazione di conformità) dalla "copia" (che
invece la richiede): proprio perché la "copia informatica
di documento informatico", per come definita dall'art. 1 del D.
L.vo 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), è il
documento informatico avente contenuto identico (quanto al testo) a quello del
documento da cui è tratto su supporto informatico, ma una
diversa sequenza di valori binari (così come ha contenuto
identico, ma forma differente, la trascrizione dattilografica di un
documento vergato a mano).
Si ricorda come siano copie (e
non duplicati) quei documenti, estraibili dal fascicolo telematico,
che contengono a margine la c.d. "coccardina": la quale ha
l'unico valore di ricordare che tale documento è una copia
di
un documento informatico originale sottoscritto digitalmente.
Anche
per tali documenti, che per questa via entrano a far parte del
fascicolo telematico, vale la regola secondo cui la copia
può
ben essere "scaricata" dall'Avvocato, che
provvederà ad attestarne la conformità
all'originale
contenuto nel fascicolo telematico, ai sensi dell'art. 196 octies disp.att. C.P.C., e potrà quindi
notificarla
(a mezzo PEC, a mezzo posta, e perfino a mezzo Ufficiale
Giudiziario) o richiederne la trascrizione nei registri immobiliari..
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4
- LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DI DOCUMENTI DIGITALI NATIVI
Nel caso
in cui l'avvocato debba notificare - ad esempio - una citazione, un
reclamo od un atto di appello, l'atto da depositare non dovrà
essere costituito da una scansione dell'originale di notifica, ma da
un
documento digitale c.d. "nativo", ossia generato dalla
esportazione del testo dal
programma di scrittura al formato PDF.
Un simile documento costituisce un “documento originale informatico”, ai sensi dell'art. 19 bis delle regole tecniche aggiornate il 28-12-2015 e quindi – non essendo una “copia” - non richiede alcuna attestazione di conformità: esso deve soltanto essere sottoscritto dall'Avvocato notificatore con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 CAD (D.L.vo n. 82/2005) e dell'art. 3 co. 4 DPCM 13-11-2014, assicurando così la sua immodificabilità ed integrità ed attestando la sua provenienza.
Ovviamente, il documento cartaceo, utilizzato per la notificazione, costituirà un semplice "originale di notifica", costituente prova della notificazione.
Quando,
invece, l'atto da notificare non debba essere depositato
telematicamente (p.es. citazione avanti il Giudice di Pace, o ricorso
per Cassazione), non sarà necessario (e nemmeno ammissibile)
un atto nativo: basterà ricavare (mediante scanner) una
copia
per immagine dell'atto, la cui conformità all'originale
verrà
attestata con apposita asseverazione contenuta nella relata di
notifica, ed allegarla al messaggio PEC.
5
- LE COPIE MUNITE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RESA DALL'AVVOCATO
La riforma "Cartabia" ha codificato le norme sulla Giustizia Digitale,
con l'introduzione del titolo V-ter delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile, il cui capo II si intitola "della
conformità delle copie agli originali".
L'art.196-octies, in dettaglio, attribuisce al difensore (così come al dipendente pubblico che rappresenta in giudizio l'amministrazione, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore, al commissario giudiziale ed al liquidatore giudiziale) un generale potere di certificare la conformità agli originali delle copie, sia digitali che cartacee, di atti processuali delle parti, del giudice o dell'ausiliario, contenuti nel fascicolo telematico o nelle comunicazioni di cancelleria; le copie attestate conformi, pertanto, equivalgono all'originale. L'unica eccezione è costituita - prudenzialmente - dai provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme vincolate all'ordine del giudice.
L'art.196-novies, poi, attribuisce analogo potere al difensore che deposita nel fascicolo telematico (compreso quello dei procedimenti di espropriazione forzata) copie informatiche (anche per immagine) di atti di parte e di provvedimenti del giudice;
l'art. 196-decies. ancora, estende tale potere in relazione alle copie informatiche di documenti cartacei, trasmesse all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche;
e 196-undecies, infine, riguarda la collocazione dell'attestazione di conformità delle copie cartacee (anche in relazione alle notifiche eseguite dall'avvocato ex L. 53/1994), che potrà essere apposta in calce o a margine della copia ovvero su foglio separato ad essa congiunto; mentre la attestazione delle copie informatiche dovrà essere apposta nel medesimo documento (p.es., "unendo" copia e attestazione in un unico file PDF): in caso di attestazione su documento separato, l'individuazione della copia dovrà essere compiuta secondo modalità stabilite dal Ministero (probabilmente mediante hash).
Con
la pubblicazione (sulla G.U. 07-01-2016 n. 4) delle regole tecniche
previste dalla L. 132/2015, sono
stati del
tutto risolti
i problemi nati con il DPCM 13-11-2004 (e quindi non occorre
più
preoccuparsi di "hash" e di "riferimento
temporale").
L'art. 16 undecies del DL 179/2012, come
modificato dalla L. 132/2015, ed entrato in vigore il 21-08-2015,
prevede infatti:
co. 2: “2.
Quando l'attestazione di conformità
si
riferisce ad una
copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel
medesimo documento informatico.”
co.
3: “Nel
caso previsto
dal comma 2, l'attestazione di conformità'
può'
alternativamente
essere
apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della
copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le
modalità'
stabilite
nelle
specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia
informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di
conformità è
inserita nella relazione di notificazione.”
Per
quanto riguarda le notifiche degli avvocati, non è possibile
applicare il comma 2 (ed inserire l'attestazione di
conformità
nel medesimo documento da notificare), poiché la L. 53/1994
stabilisce espressamente, all'art. 3 bis co. 5, che “L'avvocato
redige la relazione di notificazione su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di
posta elettronica certificata”.
Si
applica, quindi, l'art. 19 tre, intitolato "Modalità
dell'attestazione di conformità apposta su un documento
informatico separato",
che il citato provvedimento 28-12-2015 (in vigore dal 09-01-2016) ha
aggiunto al provvedimento 16-02-2014,
il quale
ribadisce che
l'attestazione di conformità deve essere inserita nella
relazione di notifica e prevede:
- che il documento “separato”
contenente l'attestazione di conformità della copia
informatica, anche per immagine, debba avere il formato PDF;
-
che l'attestazione di conformità debba contenere una
“sintetica
descrizione del
documento di cui si sta attestando la conformità
nonché
il relativo nome
del
file” (pese.
"atto_di_appello_designer);
-
che il documento “separato” contenente
l'attestazione di
conformità debba essere sottoscritto digitalmente
dall'avvocato notificatore;
- che, nel caso in cui la notifica
riguardi più documenti (per esempio, sentenza esecutiva e
precetto, o ricorso e decreto di fissazione di udienza) un'unica
attestazione di conformità possa riferirsi a tutti i
documenti
notificati.
(torna
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6
- LA RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC
La relata di
notifica, da sottoscrivere con firma digitale, deve contenere:
-
il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
-
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice
fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- il
nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata a
cui l'atto viene notificato;
- l'indicazione dell'elenco da cui
il predetto indirizzo è stato estratto;
- l'attestazione
di conformità di cui al comma 2 dell'art. 3 bis.
Per le
notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre,
essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno
di ruolo.
Esempi:
A
- notifica di una citazione (documento nativo) e della relativa
procura (scansione):
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA
Io sottoscritto avv. Marco Tullio
Cicerone, cd. disc. CCRMCT07A03A433I, quale difensore - in
virtù
della procura speciale di cui infra - di Iulo Augurio, cd. disc.
GRALAU43T27C351U, notifico alla COLOSSEO Spi, cd. disc.
12332112345:
- l'allegata citazione a comparire avanti il
Tribunale di Roma per l'udienza del 26-03-2019, in formato PD nativo,
da me sottoscritta con firma digitale
(file_autoeccitazione_designer);
- l'allegato file
“procura_designer” contenente copia per immagine
della
procura speciale ad litem conferita in data _____, da me sottoscritta
con firma digitale e che dichiaro conforme al suo originale da me
custodito,
inviando tali documenti informatici, unitamente alla
presente relazione di notifica, pure da me sottoscritta digitalmente
(file:notificatore_designer), a mezzo della posta elettronica
certificata al suo indirizzo risultante dal Registro delle Imprese
<<colosseospa@pec.affaroni.it>>
Avv. Marco Tullio
Cicerone
B - notifica di una istanza per anticipazione di
udienza (copia informatica) e conseguente provvedimento (duplicato
informatico):
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
Io sottoscritto avv. Marco Tullio Cicerone, cod.
fisc. CCRMCT07A03A433I, quale difensore costituito, nel giudizio
avanti il Tribunale di Vattelapesca, sezione Prima Civile, RG n.
1/2012, di Aulo Augerio, cod. fisc. GRALAU43T27C351U, notifico
all'avv. Lucio Silla, quale difensore costituito del sig. Numerio
Negidio,
-l'allegata istanza per anticipazione di udienza
(nome_file: istanza_anticipazione_signed.pdf), in copia da me
estratta dal fascicolo informatico, che dichiaro conforme al
corrispondente documento contenuto nel fascicolo telematico;
-
l'allegato decreto di anticipazione di udienza
(file:decretoanticipazione_signed.pdf), in duplicato informatico da
me estratto dal fascicolo informatico; inviandone a mezzo della posta
elettronica certificata, dal mio indirizzo risultante dal ReGIndE
"marcotullio.cicerone@pec.ordineavvocatiroma.it", copie
informatiche da me sottoscritte digitalmente, che dichiaro conformi ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo telematico,
all'indirizzo, risultante dal vReGIndE,
<<lucio.silla@pec.ordineavvocatiroma.it>>
Avv. Marco
Tullio Cicerone
C - notifica di una sentenza, ai fini
della decorrenza del termine breve di impugnazione:
RELATA DI
NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Io
sottoscrittoAvv. Marco Tullio Cicerone, cod. fisc. CCRMCT07A03A433I,
quale difensore costituito del sig. Aulo Augerio (CF:
GRALAU43T27C351U), notifico all'avv. Gaio Ateio Capitone, quale
difensore costituito della sig.ra Vipsania Agrippina nel giudizio
avanti la Corte d'Appello di Roma, Terza sezione civile, iscritto al
n. 99804/2014 RG e per gli effetti di cui all'art. 285 CPC,
l'allegata sentenza n. 42394/2017 pubblicata il 21-12-2017 (file:
sent_42394_2017_signed.pdf), inviandone a mezzo della posta
elettronica certificata, dal mio indirizzo risultante dal ReGIndE
"marcotullio.cicerone@pec.ordineavvocatiroma.it", copia
informatica da me sottoscritta digitalmente, che dichiaro conforme al
corrispondente atto contenuto nel fascicolo telematico,
all'indirizzo, risultante dal registro INIPEC,
"gaioateio.capitone@pec.ordineavvocatiroma.it",.
Roma,22 dicembre 2018
sottoscritto digitalmente da avv. Marco
Tullio Cicerone
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7
- LA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE
La relazione di
notifica, contenente l'eventuale attestazione di conformità,
va sottoscritta digitalmente: a tal fine occorre utilizzare un
apposito programma (dike, o arubasign, o diversi altri).
La
sottoscrizione può essere apposta in due modi:
- con il
formato CAdES, il medesimo
utilizzato
normalmente dai
"redattori" quando si eseguono depositi telematici, in cui
l'originario documento (in formato .pdf) viene trasformato in un
nuovo tipo di file, avente estensione "p7m" (formato
denominato CAdES-BES);
- con il formato PAdES-BES (o PAdES Part
3), che mantiene l'estensione .pdf, cui viene premessa -per
distinguerlo dal file privo di sottoscrizione - la parola "signed",
ossia firmato.
Il secondo (che caratterizza i
provvedimenti del Giudice presenti sul fascicolo telematico), deve
ritenersi preferibile in quanto più agevolmente leggibile
(anche se le nuove versioni dei lettori, tipo Acrobat Reader DC o
equivalente, sono oggi in grado - salvo eccezioni - di leggere anche
i files con estensione P7M).
Qualora i files vengano
sottoscritti nel formato CAdES, converràindicare, nel
messaggio di notifica, che per la lettura del file firmato
digitalmente (avente estensione .p7m) è necessario
utilizzare
un software di verifica della firma digitale, come quelli indicati
all'indirizzo:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica
Tale
avvertenza sembra opportuna alla luce della ordinanza del
Tribunale di Lecce in data 16-03-2016: con la quale si è
rilevato che la normativa che impone alle imprese di dotarsi di
casella di posta elettronica non obbliga le stesse a munirsi di
programmi che consentano la lettura degli atti inviati con firma
digitale.
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8
- IL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Il mezzo
di trasmissione della notifica è un messaggio email PEC,
avente nell'oggetto la prescritta
(ed inelegante)
indicazione
«notificazione
ai
sensi della legge n. 53 del 1994»:
occorre però che anchel'indirizzo
dell'avvocato
notificatore (mittente) sia risultante da uno dei
pubblici
elenchi specificati
dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.
Il testo del messaggio
potrebbe - in astratto - mancare del tutto: ma sembra più
utile - oltre che più elegante - che il corpo del messaggio
contenga la indicazione di ciò che viene notificato, in modo
da consentire al destinatario di avere immediata contezza
dell'oggetto della notifica, ancor prima di leggere gli allegati.
Inoltre,
come detto, sarà bene che il messaggio contenga - qualora
gli
allegati fossero nel formato CADES (.p7m) - le indicazioni necessarie
per la agevole lettura di tali files.
Esempio:
oggetto:
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allego
al presente messaggio PEC, ai fini della notificazione ai sensi della
legge 53/1994 e successive modifiche, i seguenti documenti relativi
al giudizio avanti il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, iscritto
al n. 987654/2012, promosso da Aulo Augerio contro il Ministero
dell'Interno:
1) copia informatica della sentenza n.
98765/2017;
2) relazione di notifica, contenente attestazione di
conformità del documento sub 1.
Evidenzio che per la
lettura dei files sottoscritti digitalmente in formato CADES (aventi
estensione .p7m) è necessario utilizzare un software di
verifica della firma digitale, come quelli indicati all'indirizzo:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica.
Distinti
saluti.f.to Avv. Marco Tullio Cicerone".
Non
condivisibile, e assolutamente non convincente appare - invece -
l'opinione secondo cui il messaggio
dovrebbe necessariamente
essere privo di qualunque testo.
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9
- LA CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE DI PEC
La esecuzione di
notifiche a mezzo PEC comporta la necessità che ciascun
avvocato notificatore provveda autonomamente alla conservazione delle
ricevute di accettazione e di consegna relative a ciascun messaggio
di posta certificata, non potendo fare affidamento sulla
possibilità
di recuperare tali documenti probatori dal proprio gestore di posta
certificata.
La conservazione obbligatoriamente eseguita dal
gestore di posta, infatti, non è soltanto limitata ad un
periodo di trenta mesi, ma - soprattutto - è limitata al
solo
"log" (elenco cronologico dei messaggi), utile solo per
rintracciare le
ricevute, ma privo di ogni informazione relativa al contenuto del
messaggio: mentre la ricevuta "completa" di avvenuta
consegna contiene, al proprio interno, l'intero messaggio inviato,
compresi gli allegati.
Va innanzitutto chiarito che le ricevute
di accettazione e di avvenuta consegna (quelle che riceviamo poco
dopo l'invio di ogni messaggio di PEC) sono costituite da due files
con estensione .eml
o
.msg,
che troviamo sul
nostro software gestore di posta (thunderbird o outlook, per esempio,
a condizione che vi sia configurata
anche la
casella PEC), oltre
che sulla webmail (ossia l'applicazione che, attraverso internet,
permette di consultare la nostra casella di posta
certificata).
Poiché la casella di posta certificata ha
una capienza limitata (generalmente pari al minimo consentito, 1
Gigabyte), il rischio che essa si saturi dopo qualche tempo
è
concreto: e va assolutamente scongiurato per evitare, ad esempio, di
non poter ricevere la comunicazione di una ordinanza (dalla quale
potrebbe
decorrere un termine
di decadenza), che si intenderà legalmente conosciuta per
effetto del suo deposito in cancelleria.
Occorrerà
pertanto cancellare i messaggi più vecchi: ma
poiché
essi non saranno più recuperabili, sarà prima
necessario farne copia, verificandone la leggibilità, prima
della cancellazione.
Ovviamente, sarà opportuno procedere
periodicamente anche al salvataggio dei messaggi che non intendiamo
cancellare dalla casella del nostro gestore.
Tenendo presente la
regola generale, per cui il disco fisso del nostro computer non
rappresenta alcuna certezza (in caso di guasto, o di furto, di
affezione "virale" o di crimine informatico del tipo
"CryptoLocker"), sarà pertanto necessario provvedere
periodicamente al salvataggio dei messaggi PEC (suddividendoli
possibilmente per ciascuna pratica, in modo da consentirne un agevole
reperimento, in caso di necessità, o quanto meno per mese o
anno); la loro memorizzazione su più supporti (ad esempio,
sia
su un DVD-ROM che su un hard
disk
esterno, possibilmente
custoditi in
luoghi diversi, ed evitando la meno stabile
pen
drive),
sarà assolutamente consigliabile per ridurre il rischio del
deterioramento dell'archivio.
Solo in tal modo l'Avvocato
notificatore avrà la possibilità - magari a
distanza di
molti anni - di fornire prova della notifica e del contenuto del
relativo messaggio.
Diversi software per l'avvocato
consentono il salvataggio dei messaggi PEC (e perfino il loro
collegamento con la relativa pratica, per una facile
reperibilità),
come pure - per chi utilizza
il programma
di posta
Thunderbird - del programma aggiuntivo Thunderpec.
Un
altro semplice metodo - che ci permetterà di svuotare la
nostra casella di posta, per guadagnare lo spazio necessario al suo
funzionamento - è costituito dall'esportazione dell'intera
cartella (di posta inviata, o di posta ricevuta) attraverso il
servizio webmail, in formato mbox (facilmente importabile da outlook,
da thunderbird, e da altri
programmi).
(torna
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IL
MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICAZIONE
In base
alle norme in materia di posta certificata un
qualunque messaggio PEC - compreso quello mediante il quale si esegue
la notificazione di un atto giudiziario - si
intende consegnato al destinatario quando è reso disponibile
nella casella di posta elettronica del destinatario: ossia -
per la precisione - quando
viene generato, dal gestore del destinatario, la ricevuta di avvenuta
consegna.
Non è inutile ripetere che il messaggio si
intende legalmente
conosciuto
in quel momento, indipendentemente dal fatto che il destinatario ne
prenda effettiva conoscenza: sicché le aziende, oggi
obbligatoriamente dotate di un indirizzo di Posta Certificata,
dovranno curare la quotidiana apertura della casella di posta, per
prendere visione dei messaggi ricevuti.
A seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 09-04-2019, non si
applica alle notifiche telematiche l'art. 147 c.p.c., a mente del
quale "Le
notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore
21".
La Corte
Costituzionale, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 16-septies del D.L. 18-10-2012 n. 179 secondo cui la
notificazione eseguita con modalità telematica dopo le ore
21
si considerava perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Di tale
norma, dovuta forse ad un clima di sospetto verso le innovazioni
tecnologiche, non sentiremo la mancanza.
La notificazione
a mezzo del servizio postale, per effetto delle note sentenze della
Corte Costituzionale 26/11/2002 n. 477 e 23/01/2004 n. 28, si
perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario e non in quella - successiva - di ricezione
dell'atto da parte del destinatario.
La motivazione della
Corte Costituzionale sottolinea come non possa addebitarsi al
notificante l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio
parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso, e che la soluzione
del problema deve individuarsi nel "principio
della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità
che non sfuggono alla disponibilità del notificante";
e
che tale principio, avente portata generale, deve riferirsi ad ogni
tipo di notificazione essendo palesemente irragionevole, oltre che
lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di
decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di
un'attività
riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi
(l'ufficiale giudiziario e, nel caso di notifica a mezzo posta,
l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea
alla
sfera di disponibilità del primo.
Conseguentemente,
secondo la Corte Costituzionale, "gli
effetti della notificazione (...) devono essere ricollegati - per
quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle
formalità
a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto
da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva
attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto
l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di
disponibilità del notificante medesimo".
La
giurisprudenza sembra del tutto costante nel ritenere che anche per
l'avvocato notificatore ex L. 53/1994 la notifica si perfezioni con
la spedizione della raccomandata (cfr. Cassazione civile sez. III 03
luglio 2014 n. 15234) e tale principio è confermato anche
per
le notifiche telematiche da Cass. 21915/2017.
Ovviamente
(e non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma nelle aule di giustizia
talvolta si sente di tutto) il perfezionamento della notifica per il
notificante non significa che la notifica si perfezioni nello stesso
momento anche per il destinatario: ad es., se si tratta di una
citazione, il termine a comparire sarà rispettato solo se
l'atto perviene al destinatario (o nel caso di notifica a mezzo PEC,
quando deve intendersi perfezionata la notifica) almeno novanta
giorni prima della data fissata.
(torna
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NECESSITA'
DI RIPETERE IMMEDIATAMENTE, SENZA ATTENDERE L'UDIENZA, LA
NOTIFICAZIONE (DI UNA IMPUGNAZIONE) NON ANDATA A BUON FINE
Qualora
la (tempestiva) notificazione di una impugnazione non sia andata a
buon fine, è necessario - per poter validamente ripetere la
notificazione anche se il termine sia nel frattempo scaduto
(cioè
"per
conservare gli
effetti collegati alla richiesta originaria")
- ripetere immediatamente la notifica senza attendere l'udienza
successiva, anziché
richiedere
l'autorizzazione al
Giudice ed attendere
il relativo provvedimento.
Per come riaffermato dalla
Corte Suprema con decisione a Sezioni
Unite n. 14594/2016 (a tuttora ripetutamente statuito dalle
sezioni semplici, ancora con Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n.36933):
"Nel caso di errore non imputabile al notificante si ammette che la
ripresa del procedimento notificatorio abbia effetto dalla data
iniziale di attivazione del procedimento, restando, pertanto,
irrilevante che essa abbia luogo dopo lo spirare del termine per
impugnare. Perché tale ripresa produca detto effetto, è
onere della parte istante procedere alla rinotifica dell'atto,
escludendosi la possibilità di chiedere una preventiva
autorizzazione al giudice; l'attività della parte interessata
alla notificazione deve inoltre essere espletata con immediatezza
appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione e
deve svolgersi con tempestività.".
Tale
regola sembra applicabile anche alle notifiche a mezzo PEC:
nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'indirizzo PEC del destinatario sia
risultato inattivo per la saturazione dello spazio a disposizione o
per il suo mancato rinnovo: sicché la ripetizione della
notifica a mezzo posta ovvero a mezzo di Ufficiale Giudiziario, se
eseguita entro il detto limite di tempo, permetterà la
conservazione degli effetti collegati alla prima notifica, non andata
a buon fine.
(torna
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LA
PROVA DELLA NOTIFICA
La prova della notifica a mezzo posta
è costituita - al pari della notifica eseguita
dall'Ufficiale
Giudiziario - dalla relazione di notifica posta in calce all'atto
notificato, nonché dall'avviso di ricevimento del plico
raccomandato.
Nel caso di notifica telematica, la prova
della notifica è costituita, invece, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di
posta elettronica certificata: ossia da documenti informatici veri e
propri.
Tali documenti devono sempre
essere depositati in
formato
digitale.
Fa eccezione il
solo caso
in cui sia
assolutamente
impossibile depositarli con modalità telematiche, per
il quale l'art. 9 (modificato dal DL 90/2014) prevede:
“(…)
- co. 1 bis: Qualora non si possa procedere al deposito con
modalità telematiche dell'atto notificato a norma
dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico
del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e
della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la
conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
- co.
1-ter: In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalità
telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.”
Nel
caso della notifica di una citazione in Tribunale o in Corte
d'Appello, in realtà, la obbligatorietà di un
deposito
telematico può determinare una duplicazione:
sinchè
l'iscrizione a ruolo della causa sarà possibile in
modalità
cartacea, infatti, la iscrizione cartacea dovrà contenere la
prova (cartacea) della notifica a mezzo PEC, nonostante l'obbligo di
deposito telematico dei files EML contenenti le ricevute di
accettazione e consegna.
Per le notifiche eseguite in
corso di giudizio invece - come nel caso della notifica di un ricorso
- decreto in un procedimento introdotto con ricorso, si
tratterà
di atto endoprocessuale, da depositarsi obbligatoriamente in
modalità
telematica sia in Tribunale che il Corte d'Appello.
Per
procedere al deposito telematico, si potrà creare un atto
generico (ossia una nota di deposito dell'atto notificato e delle
relative ricevute), e selezionare - come tipo di allegato - la
ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna
(specificando il codice fiscale del mittente e del
destinatario).
Per il deposito cartaceo, l'avvocato
notificatore potrà stampare su carta l'intero messaggio PEC
relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di
accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la
conformità
di tali riproduzioni cartacee ai documenti informatici
originali.
(torna
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GLI ONERI DEL RICORRENTE IN
CASSAZIONE:
1) NEL CASO IN CUI IL RICORSO SIA STATO NOTIFICATO A
MEZZO PEC, e/o
2)
NEL CASO IN CUI LA SENTENZA IMPUGNATA SIA STATA NOTIFICATA A MEZZO
PEC
La questione - dopo
una altalenante giurisprudenza della Suprema Corte -
sembra definitivamente risolta dalle Sezioni Unite, con la decisione
n.
8312/2019.
Ai
sensi dell'art. 369 cpc, il ricorrente deve depositare,
entro il
termine per la
iscrizione a ruolo del ricorso:
- il ricorso completo di
relazione di notifica;
- copia autentica della
decisione
impugnata;
- ed
ancora, se vi è stata notifica, la copia della relazione di
notifica della decisione impugnata.
La citata Cass. SU 8312/2019, dopo una ecatombe di ricorsi dichiarati (pedantemente) improcedibili, ha affermato il seguente principio di diritto:
1)
il deposito in
cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di
copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale
telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di
conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter,
della
legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione
autografa, non comporta l'applicazione della sanzione
dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei
controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi
copia analogica della decisione stessa ritualmente
autenticata
ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia
informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs.
n. 82 del 2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione
di improcedibilità, il ricorrente ha l'onere di depositare
l'asseverazione di conformità all'originale della copia
analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di
consiglio nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della
notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali
rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della
notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i
disconosca/no la conformità all'originale della copia
analogica non autenticata della decisione tempestivamente
depositata;
2) i medesimi principi si applicano all'ipotesi di
tempestivo deposito della copia della relata della notificazione
telematica della decisione impugnata - e del corrispondente messaggio
PEC con annesse ricevute - senza attestazione di conformità
del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del
1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa;
3)
il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima
notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in
formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente
inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di
conformità
del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con
attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta
l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove
l'unico
controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva
costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa
ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la
conformità
della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se
alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque
depositino controricorso ma disconoscano la conformità
all'originale della copia analogica non autenticata della decisione
tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere
nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di
depositare l'asseverazione di conformità all'originale della
copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di
discussione o all'adunanza in camera di consiglio;
4) il
deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima
notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta
con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza
attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi
1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione
priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della
sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o
uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione)
depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente
autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità
della
copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se
alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque
depositino controricorso ma disconoscano la conformità
all'originale della copia analogica non autenticata della decisione
tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere
nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di
depositare l'asseverazione di conformità all'originale della
copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di
discussione o all'adunanza in camera di consiglio;
5) la
comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo
integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo
deposito), consente di verificare d'ufficio la tempestività
dell'impugnazione, mentre per quanto riguarda l'autenticità
del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre
che ci si trovi in "ambiente digitale".
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LA
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA IMPUGNAZIONE
"Nei
casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del
provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o
di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura
civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione,
transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il
notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare
copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha
pronunciato il provvedimento" (art.
9 Legge 53/1994).
In caso di impugnazioni - opposizione a
decreto ingiuntivo, appello, ricorso per cassazione - del deposito
andrà anche fatta annotazione nell'apposito spazio del
registro
cronologico (estremi di deposito atti notificati, art. 9).
Si
ritiene che la la contestualità della comunicazione vada contemperata con la previa
verifica
dell'esito positivo della notifica.
Nella pratica, l'avvocato notificatore di una impugnazione dovrà
depositare, nel fascicolo contenente il provvedimento impugnato,
tale comunicazione, allegando la prova della notifica (mediante
deposito
di copia munita dell'attestazione di conformità, in caso di
notifica cartacea, o delle ricevute PEC in formato EML o MSG della notifica eseguita in
modalità telematica).
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L'INTEGRAZIONE
DELLA NOTIFICA DI UNO SFRATTO O LICENZA
Per quanto
riguarda le notifiche (cartacee) a mezzo del servizio postale non
bisogna dimenticare, allorquando si notifichi una intimazione di
sfratto o di licenza per finita locazione, ed il plico postale non
venga consegnato personalmente al destinatario, l'integrazione
prevista dall'art. 660 cp. 7° CPC.
Pur nel silenzio
della norma, sembra che la corretta modalità di invio
dell'avviso sia la
raccomandata
con avviso di
ricevimento (cfr.
A.
Lombardi, Il procedimento per convalida di sfratto, Giuffrè
2013, p. 243).
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LE
COPIE PER LA TRASCRIZIONE E LE COPIE ESECUTIVE
Il citato
potere di autentica dell'avvocato consente di evitare - quasi sempre
- il pagamento dei diritti di copia e conformità:
-
sia per le copie destinate alla trascrizione di una domanda
giudiziale, o di un provvedimento giudiziario, giacchè per
effetto del D.L. 90/2014, il comma 9-bis dell'art. 16-bis
del
D.L. 179/2012
prevede che"Le
copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di
conformità
a norma del presente comma, equivalgono
all'originale";
- sia per le copie esecutive, in quanto - a seguito della modifica
dell'art. 479 cod.proc.civ, disposta dalla c.d. riforma Cartabia, ed
operante dal 28-02-2023 - il titolo esecutivo non necessita
più della "formula esecutiva", essendo sufficiente una
sua copia attestata conforme all'originale: pertanto, il difensore
potrà ben attestare la conformità di un provvedimento
giudiziale (estratto dal fascicolo telematico, ovvero ricevuto a mezzo
PEC da parte della Cancelleria) e notificarlo insieme all'atto di
precetto.
L'ADEMPIMENTO
FISCALE
L'art. 10 della legge n. 53/1994 prevede che "Agli
atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al
momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura,
apposita marca",
poi
stabilita dal D.M. 27-05-1994 in G.U. 07/06/1994 n. 131 nei seguenti
importi:
- fino a tre destinatari, € 2,58 (originarie Lit.
5.000);
- da tre a sei destinatari, € 7,75 (originarie Lit.
15.000);
- oltre sei destinatari, € 12,39 (originarie Lit.
24.000).
Tale marca non è stata espressamente
abrogata con la istituzione del "contributo unificato", e
pertanto è ancora dovuta: com'è confermato dalla
esenzione riguardante le sole notifiche a mezzo PEC, espressamente
prevista dal DL 90/2014.
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IL
REGISTRO CRONOLOGICO
Con esclusione delle notifiche a
mezzo PEC (esentate da tale formalità), l'art. 8 prevede la
necessità, per procedere alle notifiche in proprio, di
dotarsi
di un registro cronologico, conforme al modello stabilito con decreto
ministeriale, numerato e vidimato dal Presidente dell'Ordine o da un
Consigliere da lui delegato, previa autorizzazione di cui all'art.
7;
è prescritto, altresì, che ogni
notificazione venga annotata, giornalmente, sul detto registro
cronologico.
Nel caso che uno stesso atto vada notificato
a più destinatari, non sembra chiaro se il numero
cronologico
rimanga lo stesso, o debba essere progressivo per ognuna delle
registrazioni: i diversi vademecum pubblicati dai vari Ordini
forniscono indicazioni differenti.
Non essendo in grado di
reperire alcun riferimento normativo, diremmo - basandoci sulle
effettive modalità di tenuta dei registri cronologici degli
Ufficiali Giudiziari - che debba assegnarsi un solo numero di
cronologico per ciascun atto, indipendentemente dal numero dei
destinatari, che dovranno in ogni caso essere annotati in righi
diversi (per es., specificando come numeri cronologici
nn. 123/1 - 123/2 - 123/3, nel caso di un atto notificato a tre
destinatari).
Per ogni notifica, quindi, si annota il numero
cronologico, cognome e nome della parte istante, la natura dell'atto
da notificare, l'ufficio giudiziario, cognome e nome del
destinatario, ed indirizzo del destinatario.
Vanno poi
indicati gli estremi della notificazione postale (numero della
raccomandata, ufficio postale di spedizione, data di spedizione ed
eventuale data di restituzione del plico per compiuta giacenza,
importo della spesa postale).
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In
merito alle nullità, merita ricordare la decisione della
Cassazione civile, sez. un., 01/12/2000, n. 1242, che ha evidenziato
il disposto dell'art. 11 della Legge 53/1994: "Le
notificazioni di cui alla presente legge sono nulle
[quindi, non inesistenti] e
la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i
requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate
le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi
è
incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia
dell'atto o sulla data della notifica".
Va
poi ricordata la norma, di portata generale, di cui all'art. 156
c.p.c. co. 3, secondo cui "La
nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto
ha
raggiunto lo scopo a cui è destinato":
scopo che va correttamente individuato non nella
effettiva
instaurazione del
contraddittorio, mediante costituzione della parte destinataria, ma
più semplicemente nella effettiva conoscibilità
dell'atto in capo al destinatario (cfr, Cass. 7665/2016, Cass.
20625/2017).
(avv. Francesco Isola - Catania) rev 2.5.0 del 06-01-2024