DEPOSITI
TELEMATICI: ISTRUZIONI PER L’USO
di Francesco Isola -
avvocato
Indice:
esclusività
del deposito telematico nel giudizio civile
la
richiesta di visibilità
inammissibilità
del deposito cartaceo
requisiti: 1 – un collegamento
internet
requisiti: 2 – la “smart card”
requisiti: 3 - la posta elettronica certificata (P.E.C.)
segue: adempimenti e attenzioni relativi all'indirizzo
PEC
requisiti: 4 - formato di atti e documenti
segue:
l'atto giudiziario evoluto
segue: scansione di documenti e
dimensione della busta
requisiti: 5 - il software per la
creazione della "busta"
pagamento del contributo
unificato
termini di scadenza dei depositi telematici
adempimenti relativi allo scambio
la verifica del buon
fine del nostro deposito
questioni pratiche:
- produzione
del fascicolo di parte della fase monitoria, in caso di opposizione a
decreto ingiuntivo o di appello
- le copie di cortesia
esclusività del deposito telematico nel giudizio civile
Per effetto del nuovo art. 196 quater delle disposizioni di attuazione
del c.p.c., in vigore dal 30 giugno 2023 anche per i giudizi innanzi al
Giudice di Pace, non è più consentito (con la conseguenza
della sua inammissibilità) il deposito cartaceo degli atti
processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a
ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti
nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.
la
richiesta di visibilità
L'accesso
ai fascicoli processuali telematici, contenenti dati sensibili,
è
ovviamente consentito soltanto alle parti ed ai difensori costituiti.
L'avvocato incaricato di valutare una eventuale
opposizione a decreto ingiuntivo, o di costituirsi in un giudizio,
avrà quindi
necessità
di
richiedere
una temporanea autorizzazione per la visibilità del
fascicolo:
depositando telematicamente,attraverso il software “redattore
atti”, la procura conferitagli dal Cliente per quello
specifico
procedimento, ed un apposito “atto di richiesta
visibilità”,
indicando il numero di ruolo del procedimento; l'autorizzazione, che
ha durata limitata a pochi giorni, viene normalmente concessa in tempi
rapidi.
Non è invece possibile inviare tale richiesta
attraverso un messaggio e-mail, ancorché certificato,
né
attraverso il servizio Polis-Web.
esempio:
TRIBUNALE DI CATANIA - Istanza per la consultazione di fascicolo
telematico
Il sottoscritto avv. Marco Tullio Cicerone, cod.
fisc. CCRMCT07A03A433I, avendo ricevuto mandato da Aulo Augerio, cod.
fisc. GRALAU43T27C351U, giusta allegata procura, di esaminare il
fascicolo
telematico del giudizio pendente avanti codesto Tribunale, promosso
da Numerio Negidio ed iscritto al n. 2345-2024 RG, per la valutazione
delle eventuali attività difensive da svolgere,
chiede
di essere abilitato alla consultazione telematica del fascicolo
n. 2345-2024 RG.
Allega procura alle liti.
Catania, 26 settembre 2024 (avv. Marco Tullio Cicerone)
Sarà utile sapere che il Punto di accesso realizzato dalla Regione Toscana (LINK) consente - previa registrazione gratuita e con accesso tramite SPID, CIE o CNS (smart-card) - di effettuare il download dell'intero contenuto di un fascicolo al quale si ha accesso con un'unica operazione, ottenendo un file ZIP .
inammissibilità
del deposito cartaceo
A meno della citata autorizzazione "emergenziale" del capo
dell'ufficio, non è possibile effettuare
–
nemmeno in
caso di personale difficoltà od emergenza – il
deposito
cartaceo
degli atti processuali.
E poiché - come vedremo - ben
potremmo venire a conoscenza dell’esito negativo di un
deposito
dopo la scadenza del relativo termine, diverrà imprudente e
assolutamente sconsigliabile l'abitudine di depositare una comparsa o
una memoria - per esempio, per motivi di strategia difensiva -
nell'ultimo giorno utile: tenendo conto - ad esempio - che il nostro
messaggio di posta certificata potrebbe risultare "non
consegnabile", ciò di cui - ai sensi dell'art. 8 del DPR
68-2005 - riceveremo comunicazione non necessariamente immediata,
essendo previsto che il relativo messaggio debba pervenire entro le
ventiquattro ore successive all'invio.
Vero è che
l’Avvocato potrà richiedere di essere rimesso in
termini
(sempre che ne ricorrano i presupposti, e che il Giudice lo conceda):
ma in alcuni casi (in cui, ad esempio, l’avvocato non
potrà
provare di aver effettivamente tentato il deposito - ad esempio - per
averlo inviato da un indirizzo di posta elettronica non certificata,
o dall'indirizzo di posta certificata di altro Avvocato), il Cliente
subirà un pregiudizio conseguente all'errore del difensore,
e
l’Avvocato rimarrà esposto a richieste di
risarcimento
danni, oltre che a procedimenti disciplinari.
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requisiti:
1 - un collegamento internet
Benchè chi scrive abbia conosciuto l'era in cui gli avvocati
erano quasi allergici alle tecnologie moderne, le connessioni internet
(comprese quelle su smartphone) costituiscono la normale dotazione di
ogni persona di età superiore a pochi anni.
Ciò
nonostante non è ancora diffusa la conoscenza (e
l'abitudine) di
utilizzare accorgimenti necessari, e perfino obbligatori (per ogni
operatore che gestisca dati sensibili di clienti), volti a proteggere i
propri sistemi informatici da attacchi di ignoti malfattori: i quali ci
potranno essere suggeriti e forniti da vari operatori commerciali,
anche a tutela della nostra posta elettronica ordinaria (p.es. i
certificati S/MIME).
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requisiti:
2 - la "smart card", lo SPID e la Carta di Identità
Elettronica
Mentre per accedere ai registri di cancelleria è possibile
utilizzare anche il
comodo
SPID oppure la Carta di Identità Elettronica, per
poter eseguire
i depositi telematici occorre essere dotati della c.d Smart Card
(avente le
caratteristiche della Carta Nazionale dei Servizi) ovvero di una "firma digitale remota".
La “smart
card” (con
il relativo PIN) è infatti dotata di due distinte funzioni: quella
(espletata dal c.d. certificato di autenticazione), che analogamente allo SPID ed alla CIE consente la
nostra identificazione informatica per l'accesso a servizi
informatici riservati, allo stesso modo di come un bancomat (con il
relativo PIN) ci abilita a prelevare denaro dal nostro conto
corrente, e quella (espletata dal c.d. certificato di sottoscrizione)
che permette la sottoscrizione di un documento informatico (o
apposizione della firma digitale).
Solo attraverso la firma digitale (la più sofisticata
tra le firme elettroniche qualificate), il documento informatico
acquisisce caratteristiche di sicurezza:
- consentendo la certezza della sua paternità,
ancor più efficacemente della sottoscrizione autografa di un
documento cartaceo (attraverso la presunzione - iuris tantum, ma
praticamente impossibile da superare - posta dall'art. 21 co. 2 e co.
2 bis del D..L.vo 82-2005);
- garantendo la genuinità del
suo contenuto, attraverso l'automatica eventuale avvertenza –
al momento della sua apertura – che il file ha subito una
qualsiasi modifica dei "byte" (o caratteri) che lo
compongono.
Il risultato di tale autenticazione è che il
documento sottoscritto con firma digitale assume il valore legale di
cui all’art. 2702 cod. civ.: la firma digitale ci consente,
quindi, di effettuare il deposito dei nostri atti giudiziari,
le notifiche
telematiche, ma anche tutti gli atti per i quali è
necessaria
la
forma scritta (p. es., proposta ed accettazione in una compravendita
immobiliare).
La “smart card” può essere
acquistata - perfino on line - in diversi modi: o presso i Consigli
dell’Ordine
che
la forniscono ai propri iscritti, od hanno stipulato convenzioni con
un fornitore, o rivolgendosi alla Camera di Commercio o ad altri
“enti certificatori”: l’importante
è
assicurarsi che la smart card sia conforme alla caratteristiche
C.N.S. (carta nazionale dei servizi).
La smart card – o
meglio, i certificati in essa contenuti – ha una durata
limitata nel tempo: occorrerà pertanto tenere presente la
sua
scadenza, e procedere per tempo al suo rinnovo, per non rimanere
privi della possibilità di effettuare depositi telematici.
Un
buon consiglio è quello di acquistare almeno due dispositivi di firma (p. es., una smart card e una firma remota),
possibilmente a distanza di qualche mese (così che i
rispettivi certificati abbiano scadenze differite): in modo da poter
continuare ad esercitare la professione anche in caso di smarrimento,
di scadenza o di avaria di un dispositivo.
Il
rinnovo dei certificati presenti sulla smart card (certificato di
sottoscrizione, e certificato di autenticazione CNS) deve
necessariamente essere effettuato prima della
loro scadenza, altrimenti la smart card non
sarà più utilizzabile e bisognerà
acquistarne
un'altra, con un costo maggiore.
Il rinnovo è una
procedura eseguibile on line sul sito dell'originario fornitore,
ricordando che non è sufficiente il pagamento del relativo
corrispettivo: è indispensabile infatti completare
il rinnovo (sempre anteriormente alla scadenza), seguendo
le istruzioni del fornitore, installando i nuovi certificati
sulla smart card.
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requisiti:
3 - la posta elettronica certificata (P.E.C.)
Il
mezzo attraverso il quale eseguiremo i depositi telematici nel
processo civile (cosi' come le notifiche in proprio, in alternativa
alla classica posta raccomandata) è lo stesso indirizzo di
P.E.C. (posta elettronica certificata) attraverso cui riceviamo le
comunicazioni di cancelleria.
Si tratta di una particolare
casella di posta elettronica della quale – per legge
–
debbono essere dotati tutti i professionisti iscritti in albi, tutte
le imprese in forma societaria (e le nuove imprese individuali), e
tutte le pubbliche amministrazioni.
L'avvocato è infatti identificato, oggi, attraverso il suo codice fiscale (da indicare obbligatoriamente negli atti giudiziali); e attraverso la comunicazione periodica posta a carico dell'Ordine - al quale ogni avvocato ha l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata - ed il conseguente aggiornamento del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), ad ogni codice fiscale è collegato un indirizzo PEC (che oggi non è più obbligatoriamente da indicare negli atti giudiziari).
La
posta elettronica certificata, a differenza della e-mail
“ordinaria” che non
offre nessuna garanzia dell’effettivo recapito, e
nessuna ricevuta giuridicamente valida (similmente a quanto avviene
nel caso della posta cartacea ordinaria), consente non solo la prova
legale dell’invio (e perfino del
suo
contenuto), ma addirittura il messaggio si ha per ricevuto (ad ogni
effetto di legge) semplicemente quando è posto a
disposizione
del gestore del servizio PEC del destinatario, indipendentemente dal
fatto che il destinatario ne legga effettivamente il contenuto (art.
45 D.L.vo 82-2005 comma 2).
E’ importante tenere
presente che l’utilizzo della PEC non richiede
l’uso
della smart card, nemmeno per identificare il suo utilizzatore,
essendo sufficiente la conoscenza della relativa password:
sicché
per la giuridica riferibilità del messaggio al suo mittente
appare necessario che esso sia sottoscritto con firma digitale
(“La
semplice mail non costituisce documento informatico sottoscritto con
firma elettronica, seppure leggera, poiché non sussiste
alcun
collegamento logico tra l'immissione di userid e password nella fase
iniziale di accesso al server e gli altri dati elettronici che
costituiscono il messaggio mail. La fattispecie rientra, piuttosto,
nella previsione normativa dell'art. 2712 c.c., che regola le
riproduzioni meccaniche di fatti o cose”
(Tribunale Roma 27-05-2010, in Dir. informatica 2011, 3, 513)).
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adempimenti
e attenzioni relativi all'indirizzo PEC
Il
nostro indirizzo di posta certificata, per poter essere utilizzato nei
depositi telematici, deve essere inserito nel Registro
generale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(Re.G.Ind.E.);
mentre possiamo
utilizzare per le notifiche telematiche un indirizzo
risultante da uno dei pubblici
elenchi di cui all'art. 16 ter del D.L. 179/2012, compreso il Re.G.Ind.E.-.
Va ricordato però che l'abbonamento ad una casella PEC
– a
differenza della e-mail ordinaria, che è normalmente
gratuita -
ha durata normalmente annuale e
si rinnova previo pagamento del relativo canone; in conseguenza, nel
caso che il
nostro contratto non venga rinnovato alla scadenza, od anche qualora
i messaggi ricevuti (ed inviati) superino la sua capienza, la casella
smetterà di ricevere messaggi (determinando un avviso di
mancata
consegna) e - soprattutto - le comunicazioni di cancelleria,
con
gravissime conseguenze a nostro esclusivo
carico, perché comunque i provvedimenti si intenderanno
legalmente comunicati al momento del deposito in cancelleria (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.3965).
E' infatti obbligo dell'avvocato
(cfr. DM 44-2011, art. 20 co. 5) dotarsi di un servizio automatico di
avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta
elettronica certificata e, comunque, verificare la effettiva
disponibilità dello spazio disco a disposizione.
Ciascuno
è libero di rivolgersi ad uno qualunque dei fornitori di
tale
servizio: alcuni Ordini (come quello di Catania) offrono ai propri
iscritti una casella PEC gratuita, provvedendo automaticamente al suo
rinnovo.
Non tutti sanno che l'Ordine degli Avvocati di
Catania offre, pure, a chi ne abbia necessità, la
possibilità
di aumentare gratuitamente la capienza della casella a 2 Gigabyte, a
semplice richiesta: un ulteriore aumento della capienza è
possibile, versando però la
relativa quota suppletiva.
Qualunque
sia la capienza della casella, essa è destinata ad
esaurirsi:
occorrerà pertanto procedere periodicamente a cancellare i
messaggi più datati, NON PRIMA di aver provveduto alla loro
archiviazione.
L'archiviazione sicura
delle “ricevute di accettazione" e delle "ricevute di
avvenuta consegna” (queste ultime contenenti anche l'intero
messaggio
ed i suoi allegati) è obbligatoria
(cfr. art. 20, co. 3, DM
44-2011) ed indispensabile:
sia perché la cancellazione dei
messaggi più vecchi eviterà la saturazione della
casella, sia perché potrebbe ricorrere la
necessità
–
anche a distanza di anni – di provare la
tempestività di
un deposito, o l'effettivo contenuto di un invio;
sarà
quindi opportuno archiviare periodicamente i messaggi (possibilmente
ordinandoli nelle cartelle relative a ciascuna pratica) su
più
supporti o cloud, facendone copia anche su un supporto come il vecchio
DVD-Rom, che
sembra offrire maggiore affidabilità rispetto ad altre
unità
di memorizzazione portatili.
Potremo anche utilizzare un disco
esterno (oppure una più evoluta unità NAS):
tenendo
però presente che tali unità, se rimangono
connesse al
nostro computer, sono soggette ai gravissimi ed irrimediabili danni
causati da virus (ad es. Cryptolocker); e che nemmeno l'utilizzo di
un "cloud" tipo "google drive" ci mette al
sicuro, in quanto tale sistema non fa che aggiornare - in tempo reale
- solo i files presenti nella corrispondente cartella del
nostro computer: sicchè l'eventuale cancellazione o
crittografia dei nostri files si rifletterà immediatamente
anche sulla copia presente sui server "cloud".
Poiché
i messaggi di posta certificata, come detto, si intendono da noi
legalmente conosciuti per il solo fatto di essere posti a nostra
disposizione, sarà necessario consultare quotidianamente
tale
casella di posta: utilissima risulterà comunque la funzione
(opzionale) che consente di informarci – attraverso un
messaggio automatico alla nostra e-mail ordinaria – del
recapito di ogni nuovo messaggio.
Mentre saremo liberi di
dotarci di vari indirizzi di posta certificata (ad esempio, uno per
ciascun fallimento, nel caso dei curatori fallimentari) anche per
l'effettuazione di notifiche telematiche (purchè siano
risultanti da uno dei registri pubblici), per il
Ministero della Giustizia avremo uno ed un solo indirizzo, che
comunicheremo al nostro Ordine e che verrà da questo
trasmesso
– con tutto l’Albo - al Re.G.Ind.E. (registro degli
indirizzi elettronici): sarà quindi solo ed esclusivamente
tale casella che ci consentirà di ricevere le comunicazioni
di
cancelleria, e che ci permetterà di effettuare i depositi
telematici.
Attenzione: se dovessimo erroneamente
utilizzare, per l’invio di un deposito telematico, un
indirizzo
di posta ordinaria, od uno di posta certificata diverso da quello
risultante nel Re.G.Ind.E., il nostro deposito sarà
automaticamente scartato.
segue:
impostazione della casella P.E.C.
Oltre ad impostare la funzione che trasmette un messaggio email ad
una casella di posta elettronica "ordinaria" ogni volta che riceviamo
un messaggio PEC, gli avvocati dovrebbero evitare che la propria casella non venga riempita - come talvolta accade
con le caselle ordinarie - di messaggi-spazzatura o SPAM (nota),
ossia di quei messaggi non richiesti contenenti pubblicità,
catene di S. Antonio, tentativi di truffa o phishing, ecc., che
possono pervenirci a decine o centinaia ogni giorno, con il rischio -
gravissimo - di saturare la capienza della nostra casella PEC ed
impedirci la conoscenza di comunicazioni di cancelleria, che
legalmente si intenderanno
comunque come ricevute.
Per evitare che la nostra casella
PEC possa essere inondata da messaggi SPAM, ogni gestore offre dei
servizi "antispam" (che occorre attivare, specificando le
impostazioni scelte) e consente altresì di configurare la
casella in modo che respinga automaticamente i messaggi provenienti
non da un'altra PEC ma da una casella ordinaria.
Per fare
ciò occorre (ad es. per le caselle ArubaPec fornite
gratuitamente ai propri iscritti dall'Ordine di Catania):
-
collegarsi all'indirizzo http:gestionemail.pec.it ;
-
inserire il nostro indirizzo PEC e la relativa password;
-
selezionare (nel menu) la sezione "casella";
-
impostare il comportamento in caso di messaggi non certificati
"accetta solo messaggi di posta certificata";
-
decidere se i messaggi di posta non certificata dovranno essere
rifiutati oppure se dovranno essere inoltrati ad una nostra casella
di posta non certificata;
- confermare la scelta, e
uscire dalla pagina (logout).
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requisiti:
4 - formato di atti e documenti
A
differenza degli allegati, gli atti da depositare non possono essere
costituiti da una copia per immagine (o scansione), ma devono essere
in formato "PDF nativo", ossia quello generato mediante
esportazione da parte del programma di scrittura (word, office
writer, ecc.).
Oggi tutti i programmi di video scrittura
dispongono della necessaria funzione "esporta in formato pdf":
ma nel caso in cui il nostro software fosse obsoleto, e che non
intendessimo (neppure approfittando della gratuità del
software LibreOffice) aggiornarlo, potremo utilizzare una
“stampante
virtuale” (realizzata da programmi gratuiti tipo Pdf-Creator,
o
DoPdf, ecc.) che ci consentirà di generare il
“documento
informatico” da depositare.
In entrambi i casi, si
tratterà di un c.d. “formato PDF nativo”
(quello,
per intenderci, che consente di eseguire ricerche testuali al suo
interno, o di copiare i caratteri alfanumerici che lo compongono),
ben diverso da un formato PDF “immagine”, ottenuto
mediante la scansione di un documento, di un disegno o di una
fotografia.
Cio' vale - si badi - anche nel caso in cui il
nostro deposito telematico riguardi la iscrizione a ruolo di una
citazione, già notificata in formato cartaceo alla parte
convenuta: come "atto"
depositeremo l'esportazione “nativa PDF” della
citazione,
mentre come "allegato" (per provare l'avvenuta notifica)
depositeremo la scansione dell'atto notificato, comprensivo della
relata di notifica cartacea dell'Ufficiale Giudiziario e
dell'eventuale avviso di ricevimento postale (oppure le ricevute di
accettazione e di avvenuta consegna qualora avessimo eseguito la
notifica in proprio, ai sensi della Legge 53-1994, a mezzo PEC).
Un
particolare documento, da allegare obbligatoriamente nel caso di
iscrizione a ruolo o di costituzione in giudizio, è la
procura
alle liti: alla quale sarà bene prestare particolare
attenzione.
Qualora la procura ci venga rilasciata da un
evoluto cliente, dotato di firma digitale (che autenticheremo
apponendo, in aggiunta, la nostra sottoscrizione digitale), o venga
autenticata in formato digitale da un Notaio aggiornatissimo, essa
ben potrà essere costituita da un documento informatico, che
allegheremo semplicemente (contrassegnando tale allegato come
“procura”): secondo alcuni autori, non sarebbe
necessaria
alcuna "autentica" da parte dell'Avvocato, ma ciò
non sembra esatto se - come riteniamo - il documento sottoscritto
digitalmente ha il valore di una scrittura privata, e non quello di
atto pubblico: e comunque, aggiungere la nostra firma digitale a
quella del cliente non costerà nulla.
Se invece la
procura sarà originariamente costituita da un documento
cartaceo, dovremo provvedere a ricavare una copia per immagine della
procura notarile (generale o speciale) o della solita procura
speciale apposta a margine od in calce dell'atto, e ad allegarla con
la relativa attestazione di conformità.
Sempre
a proposito della procura, è da segnalare che – in
base
ad una interpretazione (troppo) letterale del disposto dell'art. 83
cpc, secondo cui la procura può essere contenuta in
“un
documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici
(...)”
- si è detta inammissibile una procura posta a margine della
prima pagina, come usiamo normalmente negli atti cartacei,
pretendendo che essa sia contenuta in un foglio separato;
ciò
che sarebbe confermato, secondo alcuni, dal fatto che le norme
tecniche fanno specifico riferimento alla procura come documento
separato che va “allegato” alla busta informatica
(tant’é
che é previsto uno specifico identificativo nel relativo
indice informatico, “PL”).
Sarebbe questa una
interpretazione pedante ed erronea: sia perché la forma
"separata" è una delle possibili forme (e non
l'unica), prescritta dall'art. 83 cpc, sia perché il fatto
che
la procura vada allegata come documento "separato"
significa soltanto che l'atto (ove contenga la procura a margine
ovvero in calce) va depositato due volte:
- in formato PDF
nativo, come atto;
- come file immagine, ricavato dalla sua
scansione, come "file procura", sottoscritto
digitalmente.
Non vi è poi alcuna ragione logica
per distinguere tra documento cartaceo che contenga la sola procura e
quello che contenga la procura insieme alla prima pagina dell'atto
(il che, peraltro, rende sicuramente riferibile la procura a
quell'atto): si tratta comunque di documento cartaceo conservato
obbligatoriamente dall'avvocato, il quale attesterà ai sensi
di legge la conformità della sua copia per immagine
all'originale.
Il suggerimento di adottare sempre e
comunque una procura redatta su un foglio separato - se elimina ogni
tipo di rischio astrattamente configurabile - appare pertanto
eccessivamente prudente.
Secondo una tesi risalente, la procura su documento
separato avrebbe richiesto necessariamente un esplicito
riferimento al giudizio al quale si riferisce (ad es.: "l'avv.
Tizio mi difenda nel giudizio da instaurare contro Numerio Negidio
avanti il Tribunale di Roma, avente ad oggetto risoluzione di
contratto di locazione", oppure "mi rappresenti l'avv.
Tizio nel giudizio promosso da Aulo Augerio avanti il Tribunale di
Roma iscritto al numero 12345-2014 RG”).
Anche la giurisprudenza più risalente, invece (Consiglio
di Stato sez. V 10 settembre 2014 n. 4589; Cassazione civile sez. I
27 dicembre 2011 n. 28839; Cassazione civile sez. I 19 dicembre 2008
n. 29785), aveva più volte affermato che per poter
correlare la
procura separata all'atto è sufficiente che i due documenti
siano notificati insieme, specificando (Cass. 26-02-2008 n.5033) che
"Ai
fini della validità della procura rilasciata su foglio
separato è irrilevante la mancanza di un'espressa menzione
del
procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, qualora essa sia
stata notificata unitamente all'atto cui accede, in quanto la
collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato,
è
idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del
potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di
riferibilità della procura al giudizio cui l'atto stesso fa
riferimento"
.
Da
ultimo, Cassazione civile sez. un., 09/12/2022, n.36057 ha confermato
tale impostazione, persino in relazione al più formalistico
procedimento in Cassazione, enunciando il seguente principio di diritto:
"A
seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla L. n. 141 del
1997, il requisito della specialità della procura, richiesto
dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso
per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati),
è
integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione
topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore
su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è
in
tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.
Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba
considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non
contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al
giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo
assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di
cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione
enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi
dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la
volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti".
Per quanto riguarda gli altri allegati, potremo
ben produrre documenti già in formato digitale, ovvero
utilizzare le immagini ricavate dalla scansione dei relativi
documenti cartacei: con il solo obbligo di utilizzare uno dei formati
previsti dal provvedimento 16-04-2014, art. 13 (ossia con estensioni:
.pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, eventualmente compressi
con i formati .zip, .rar o .arj, o contenuti in files .eml e
.msg). Nella bozza di modifica presente all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SPECIFICHE_TECNICHE_DM_44_2011REV_04.01.24.pdf
E' in fase di approvazione (art. 15), ormai da diversi mesi,, la possibilità di allegare registrazioni audio e riprese video.
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segue:
l'atto giudiziario evoluto (e i maggiori compensi per l'avvocato)
Diversi anni addietro nel corso di un interessante incontro di
formazione per i
Magistrati tenutosi a Catania, la (competente) dott.ssa Rossella
Masi, magistrato del Tribunale di Roma, auspicava che gli atti
giudiziari si evolvessero in senso informatico, rendendo
più
"leggibili" i documenti del processo, ed individuava nella
maggiore liquidazione delle spese un possibile incentivo per gli
avvocati.
L'auspicio veniva, successivamente, recepito dalla normativa:
i
parametri ministeriali, infatti, prevedono oggi che i compensi
liquidabili all'avvocato possano essere aumentati del
30%, quando la redazione degli atti sia realizzata con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione (art. 4, comma 1
bis).
Benchè gli atti telematici non possano
contenere alcuni"elementi attivi" (quelli che, in sostanza,
vanificano le caratteristiche di sicurezza ed immutabilità
degli strumenti telematici), un ricorso per ingiunzione di pagamento,
fondato su una documentazione complessa, ben potrà contenere
dei collegamenti ipertestuali: consentendo al Giudice, che deve
esaminare tale ricorso, di visualizzare con un semplice "clic"
i vari documenti via via richiamati nel corpo dell'atto,
anziché
doverseli andare a cercare tra i numerosi allegati o - peggio -
doverli stampare per una più agevole consultazione.
L'idea - già proposta da diversi siti e da alcuni
Colleghi tra i più esperti, a livello nazionale -
è
affascinante: ed è di facile realizzazione, considerando:
-
che sia il nostro atto che i documenti allegati al medesimo deposito
(ma non quelli relativi al deposito di un precedente atto) si
troveranno nella medesima "cartella" del Giudice;
-
che per tale motivo il collegamento ipertestuale (di tipo "relativo"
e non "assoluto") non necessita di nessuna indicazione
inerente al "percorso";
- che il collegamento si
realizza agevolmente evidenziando, ad esempio, la frase "vedi
contratto, doc. 2" (che apparirà, quindi, sottolineata e
colorata in azzurro,
per indicare la possibilità di cliccarci sopra), e poi
attivando la funzione "crea", selezionando "collegamento
ipertestuale" ed indicando il collegamento con il solo nome del
documento interessato, ad es. "contratto_01_12_2014.pdf", o
"ccnl_edili_2012_art_22.pdf").
Potrebbe poi
risultare utile - in caso di atti complessi - l'utilizzo dei
"segnalibri" e dei relativi collegamenti ipertestuali: che
consentiranno al Magistrato una più comoda consultazione del
documento (il quale, p.es., potrebbe contenere - come questa pagina -
un indice, da utilizzare per spostarsi rapidamente tra i vari paragrafi
del
documento, o tornare all'inizio del testo).
Per consultare gli atti "evoluti" contenenti tali riferimenti
ipertestuali, l'Avvocato dovrà memorizzare
l'atto, ed i relativi documenti, nella medesima cartella del proprio
computer.
La utilità degli strumenti evoluti di redazione degli atti è oggi riconosciuta anche in sede istituzionale: ad esempio, la Corte d'Appello di Catania e gli ordini forensi del relativo distretto hanno sottoscritto in data 10-07-2019 un protocollo (vedi) che ne auspica l'utilizzo.
Il
recente D.M. 7 agosto 2023 , n. 110, infine, ne ha espressamente
suggerito l'utilizzo.
segue:
scansione di documenti e dimensione della busta
Per
il deposito dei documenti, qualora essi non siano già in
formato digitale, occorrerà utilizzare uno
“scanner”:
un dispositivo – dal funzionamento analogo ad una
fotocopiatrice – in grado di prelevare l'immagine
“fotografica”
di un documento cartaceo, e di trasformarla in documento digitale.
Esistono in commercio diversi modelli di scanner, dai
costi spesso notevoli (e con prestazioni del tutto superflue per un
normale studio legale): la soluzione più economica sembra
essere l'acquisto di una stampante c.d. multifunzione, preferendone
una dotata di alimentatore automatico dei documenti (ADF: automatic
document feeder), che ci eviterà la noia di dover caricare
una
alla volta le diverse pagine di un documento.
E’
utile, in proposito, sapere:
- che qualunque copisteria è
attrezzata per digitalizzare velocemente e bene i documenti (compresi
quelli stampati anche nel retro) al costo – con qualche
riprovevole eccezione - delle normali fotocopie, riversando i
corrispondenti documenti digitali in formato PDF nella vostra
“chiavetta” o “pennino” USB, e
che pertanto –
nel caso di documenti molto voluminosi – è sempre
possibile avvalersi di tali servizi;
- che quasi tutte le
moderne fotocopiatrici, anche economiche, di cui ogni studio
è
oggi dotato, dispongono della funzione scanner.
E' evidente la scorrettezza ed inutilità di produrre i
documenti
"alla rinfusa", racchiudendoli in un unico file PDF: la consultazione
degli allegati sarà agevole, da parte del Giudice, solo se
ciascun
documento sarà contenuto in un singolo file
"pdf" (o, quanto meno, ciascun file potrà accorpare
documenti della medesima specie, come ad es. "fatture di
acquisto" o "documenti di trasporto"); ove necessario scorporare una o
più pagine da un unico file, potremo eseguire una
operazione di
divisione, utilizzando appositi programmi
(p. es., il gratuito "PDFsam (pdf split and merge)",
reperibile all'indirizzo https://pdfsam.org/it/download-pdfsam-basic/),
o il
servizio gratuito on line sul sito "www.ilovepdf.com".
Ogni allegato, poi, dovrà avere un nome che ne
consenta una agevole identificazione: eviteremo, pertanto, di
denominarli "documento1" o "scan0001", ma li
chiameremo "procura", o "fattura 01 del 21-01-2013",
o "contratto di somministrazione".
E' poi
importante tenere presente che i nomi (e per alcuni programmi perfino
i nomi delle directories in cui abbiamo archiviato i files) non
devono contenere - a pena di rifiuto del deposito - i cosiddetti
"caratteri speciali": lettere accentate, apostrofi, altri
simboli ( !°”£$%&()=?)
non sono ammessi, e
sarà bene utilizzare il trattino basso ("_") per
separare le varie parole che compongono la descrizione.
Per
effetto dell'art. 12 del DM 02-11-2005, intitolato "Livelli di
servizio", il quale prescrive che il gestore di posta
certificata "deve garantire la possibilità
dell’invio
di un messaggio: a) almeno fino a cinquanta destinatari; b) per il
quale il prodotto del numero dei destinatari per la dimensione del
messaggio stesso non superi i trenta megabytes.", nessun gestore
garantisce la possibilità di inviare un messaggio PEC con un
singolo destinatario (come nel caso del deposito telematico) avente
una dimensione superiore a 30 Megabyte (cfr. art. 14, comma 3,
provvedimento DGSIA 18-07-2011), e diversi strumenti del PCT
considerano tale dimensione come un limite invalicabile:
ciò
significa che i documenti allegati dovranno avere una dimensione
inferiore a quel limite.
Il
problema normalmente non sussiste (e le buste hanno dimensioni assai
inferiori al limite) se le nostre scansioni saranno eseguite
correttamente, ossia:
- in bianco e nero (riservando la
scansione in toni di grigio o - peggio - a colori solo ai casi in
cui ciò sia assolutamente indispensabile per la
leggibilità
del documento);
- con una risoluzione non superiore (a meno di eccezionali esigenze di
definizione - p.es., immagini satellitari) a 150/200 dpi (punti per
pollice).
Poiché
la firma digitale dei documenti ne accresce (anche se non di molto)
la dimensione, è consigliabile evitare di sottoscrivere
digitalmente tutti i documenti per i quali ciò non sia
prescritto.
Nei (rari) casi in cui la busta – ciò
nonostante – dovesse superare la dimensione di 30 megabyte,
l'art. 51 del DL 902014 prevede che "Quando il messaggio di
posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita
nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o
dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di
più
messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è
tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di
scadenza.".
Ciò comporta che tutti gli invii
frazionati debbono essere eseguiti entro il termine (cfr. Tribunale
di Padova, sez. I Civile, decreto n. 4070_17 del 10-05-2017), a pena
di inammissibilità dei documenti inviati dopo la sua
scadenza.
Qualora si tratti di documenti già digitalizzati,
in molti casi sarà comunque utile
sottoporre i nostri files PDF ad una "cura dimagrante": ciò
che può ottenersi con un servizio online gratuito,
all'indirizzo www.ilovepdf.com.
Per eseguire depositi
multipli, occorrerà inserire, nel primo degli invii,
l'avvertenza che seguiranno ulteriori invii a causa della dimensione
del deposito, e l'indice completo di tutti i documenti, ed allegare i
soli documenti (nello stesso ordine dell'indice) che faranno
raggiungere alla busta una dimensione vicina a quella massima di 30
Megabytes;
ed effettuare quindi gli ulteriori invii necessari
(possibilmente denominandoli come secondo, terzo (e via dicendo)
invio.
Nel caso di deposito di un ricorso per ingiunzione (o di
una iscrizione a ruolo) sarà necessario, prima di eseguire
gli
invii successivi al primo, attendere l'accettazione del primo
deposito, e la conseguente assegnazione del numero di ruolo del
fascicolo; i successivi invii, quindi, andranno effettuati
indicando tale numero di ruolo.
La indicazione del
numero di ruolo - per l'esattezza - è contenuta nel file
EsitoAtto.xml allegato alla quarta ricevuta del nostro deposito,
quando riguarda una iscrizione a ruolo: tale numero ci
consentirà
sia di effettuare gli invii successivi, che di consultare il
fascicolo telematico.
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pagina
requisiti:
5 - il software per la creazione della "busta"
Una
volta che abbiamo:
- verificato che l'ufficio destinatario sia
abilitato per il deposito telematico della tipologia di atti in cui
rientra il nostro deposito;
- redatto l’atto giudiziario
(citazione o ricorso, comparsa di risposta o memoria difensiva,
memoria ex art. 183, comparsa conclusionale) ed esportato lo stesso
in formato PDF nativo;
- acquisito la scansione della procura
alle liti (nel caso di iscrizione a ruolo o di costituzione in
giudizio) in uno dei formati digitali ammessi;
- acquisito la
scansione dei documenti da allegare, in uno dei formati digitali
ammessi, e denominato gli allegati nella maniera corretta;
-
provveduto all’eventuale pagamento del contributo unificato e
della marca di cui all’art. 30 DPR 115_2002,
nonchè
all’acquisizione della ricevuta telematica di pagamento (o
della scansione delle marche lottomatica, o del mod. f23 o del
bollettino postale, ancora temporaneamente ammessi, e che dovremo
consegnare in Cancelleria in occasione del primo accesso);
siamo
a buon punto: non ci resta che creare la “busta
telematica”
relativa al nostro deposito (che è in realtà un
file
crittografato con estensione "enc" e non va confuso con la
busta di trasporto di cui all'art. 1, lett. P, DM 02-11-2005), ed
inviarla.
La creazione della “busta” richiede
una rigida strutturazione dei dati contenuti negli atti giudiziari
informatici (al fine di consentire l’automatica annotazione
del
deposito nei registri di cancelleria informatici, e
l’automatica
inserzione dell’atto nel fascicolo telematico): questo
è
il motivo per cui la "busta" deve essere confezionata da un
apposito software, che, tra l’altro, ci
accompagnerà
nella creazione del deposito, indicandoci i passi da compiere e
segnalandoci gli eventuali errori.
Il software necessario
allo scopo è impropriamente chiamato
“redattore”
(ciò perchè, agli albori del PCT, l'atto doveva
essere
“redatto” in formato XML); ma esso, in
realtà, non
ha nulla a che vedere con la redazione dell'atto, che viene creato
con un normale programma di scrittura e poi esportato in formato PDF,
occupandosi solo di incapsulare in un file XML i dati relativi al
procedimento ed alle parti, nonchè a creare un file
crittografato con estensione .enc (decifrabile solo dall'ufficio
destinatario) chiamato “busta”.
I software
disponibili sono normalmente a pagamento: in cambio, l'utente
dovrebbe poter contare sull'assistenza del fornitore (telefonica, o
attraverso un collegamento via internet del consulente al nostro
computer), che sarà importantissima – se non
indispensabile – per i meno esperti di
informatica: alcuni
fornitori garantiscono, tuttavia, assistenza gratuita solo per
l'installazione, offrendo assistenza successiva solo a
pagamento.
La scelta del software – ovviamente –
è libera: e condizionata, semmai, dall’eventuale
abitudine all’utilizzo di un programma
“gestionale”,
al quale il relativo modulo “redattore” si
colleghera',
prelevando utilmente i dati già presenti in archivio.
Una
particolare menzione merita SLPCT, un programma assai diffuso, e del
tutto gratuito (in quanto commissionato a suo tempo dalla Regione
Toscana), liberamente scaricabile (richiede java), nelle versioni per
WINDOWS, per MAC o per LINUX, dal sito www.slpct.it
<https:www.slpct.it>, del quale vengono costantemente
rilasciati
aggiornamenti per l'adeguamento alle nuove regole legislative o
tecniche.
Altri programmi gratuiti sono citati sul
portale ministeriale.
Un’altra opportunità
notevole – per i colleghi che hanno poche cause, oppure in
caso
di emergenza - è quella di utilizzare il servizio
“Quadra
on demand”, messo a disposizione da Lextel: con un canone
annuo
di € 20,00 oltre iva (gratuito
per gli iscritti agli ordini
forensi convenzionati, come quello di Catania), è possibile
attivare il servizio pagando € 2,40 all'anno per ogni singolo
fascicolo (LINK).
L’utilizzo
dei “redattori” non è complicato:
ciascun
programma ci accompagna in un percorso obbligato, nel corso del quale
effettuerà una sorta di controllo sul nostro operato,
chiedendoci via via: - di indicare l’ufficio giudiziario al
quale l’atto è destinato ed il tipo di
procedimento; -
di inserire i dati anagrafici delle parti, ed il numero di ruolo del
procedimento; - di specificare il tipo di atto che intendiamo
depositare, e di inserire gli allegati.
Alla fine, il
programma ci inviterà a sottoscrivere tutti gli allegati (o
quanto meno solo quelli che vanno obbligatoriamente sottoscritti) ed
infine a provvedere all’invio della busta. Occorre a questo
punto, con alcuni programmi (come SLPCT ) che
provvedono ad "aprire" automaticamente il nostro programma
di posta, verificare che la busta venga inviata utilizzando la nostra
casella PEC e non – invece – la casella e-mail
ordinaria,
normalmente configurata come predefinita: un simile errore
cagionerà
il respingimento del deposito.
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pagina
pagamento
del contributo unificato
Quando
l'atto da depositare comporta il versamento del contributo unificato
di cui all'art. 9 del DPR 115-2001 (ed eventualmente della marca da
€
27,00 di cui all'art. 30) è necessario
effettuarne il pagamento telematico attraverso il canale PagoPA.
Soprattutto
per chi si avvale del regime forfettario (che non consente di dedurre
le spese vive) sarà utile predisporre - nella sezione
"Pagamenti
online tramite pagoPA - utenti non registrati" del sito
pst.giustizia.it, il relativo avviso di pagamento, e consegnarlo al
Cliente perché provveda al pagamento (online o anche presso
una
tabaccheria); quindi l'avvocato potrà, indicando il codice
fiscale del cliente e il numero dell'avviso, scaricare la ricevuta
telematica ed inserirla nel relativo deposito telematico.
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termini
di scadenza dei depositi telematici
Il
momento del deposito non coincide - a rigore - con l'invio della
busta, bensì con il momento (quasi immediatamente)
successivo
in cui viene "generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte
del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della
giustizia"; ne consegue che un deposito effettuato all'ultimo
minuto – magari in un momento di particolare affollamento
della
rete - potrebbe benissimo risultare tardivo.
Mentre le
Cancellerie hanno un orario di chiusura, i depositi telematici
possono essere effettuati anche di notte, o nei giorni festivi,
tenendo però presenti le regole che seguono.
Superando
il discusso disposto dell'art. 13 del D.M. n°44 del 21-02-2011
(commi 2 e 3), secondo cui il deposito effettuato dopo le ore 14 si
considerava effettuato il giorno feriale immediatamente successivo,
l'art. 51 del DL 90-2014 ha previsto, modificando il citato art.
16-bis DL 179-2012, che «Il
deposito è tempestivamente
eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata
entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di
procedura civile.»
A tale ultimo proposito –
ossia l'art. 155 cpc - i termini con scadenza “in
avanti”
(p. es., il deposito delle memorie ex art. 183 cpc), non creano
problemi, in quanto un termine scadente il sabato, la domenica o in
un giorno festivo (o durante il mese di agosto, nelle materie
soggette alla sospensione feriale) si intenderà
automaticamente differito al giorno lavorativo successivo.
Occorre
invece prestare attenzione ai termini con scadenza “a
ritroso”
(p. es., la costituzione da effettuarsi venti giorni prima della data
della citazione), in quanto un termine scadente il sabato, la
domenica, in un giorno festivo o durante il periodo della sospensione
feriale, viene automaticamente anticipato al giorno lavorativo
precedente.
Tale modalità di computo – che
non costituisce una novità ed ha sempre riguardato i vecchi
depositi cartacei – è stata ribadita recentemente
da
Cassazione civile sez. VI, 14/09/2017, n. 21335 e da Consiglio di Stato
sez. IV 11 luglio 2016 n. 3081, e ricordata dalla
circolare ministeriale 23-10-2015
(vedi).
In pratica, qualora (per
esempio, nel rito del lavoro) si debba depositare delle note almeno
dieci giorni prima di mercoledì 30 novembre 2022 il termine
scadrebbe domenica 20 novembre 2022: ed invece, per effetto
dell'art. 155 cpc, il termine scadrà venerdì 18
novembre
2022, ed il deposito sarà tempestivo se effettuato entro il
giorno di scadenza (ossia se la ricevuta di accettazione
verrà
generata entro le 23:59 del 18-11-2022.
Qualcuno ha
sostenuto in passato che, grazie alla modalità telematica,
un
simile deposito sarebbe tempestivo anche se eseguito nella giornata
di sabato od in quella di domenica, in quanto l'art. 155 cpc si
applicherebbe solo ai depositi cartacei: ma si tratta di una opinione
priva di fondamento, ove si consideri che
un
termine già
perento non è suscettibile di rivivere grazie ad un miracolo
telematico.
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adempimenti
relativi allo scambio
L'art.
13 del DM 21-02-2011 prescriveva che l'atto depositato, insieme agli
eventuali allegati, dovesse essere inviato a mezzo posta elettronica
certificata ai difensori delle parti costituite.
Con DM
15-10-2012 tale obbligo superfluo (visto che il nostro avversario
potrà visionare ciò che abbiamo depositato, e
farne
copia, attraverso il servizio PolisWeb) è stato eliminato:
avremo pertanto cura di verificare l'avvenuto deposito di controparte,
ad esempio utilizzando l'APP ministeriale "giustizia civile", sulla
quale avremo "salvato" i fascicoli di nostro interesse.
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la
verifica del buon fine del nostro deposito
Come
ogni messaggio PEC, il nostro deposito sarà riscontrato:
1
- dalla ricevuta di accettazione (che attesta che il messaggio
è
pervenuto al nostro gestore di posta certificata, e
2 - dalla
successiva ricevuta di consegna (che attesta che il messaggio
è
pervenuto al gestore di posta certificata del destinatario).
Tale
seconda ricevuta è quella che determina la data e
l’orario
del deposito, e che rileva ai fini della sua tempestività
(purché
il
deposito venga poi effettivamente accettato).
Come per tutti i messaggi di PEC può accadere - anche se
raramente
- che il nostro
messaggio relativo al deposito non venga inoltrato dal sistema: in tal
caso la relativa notizia potrà giungerci anche dopo 24 ore:
ai sensi
dell'art. 8 del DPR 68-2005, infatti, se il nostro messaggio di posta
elettronica certificata non risulta consegnabile, il nostro gestore
ci darà comunicazione entro le ventiquattro ore successive
all'invio.
Perchè il nostro deposito possa dirsi
andato a buon fine, occorrono pero' altri due passi, ciascuno dei
quali ci verrà comunicato a mezzo PEC:
3 - l’esito
dei controlli automatici (che, se positivo, vuol dire poco, e se
negativo significa che il deposito presenta dei problemi, alcuni dei
quali - ma non tutti - rimediabili dal cancelliere);
4 - l’esito
dei controlli manuali da parte del Cancelliere, che
procederà
- in caso positivo - alla accettazione del deposito.
Solo
a seguito di tale accettazione il deposito potrà
considerarsi
effettivamente eseguito con successo: ma i suoi effetti retroagiranno
al momento della generazione della seconda ricevuta.
Mentre
i primi tre messaggi PEC, in quanto generati automaticamente, ci
giungeranno - salvo congestionamenti o malfunzionamenti del sistema -
a pochi minuti dall’invio, l’ultima (e piu'
importante)
conferma potrebbe
giungere
anche
uno o due giorni dopo.
Nessuna norma – infatti –
fissa un termine entro il quale il Cancelliere deve procedere
all'accettazione manuale dei depositi telematici, e l’unica
cosa che possiamo aspettarci – in conformità alle
linee
guida adottate a livello distrettuale, nonché della
circolare
ministeriale 27-06-2014 - è che il Cancelliere provveda alla
verifica dei depositi entro il giorno successivo all'invio.
Cio'
significa che dovremmo abbandonare la diffusa abitudine (motivata,
talora, da strategia difensiva) di depositare gli atti
nell’ultimo
giorno utile, per evitare il rischio di non poter ripetere un
eventuale deposito non pervenuto o rifiutato.
Tra
l'altro, l'unica cosa che ci verrà comunicata è
un
"codice.esito" che potrà avere valore 1 (esito
positivo del controllo automatico), 2 (esito positivo del controllo
manuale del cancelliere) o -1 (esito negativo del controllo
automatico o del controllo manuale del cancelliere), o al
più scarne informazioni che non
sempre ci consentiranno di comprendere il motivo del rigetto del
deposito, e di individuare il modo di ripeterlo correttamente.
Le
linee guida sull’interpretazione delle norme e sulle prassi
del
Processo Civile Telematico, adottate nel distretto di Catania,
"consigliano" che il cancelliere dia avviso telefonico del
rigetto e - quindi - del motivo del rifiuto.
Per avere la
possibilità
di poter ripetere il deposito, in caso di errore, sarà
quindi
opportuno anticipare di diversi giorni le nostre scadenze.
Il
deposito rigettato – si noti – non comporta alcuna
consumazione del relativo potere: giacchè “Il rigetto
del deposito da parte dell’ufficio non impedisce il
successivo
deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa
processuale”, ai sensi dell'art 13 co. 4 del DM
21-02-2011 n.
44: in caso di (fondato) dubbio di aver commesso un errore –
per esempio, in conseguenza dell'esito negativo del controllo
automatico – sarà utile effettuare subito, prima
della
scadenza del termine, un ulteriore deposito riveduto e corretto.
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QUESTIONI PRATICHE:
-
produzione del fascicolo di parte della fase monitoria (in caso di
opposizione a decreto ingiuntivo)
Prima
del processo telematico, a seguito della opposizione a decreto
ingiuntivo, il difensore dell'attore opposto e dell'appellante avevano l'onere di
depositare in giudizio i documenti prodotti insieme con il ricorso
per ingiunzione: ciò perché altrimenti il Giudice
non
poteva tenerne conto (non avendo alcun obbligo, ma nemmeno il potere,
di acquisire il fascicolo della fase monitoria).
Da quando i ricorsi per ingiunzione sono obbligatoriamente telematici,
e quindi
i documenti della fase monitoria sono già acquisiti dai
sistemi informatici, verrebbe naturale pensare che il difensore
dell'opposto non abbia l'onere di depositare nuovamente gli stessi
documenti, già acquisiti nel fascicolo telematico del
ricorso
per ingiunzione.
Ciò - che sarebbe semplice e
forse logico - non è invece possibile.
Allo stato,
infatti, il Giudice della causa di opposizione (così come il giudice delle
impugnazioni) non ha
facoltà
di
accedere al fascicolo di parte della fase monitoria (o del grado precedente),
sicché occorre procedere nuovamente al
deposito del fascicolo di parte.
Ovviamente,
laddove il fascicolo da produrre sia stato depositato con
modalità cartacea, sarà necessario depositare le
relative copie per immagine, con attestazione della
conformità
agli originali.
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pagina
Diffusissima agli albori del processo telematico, quando molti Giudici sembravano restii ad accettare il cambiamento, permane - in pochi rari casi - l'abitudine di alcuni Giudici di richiedere le copie di cortesia degli atti depositati telematicamente.
Si tratta però di una pessima idea, che non solo tende a vanificare l'obbiettivo della dematerializzazione dei fascicoli, ma è addirittura suscettibile di creare seri problemi: si pensi al caso in cui, per un semplice disguido (o, peggio, per una voluta mistificazione, dovuta ad un tardivo ripensamento su una richiesta istruttoria omessa o incompleta, o su una eccezione non tempestivamente sollevata), un disonesto difensore consegni al Giudice una copia di cortesia difforme dal documento informatico.
Mancando
alcuna verifica del Cancelliere - prevista quando i depositi
erano solo cartacei -sulla conformità tra originale e copie (per
l'ufficio e lo scambio) degli atti difensivi, nel caso della copia di
cortesia l'avversario non
avrà alcuna possibilità di evidenziare eventuali
difformità ed il Giudice, presumendo che
la copia di
cortesia sia conforme all'originale telematico,
adotterà i
suoi provvedimenti sulla base di un documento alterato.
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(avv. Francesco Isola) rev.2.1.0 del
20-04-2024------------------------------------------------------------------------
NOTE
[1] SPAM ® è lo storico marchio di
una carne in scatola prodotta sin dal 1937 dalla statunitense Hormel
Foods Corporation, che costituì in tempo di guerra il
principale aiuto alimentare fornito dagli USA ai propri alleati
(compresa Gran
Bretagna e Unione Sovietica) a partire dal marzo 1941, in
base al Lend-Lease Act. Divenuto l'unico alimento reperibile
nel
periodo di emergenza bellica, probabilmente esso divenne
indicativo di qualcosa di onnipresente ma inevitabile.
Negli anni '70, in uno sketch comico
del Monty Python's Flying Circus (vedi), lo
“spam”
era un ingrediente ossessivamente incluso in ognuno dei piatti di un
singolare ristorante frequentato da improbabili vichinghi;
nella successiva era
dell'informatizzazione di massa, il nome "spam" - indicante
qualcosa di onnipresente benchè non desiderato - venne usato
per etichettare i messaggi di posta indesiderati o molesti.
Nelle FAQ del sito https://www.spam.com/faq
della produttrice della carne SPAM, Hormel Foods Corporation
(vedi), alla voce "What does the SPAM® brand name mean (cosa
significa il nome del marchio SPAM)?" viene spiegato
scherzosamente:
"Ci sono alcune domande che affliggono l'uomo sin
dall'antichità. Domande come "Esistono altre forme di vita
intelligente sugli altri pianeti?" , oppure "Qual è il significato
del marchio SPAM®?"
Sfortunatamente, entrambe le domande sono senza risposta.
Il significato del marchio SPAM® è stato a lungo
oggetto di
speculazioni. Una credenza popolare dice che derivi dalle parole
"prosciutto speziato", ma la vera soluzione del mistero è
nota
solo a una ristretta cerchia di ex dirigenti della Hormel Foods, e -
probabilmente - a Nostradamus”
.
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