Con il Decreto Legge n. 228/2021, convertito con modificazioni con
Legge 25-02-2022 n. 15, sono state progogate le disposizioni
emergenziali che hanno consentito
di ridurre le possibilità di contatto tra i protagonisti del
processo civile.
Il testo - come di consueto - non è di
immediata comprensione, facendo riferimento agli estremi delle norme
prorogate.
Per quanto riguarda il solo processo civile, sono
state prorogate fino al 31-12-2022:
1) le norme dell'art. 221 del D.L. 34/2020, relative:
- alla esclusiva modalità telematica, in tutti i Tribunali e
Corti d'Appello, del deposito (e del relativo pagamento di
contributo unificato e marca) per tutti gli atti difensivi, compresi
quelli di costituzione delle parti (salva autorizzazione del capo
dell'ufficio, nel caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici
e indifferibile urgenza);
- alla possibilità che l'udienza sia sostituita dal deposito di
note scritte, salvo che il Giudice - su istanza tempestiva di una parte
- autorizzi la trattazione in presenza;
- alla possibilità (solo facoltativa) del deposito telematico (e
relativo pagamento) nei giudizi civili avanti la Corte di Cassazione;
- alla possibilità di tenere udienze con collegamento
audiovisivo (con la previsione, introdotta dal DL 137/2020, che non
occorra che il Giudice si colleghi dal proprio ufficio);
- alla prestazione scritta del giuramento del CTU.
2) le norme dell'art. 23 del DL 137/2020, relative (anche nei procedimenti di arbitrato rituale):
- alla sostituzione della comparizione delle parti, nei procedimenti di
separazione consensuale e divorzio congiunto, con il deposito di note;
- alla sostituzione delle udienze pubbliche, avanti la Corte di
Cassazione, con udienze non partecipate in camera di consiglio, salva
tempestiva istanza di trattazione in presenza;
- alla possibilità che i componenti del Collegi giudicanti
possano tenere le camere di consiglio mediante collegamenti da remoto;
- alla richiesta ed al rilascio telematico, da parte della cancelleria, della copia esecutiva di sentenze e provvedimenti.
Non è più ammesso, invece, il rilascio della procura
c.d. "a distanza", introdotta dall'art. 83, comma 20 ter, del
D.L. n. 18/2020, a seguito della sua espressa abrogazione da
parte dell'art. 66 bis, co. 12, del D.L. 77/2021.
Avv. Francesco Isola
rev. 22/09/2022