SE IL TESTATORE VUOLE ELUDERE LE NORME SULLA SUCCESSIONE NECESSARIA


Immaginiamo - (è solo un'ipotesi astratta ed improbabile ?) - che un cliente chieda ad un avvocato come redigere un testamento che gli consenta di beneficiare del proprio patrimonio soltanto un figlio (che chiameremo "Pecora Bianca"), lasciando all'altro figlio (che chiameremo "Pecora Nera") nulla, o quasi.

L'avvocato, pur consapevole che un testamento di questo tenore costituisce un atto perfettamente lecito e valido (1), risponderà che il nostro codice civile consente agli eredi legittimari (figli e coniuge superstite oppure - in mancanza di figli - coniuge e ascendenti) di reclamare una determinata quota dell'eredità (la quota di riserva, comunemente detta "legittima"), mediante l'azione di riduzione, a seguito della quale - appunto - il Giudice ridurrà i lasciti testamentari, e occorrendo anche le donazioni, nella misura necessaria a reintegrare la detta quota;

e che pertanto nessuna disposizione testamentaria potrebbe determinare con certezza il risultato voluto dal testatore, ben potendo il figlio Pecora Nera promuovere l'azione di riduzione entro un ampio termine di prescrizione, pari a dieci anni, decorrenti:

- dall'accettazione (che a sua volta può essere effettuata dal chiamato nell'ordinario termine di dieci anni dalla morte del de cuius), quando la lesione discenda da disposizioni testamentarie, ovvero

- dall'apertura della successione, quando la lesione discenda da donazioni.

Tuttavia le norme che abbiamo studiato, e riletto cento volte, nascondono un "trucco", simile a quelli dei bravi prestigiatori.

Per individuare il trucco, basta seguire il percorso obbligato del legittimario (Pecora Nera) "punito" dal testatore per ottenere la propria quota di riserva: individuando quali ostacoli egli potrebbe incontrare nella proposizione dell'azione di riduzione, tenendo ben presente che l'art. 564 co. 1 del codice civile recita, con formula talvolta equivocata, che

«Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi (2), ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto».

Il primo ostacolo - in cui spesso inciampano le Pecore Nere - è specificato dall'art. 564 del codice civile: il quale richiede che il legittimario (a meno che non sia stato totalmente escluso dall'eredità, ossia "pretermesso") debba aver accettato l'eredità con il beneficio di inventario, e non "puramente e semplicemente".

Si badi che l'accettazione c.d. beneficiata va compiuta prima di proporre l'azione di riduzione: ricordando che, ai sensi dell'art. 476 cod.civ., il compimento di qualunque atto che presuppone necessariamente la volontà del chiamato di accettare l'eredità, e che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, comporta la piena ed irreversibile (3) accettazione tacita dell'eredità.

Occorre pertanto:

- che il figlio Pecora Bianca non venga in alcun modo chiamato all'eredità (bensì designato quale destinatario di una disposizione a titolo particolare che non configuri una "institutio ex re certa");

- che il figlio Pecora Nera non venga totalmente escluso dall'eredità.

In tal modo, una volta aperta la successione, Pecora Nera - per poter reclamare la propria quota di riserva - dovrà far precedere dall'accettazione beneficiata qualunque altro atto che integri una accettazione pura e semplice.

L'altra parte del "trucco" sta nella possibile incomprensione dell'art. 564 cod.civ.: il quale espressamente «non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto», ma si applica certamente all'erede che, dopo aver dichiarato di volersi avvalere dell'accettazione beneficiata, non ha compiuto l'inventario nei termini.

Tenendo presente che per configurarsi una accettazione beneficiata (che costituisce una fattispecie a formazione progressiva) non è sufficiente la relativa dichiarazione, occorrendo che un inventario sia effettivamente compiuto nei termini, la mancata esecuzione dell'inventario non può comportare alcuna "decadenza" perché il beneficio non è stato mai conseguito;

la decadenza dal beneficio presuppone, invece, che la qualità di erede beneficiato si sia perfezionata, e che sia successivamente perduta (ad esempio, per infedele redazione dell'inventario).

Il trucco, ovviamente, funzionerà solo nel (rarissimo ?) caso in cui Pecora Nera, e soprattutto il Legale al quale si rivolgerà per "impugnare" il testamento, non si rendano conto della necessità della previa accettazione beneficiata, da compiersi prima di qualsiasi atto, compresa la domanda di riduzione, idoneo a determinare l'accettazione pura e semplice.

avv. Francesco Isola



NOTE

(1) «Le disposizioni del defunto lesive della legittima non sono però nulle o annullabili, ma piuttosto soggette a riduzione, e cioè soggette ad essere private di effetto mediante provvedimento giudiziale nella misura sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario» (C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2 Le successioni, Giuffrè, 2022, pag. 189)

(2) che il coerede sia chiamato per successione testamentaria, o per successione legittima, o per rappresentazione è - ovviamente - del tutto indifferente

(3) il brocardo latino «semel heres, semper heres» chiarisce che la qualità di erede, una volta assunta, non può essere rinunciata